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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 che applicavano a carico del socio XX, in base alla quota di partecipazione, maggiori redditi derivanti da utili societari non dichiarati. Le rettifiche societarie erano fondate sulla divergenza tra i dati dichiarati e il bilancio depositato alla Camera di Commercio (maggiori componenti positivi in contabilità non inseriti nella dichiarazione). Il contribuente contestava: legittimazione ad impugnare l'avviso societario, difetto di motivazione, inesistenza di un obbligo generale di vigilanza in capo al socio non operativo, nullità per vizio di motivazione di prova, difetto di istruttoria circa deleghe/autorizzazioni bancarie, difetto di sottoscrizione (anno 2013) e calcolo degli interessi.

La decisione

Gli appelli del contribuente sono stati respinti. La Commissione ha ritenuto infondato il motivo sul difetto di sottoscrizione (il funzionario era appartenente alla carriera direttiva). Sul merito ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati in una società a ristretta base sociale, operante a carico dei due soci in proporzione alle quote, fatta salva la prova contraria da parte dei soci (accantonamento o reinvestimento), prova che il contribuente non ha fornito. La circostanza di essere socio non operativo non è risultata sufficiente a superare la presunzione, anche alla luce degli elementi prodotti dall'Ufficio. Venendo meno i motivi di impugnazione, sono stati confermati gli avvisi di accertamento notificati e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite (quantificate in € 6.980,00 più 15% per rimborso spese).

Norme richiamate

  • DPR n. 917/1986, art. 47, comma 1

    applicazione dell'art. 47, comma 1, del DPR n. 917/1986

    Gli utili societari, non dichiarati e ritenuti distribuiti in una società a ristretta base sociale, possono essere imputati ai soci pro quota ai fini IRPEF secondo l'art. 47.

  • Cassazione n. 27873/2018

    richiamata dalla Commissione in relazione alla sottoscrizione dell'atto

    Conferma il principio per cui la sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario appartenente alla carriera direttiva è idonea a sanare la presunta carenza di sottoscrizione.

  • Ordinanza Cassazione n. 13503/2018

    citata a supporto dell'orientamento giurisprudenziale

    Consolidato orientamento secondo cui, in società a ristretta base sociale, la mancata inclusione in dichiarazione di ricavi presenti in contabilità può legittimare la presunzione che gli utili non tassati siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria (accantonamento o reinvestimento).

Massime di principio

  • In società a ristretta base sociale, se il bilancio depositato evidenzia ricavi/utile non dichiarati, l'Amministrazione può presumere la distribuzione pro quota degli utili ai soci; spettano ai soci gli oneri fiscali corrispondenti.
  • La presunzione di distribuzione è superabile solo con prova concreta che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti; la mera qualifica di 'socio non operativo' non è di per sé idonea a escludere la presunzione.
  • Se l'avviso di accertamento societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società, il socio che contesti solo la legittimazione ad impugnare senza contrastare la sostanza dei maggiori ricavi non riesce a far venire meno l'accertamento nei suoi confronti.
  • Difetti formali quali la presunta mancanza di sottoscrizione possono essere dichiarati ininfluenti quando l'atto risulti sottoscritto da funzionario legittimato (es. appartenente alla carriera direttiva).
  • Il contribuente che intenda difendersi deve fornire elementi di fatto e prova specifica per confutare le presunzioni dell'Ufficio; argomentazioni generiche o basate solo sul ruolo non operativo sono insufficienti.
  • In caso di soccombenza, sono normalmente dovute spese di lite e rimborso forfettario spese processuali a favore dell'Amministrazione vittoriosa.

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