Regolamento (UE) 2019/632
Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga, in modo differenziato, la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell’Unione, poiché non tutti i sistemi elettronici necessari saranno operativi entro il termine originario del 31 dicembre 2020. La modifica interviene sull’articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013, introducendo nuove scadenze transitorie per diversi gruppi di sistemi elettronici e rafforzando gli obblighi di monitoraggio mediante relazioni annuali della Commissione e aggiornamenti semestrali degli Stati membri. Il regolamento conferma inoltre il potere della Commissione di adottare atti delegati per specificare le norme sullo scambio e l’archiviazione dei dati nelle situazioni transitorie.
Proroga dei termini transitori per l’uso di mezzi non informatici nello scambio e nell’archiviazione delle informazioni doganali, modificando il codice doganale dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, alla Commissione europea e agli operatori economici coinvolti nelle operazioni disciplinate dal regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione). Riguarda lo scambio e l’archiviazione di informazioni doganali e, in particolare, i sistemi elettronici necessari per l’applicazione di specifiche disposizioni del codice. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea e l’efficacia temporale è legata alla proroga dei periodi transitori fino al 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2025 a seconda dei sistemi interessati.
Proroga del regime transitorio per i sistemi doganali elettronici
Il regolamento (UE) 2019/632 interviene sul codice doganale dell’Unione per adeguare i termini di transizione verso l’uso esclusivo di procedimenti informatici. Il legislatore europeo prende atto che, nonostante il termine generale previsto dall’articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013, diversi sistemi elettronici non saranno pienamente operativi entro il 31 dicembre 2020 a causa dei ritardi accumulati nella definizione delle specifiche, nello sviluppo e nell’attivazione dei sistemi stessi.
Contesto e finalità dell’intervento
Il regolamento è adottato per evitare un vuoto operativo e giuridico nelle operazioni doganali, che avrebbe potuto impedire ad operatori economici e autorità doganali di adempiere correttamente ai propri obblighi. Nei considerando si evidenzia che il passaggio ai sistemi elettronici consente di rendere effettive le semplificazioni del codice doganale, migliorando lo scambio di informazioni, l’efficacia dei controlli, lo sdoganamento centralizzato e l’armonizzazione dei controlli su tutto il territorio doganale dell’Unione, con riduzione di costi, errori e frodi.
Ambito delle misure transitorie
La modifica principale consiste nella nuova formulazione dell’articolo 278 del codice. Il sistema transitorio continua a consentire l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici solo quando i sistemi elettronici necessari non sono ancora operativi.
In particolare:
- fino al 31 dicembre 2020 resta applicabile la disciplina transitoria generale per i sistemi non ricompresi nei paragrafi successivi dell’articolo 278;
- fino al 31 dicembre 2022 la deroga riguarda le disposizioni su notifica di arrivo, presentazione e stoccaggio temporaneo, nonché le dichiarazioni doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione;
- fino al 31 dicembre 2025 la deroga si estende a una serie più ampia di materie, tra cui garanzie doganali, dichiarazioni sommarie di entrata e analisi dei rischi, posizione doganale delle merci, sdoganamento centralizzato, transito e varie formalità di uscita, esportazione, riesportazione e perfezionamento passivo.
La norma richiama in modo puntuale gli articoli del codice interessati, rendendo evidente che la proroga non è generale e indistinta, ma calibrata sui diversi gruppi di sistemi elettronici e sul relativo stato di avanzamento.
Obblighi di comunicazione e controllo politico-istituzionale
Con l’inserimento dell’articolo 278 bis, il regolamento rafforza il monitoraggio sull’attuazione informatica del codice doganale. La Commissione deve presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, a partire dal 31 dicembre 2019 e poi ogni anno fino alla piena operatività di tutti i sistemi elettronici interessati.
La relazione deve analizzare i progressi compiuti sia dalla Commissione sia dagli Stati membri, tenendo conto di tre passaggi chiave:
- pubblicazione delle specifiche tecniche di comunicazione esterna del sistema elettronico;
- periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici;
- date previste ed effettive di attivazione dei sistemi.
Se i risultati non sono soddisfacenti, la relazione deve indicare anche le azioni di attenuazione necessarie per garantire l’attivazione dei sistemi entro la fine del periodo transitorio applicabile. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere due volte l’anno una tabella aggiornata dei progressi; tali informazioni sono rese pubbliche dalla Commissione sul suo sito web.
Poteri delegati
Il nuovo testo dell’articolo 279 conferma e specifica il potere della Commissione di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 284 del codice doganale, per disciplinare le norme sullo scambio e sull’archiviazione dei dati nelle situazioni transitorie previste dall’articolo 278. Si tratta di una base giuridica funzionale a completare il quadro tecnico-normativo necessario durante la fase di passaggio ai sistemi elettronici.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua funzione è quindi immediata sul piano normativo, pur producendo effetti pratici soprattutto nella gestione dei termini transitori e degli obblighi di reporting collegati allo sviluppo dei sistemi doganali elettronici.
Disposizioni principali
Proroga delle misure transitorie per l’uso di mezzi non informatici
L’articolo 278 del codice doganale dell’Unione è sostituito per prevedere tre diversi regimi transitori. Fino al 31 dicembre 2020, mezzi diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati se i sistemi elettronici necessari non sono ancora operativi, salvo quanto previsto dai paragrafi 2 e 3. Fino al 31 dicembre 2022, la deroga vale per le disposizioni su notifica di arrivo, presentazione e stoccaggio temporaneo (articoli 133, 139, 145 e 146) e per le dichiarazioni doganali per merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione (articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256). Fino al 31 dicembre 2025, la deroga riguarda garanzie per obbligazioni doganali potenziali o esistenti, dichiarazioni sommarie di entrata e analisi dei rischi, posizione doganale delle merci, sdoganamento centralizzato, transito e talune operazioni di uscita/esportazione/riesportazione/perfezionamento passivo (articoli e lettere specificati nel nuovo articolo 278, paragrafo 3).
Obblighi di monitoraggio e relazioni periodiche
È inserito l’articolo 278 bis, che impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni anno fino alla piena operatività dei sistemi elettronici di cui all’articolo 278. La relazione deve valutare i progressi della Commissione e degli Stati membri, tenendo conto della pubblicazione delle specifiche tecniche, del periodo di verifica di conformità presso gli operatori economici e delle date previste ed effettive di attivazione. Se i progressi non sono soddisfacenti, la relazione deve indicare anche misure di attenuazione. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, due volte l’anno, una tabella aggiornata sui progressi; la Commissione pubblica tali informazioni sul proprio sito web.
Poteri delegati della Commissione
L’articolo 279 è sostituito per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, secondo l’articolo 284 del codice, per specificare le norme relative allo scambio e all’archiviazione dei dati nelle situazioni contemplate dall’articolo 278.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 apr 2019Regolamento (UE) 2019/619
- Regolamento · 17 apr 2019Regolamento (UE) 2019/620
- Regolamento · 17 apr 2019Regolamento (UE) 2019/621
- Regolamento · 17 apr 2019Regolamento (UE) 2019/622
- Regolamento · 17 apr 2019Regolamento (UE) 2019/629
- Regolamento · 17 apr 2019Regolamento (UE) 2019/630
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →