Corte di giustizia, Ordinanza C-467/19
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 24 settembre 2019. — Procedimento penale a carico di QR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 7, paragrafo 4 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi – Accordo concluso tra il pubblico ministero e l’autore di un reato – Approvazione di tale accordo da parte dell’organo giurisdizionale – Condizione – Consenso degli altri imputati – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità. — Causa C-467/19 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato che la direttiva 2016/343 non disciplina se l’approvazione giudiziale di un accordo di patteggiamento possa essere subordinata al consenso dei coimputati. Ha inoltre escluso l’applicabilità della Carta, perché la normativa nazionale in questione non attua il diritto dell’Unione, e ha ritenuto inoperante il principio di effettività. La pronuncia chiarisce che il diritto UE non conferisce all’imputato un diritto a ottenere una pena ridotta mediante accordo con il pubblico ministero.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE della regola nazionale che subordina l’approvazione giudiziale del patteggiamento al consenso degli altri coimputati in un procedimento penale
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/343, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi di effettività e di parità di trattamento ostino a una normativa/prassi nazionale che consente l’approvazione di un accordo tra pubblico ministero e un imputato per un reato solo se, quando vi sono più imputati, tutti gli altri coimputati vi prestano consenso, e se tale condizione possa essere posta solo nella fase giudiziaria del procedimento.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 si limita a consentire agli Stati membri di permettere ai giudici di tener conto, nella pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo dell’imputato, ma non impone alcun diritto dell’imputato a ottenere una pena ridotta né disciplina le condizioni procedurali del patteggiamento. Di conseguenza, tale disposizione non osta e nemmeno regola una norma nazionale che subordina l’approvazione dell’accordo al consenso degli altri coimputati; inoltre la Carta non si applica, poiché la situazione non costituisce attuazione del diritto dell’Unione, e i principi di effettività e parità di trattamento non possono essere invocati per ottenere un diritto al patteggiamento non riconosciuto dal diritto UE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 20, 47, 51 e 52
- Direttiva (UE) 2016/343, considerando 9, articoli 1, 2 e 7, paragrafo 4
Rinvio pregiudiziale sulla regola nazionale del consenso dei coimputati nel patteggiamento
La Corte, con ordinanza resa in procedimento pregiudiziale d’urgenza, è stata investita da un giudice bulgaro della questione relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione di una regola processuale nazionale che subordina l’approvazione giudiziale di un accordo di patteggiamento al consenso di tutti i coimputati. Il procedimento principale riguardava quattro imputati accusati di appartenenza a un gruppo criminale organizzato e di vari episodi di estorsione.
Fatti e procedimento principale
Secondo la decisione di rinvio, QR aveva ammesso la propria colpevolezza e aveva concluso con il pubblico ministero un accordo scritto per l’applicazione di una pena ridotta, firmato da lui, dal suo difensore e dal pubblico ministero. Gli altri coimputati non avevano prestato consenso in modo uniforme: YM si era opposto, ZK aveva ritenuto inutile esprimersi e HD non aveva preso posizione. Il giudice nazionale evidenziava che, in base all’interpretazione data da parte della giurisprudenza bulgara, l’approvazione di un simile accordo nella fase giurisdizionale richiedeva il consenso di tutte le parti, quindi anche degli altri imputati.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se tale requisito fosse compatibile con:
- l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/343;
- gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- i principi di effettività e di parità di trattamento.
La questione era formulata in rapporto a un accordo tra accusa e difesa avente ad oggetto la definizione anticipata del procedimento con pena patteggiata, da approvare poi dal giudice.
Normativa UE rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la direttiva (UE) 2016/343, in particolare il considerando 9, gli articoli 1, 2 e 7, paragrafo 4;
- la Carta, in particolare gli articoli 20, 47, 51 e 52;
- l’articolo 267 TFUE, in base al quale era stato proposto il rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte e l’articolo 23 bis dello Statuto della Corte, per il procedimento d’urgenza.
Ragionamento della Corte sulla direttiva 2016/343
La Corte ha ricordato che la direttiva 2016/343 stabilisce norme minime comuni su alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo, e si applica alle persone indagate o imputate in un procedimento penale fino alla definitività della decisione sulla colpevolezza.
Quanto all’articolo 7, paragrafo 4, la Corte ha chiarito che esso:
- consente agli Stati membri di permettere alle autorità giudiziarie di tenere conto del comportamento collaborativo degli indagati o imputati nella pronuncia della sentenza;
- non impone però alcun obbligo agli Stati membri di prevedere tale considerazione;
- non riconosce all’imputato un diritto a ottenere una pena ridotta per effetto della collaborazione;
- non disciplina le modalità e condizioni interne con cui eventuali accordi di collaborazione o di patteggiamento possano essere conclusi e approvati.
Ne consegue che la disposizione non regola la questione se l’approvazione giudiziale dell’accordo possa essere subordinata al consenso degli altri coimputati.
Esclusione dell’applicabilità della Carta
La Corte ha poi escluso che la Carta fosse applicabile nel caso di specie. Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, i diritti fondamentali dell’Unione vincolano gli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione. Qui, però, la direttiva 2016/343 non imponeva alcun obbligo agli Stati membri di consentire il patteggiamento o di disciplinarne le condizioni in un certo modo.
Pertanto, il requisito del consenso dei coimputati non poteva essere considerato una misura di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi della Carta. Di conseguenza, gli articoli 47 e 52 non erano invocabili per contestare la disciplina nazionale.
Inapplicabilità del principio di effettività
La Corte ha altresì osservato che il principio di effettività non poteva essere utilmente richiamato, perché il diritto dell’Unione non riconosceva in questa materia un diritto sostanziale dell’imputato a concludere un accordo con il pubblico ministero per ottenere una pena ridotta. Mancando un diritto conferito dal diritto UE, non vi era spazio per far valere l’effettività al fine di neutralizzare il requisito del consenso.
Decisione e dispositivo
La Corte ha quindi risposto che l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che non disciplina la questione se l’approvazione da parte del giudice di un accordo di patteggiamento concluso tra un imputato e il pubblico ministero possa essere subordinata al consenso degli altri coimputati appartenenti al medesimo gruppo criminale.
Principio ricavabile dalla pronuncia
La pronuncia afferma che la direttiva 2016/343, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, ha una portata meramente permissiva: consente agli Stati membri di valorizzare la collaborazione dell’imputato, ma non armonizza né impone le condizioni del patteggiamento. Le regole nazionali che subordinano l’approvazione dell’accordo al consenso dei coimputati restano dunque, in assenza di un obbligo UE specifico, fuori dal controllo della Carta e dei principi di effettività invocati nel rinvio.
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