Cassazione Penale, Sentenza n. 02427/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che, dopo aver dichiarato l'improcedibilità per remissione di querela del reato di lesioni (capo E), aveva rideterminato la pena per i restanti reati (capi D, A e C) in anni 4 e mesi 4 di reclusione e euro 1500 di multa. Il motivo unico dedotto in cassazione era che per il reato di danneggiamento contestato al capo C era intervenuta, in pendenza del processo, la remissione di querela da parte di Luca Colombo (querela originaria 10/03/2019; remissione 22/07/2025), accettata dall'imputato, con conseguente improcedibilità/estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto valida e tempestiva la remissione di querela per il danneggiamento (capo C) e, pertanto, ha annullato senza rinvio la condanna relativa a quel capo, eliminando l'aumento di pena di 4 mesi di reclusione e euro 300 di multa attribuito per continuazione. La pena complessiva resta pari a 4 anni di reclusione ed euro 1200 di multa; le dichiarazioni di responsabilità relative ai capi A e D, non impugnate nel merito, sono irripetibili. L'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.
Consente l'esclusione della parte di pena riferibile al reato divenuto improcedibile; la Corte ha applicato la norma per eliminare l'aumento di pena attribuito al capo C ora estinto.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina il regolamento delle spese processuali; la Corte ha disposto che le spese seguono la disciplina normativa e ha condannato l'imputato al loro pagamento.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 24246/2004 e altre)
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini) e giurisprudenza richiamata nella motivazione
Secondo la giurisprudenza citata, la remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato procedibile a querela e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Massime di principio
- La remissione di querela, se effettuata dalla persona legittimata (persona offesa o possessore esclusivo del bene) e accettata dall'imputato, estingue il reato procedibile a querela e deve essere dichiarata anche in Cassazione se intervenuta prima della decisione e il ricorso è tempestivo.
- Se la remissione riguarda un reato "satellite" inserito in una continuazione, va esclusa la pena relativa a quel singolo capo e l'eventuale aumento di pena per continuazione deve essere ricalcolato/escluso secondo l'art. 620 c.p.p.
- Le pronunce di responsabilità sui reati non impugnati nel merito diventano irrevocabili; la Cassazione non può riesaminare il merito di capi sui quali non è stata proposta impugnazione.
- La legittimazione a proporre e a rimettere querela può spettare anche al possessore esclusivo della cosa danneggiata (anche se intestataria è altra persona), quando è il soggetto che subisce la lesione dell'interesse protetto.
- La remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di merito ma prima della scadenza per impugnare e accettata dall'imputato prevale su altre cause di inammissibilità e preclude l'accertamento di responsabilità; il giudice di legittimità deve verificarne l'esistenza d'ufficio quando emergente dagli atti.
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