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Sentenza

Sentenza n. 974/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica formatosi, con riferimento all’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), presentata dalla società esponente in data 30 maggio 2023, per la realizzazione del Progetto di un impianto eolico, costituito da 10 turbine aventi potenza complessiva pari a 72 MW, ubicato nei Comuni di Torre di Ruggiero, Chiaravalle Centrale e Petrizzi (CZ); e per la condanna della Commissione tecnica PNRR-PNIEC a adempiere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere comunque sulla istanza con provvedimento espresso di Valutazione d’Impatto Ambientale ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A., oltre che per la nomina, qualora ritenuto opportuno, di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, affinché provveda, in sostituzione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del MASE, adottando egli il provvedimento di VIA in caso di perdurante inerzia di tali Amministrazioni.

Giustizia amministrativa202600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di avvio del procedimento di VIA per un impianto eolico di potenza complessiva pari a 72 MW

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla domanda di VIA presentata il 30 maggio 2023. Il procedimento, relativo a un progetto rientrante tra quelli disciplinati dall’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, era stato interessato da più fasi di consultazione pubblica, richieste di integrazione documentale e controdeduzioni della proponente. Secondo la ricorrente, dopo l’ultimo avviso al pubblico del 1° luglio 2025 e la conclusione della consultazione il 16 luglio 2025, erano decorsi i termini perentori previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 senza l’adozione dello schema di provvedimento da parte della Commissione e del provvedimento finale da parte del Ministero. Sono state dedotte la violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, efficienza amministrativa, tutela dell’affidamento e certezza del diritto. È stata chiesta la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di concludere il procedimento e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione avverso il silenzio. Ha ritenuto applicabile al progetto la disciplina speciale prevista per i progetti PNRR-PNIEC, inclusi gli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. Dalla normativa deriva che il termine per la consultazione, la valutazione e l’adozione della VIA decorre dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico; la Commissione tecnica deve predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, mentre il Ministero deve adottare il provvedimento finale nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Poiché l’ultimo avviso era stato pubblicato il 1° luglio 2025, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro l’8 novembre 2025. Il decorso di tale termine, qualificato dalla legge come perentorio, e l’assenza di un provvedimento finale hanno integrato il silenzio-inadempimento. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli ha ordinato di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. La richiesta di nomina immediata del commissario ad acta è stata differita: essa potrà essere esaminata, su istanza della parte, solo in caso di ulteriore inadempimento, anche in considerazione della discrezionalità tecnica delle valutazioni VIA. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    ha in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista

    La disposizione individua la competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e i criteri di priorità nella trattazione delle procedure di valutazione ambientale relative ai progetti attuativi del PNIEC.

  • art. 23 d.lgs. n. 152/2006

    entro quindici giorni dalla relativa acquisizione l'autorità competente verifica la completezza della documentazione

    Disciplina la fase introduttiva del procedimento di VIA e, per i progetti PNRR-PNIEC, prevede l’avvio contestuale dell’attività istruttoria della Commissione tecnica.

  • art. 24 d.lgs. n. 152/2006

    dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA

    La pubblicazione dell’avviso al pubblico costituisce il dies a quo dei termini procedimentali relativi alla consultazione, alla valutazione e alla conclusione della VIA.

  • art. 25, commi 2-bis e 2-quater, d.lgs. n. 152/2006

    entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA

    Per i progetti PNRR-PNIEC la Commissione deve predisporre lo schema di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione; la disposizione prevede inoltre un potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006

    tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241

    La perentorietà dei termini del procedimento VIA rafforza l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro i termini stabiliti.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina di un commissario ad acta nell’ambito dell’azione avverso il silenzio; nel caso concreto il TAR ha differito tale nomina, subordinandola a un’eventuale ulteriore inerzia successiva alla sentenza.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato precedenti conformi mediante motivazione semplificata.

Massime di principio

  • Per i progetti sottoposti alla competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i termini previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA decorrono dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico o della documentazione secondo la scansione normativa applicabile.
  • Nei procedimenti VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC, la Commissione tecnica deve predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, mentre l’amministrazione ministeriale competente deve adottare il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni, nel rispetto degli adempimenti previsti per il concerto del Ministero della Cultura.
  • Poiché l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA, il loro superamento senza l’adozione del provvedimento finale integra silenzio-inadempimento, accertabile mediante l’azione prevista dall’art. 117 c.p.a.
  • In presenza di silenzio-inadempimento nel procedimento VIA, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine stabilito dalla sentenza, senza sostituirsi immediatamente all’amministrazione nelle valutazioni di discrezionalità tecnica.
  • La nomina del commissario ad acta può essere differita e disposta, su istanza di parte, soltanto in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato con la sentenza, soprattutto quando il procedimento richieda valutazioni tecniche riservate all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

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