Cassazione Civile, Sentenza n. 21323/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello relativo a una controversia su servitù di passo carraio e pedonale (origine: sentenze del Tribunale di Novara e successiva definizione del percorso e delle dimensioni della servitù). In appello era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Raffaele Visconti, poi proprietario trasferì la quota a Daniela Visconti; la ricorrente deduce che la successione nel diritto controverso era avvenuta dopo il primo grado e che quindi non doveva essere destinataria della notifica dell'appello né era necessario il suo coinvolgimento. In cassazione la ricorrente contestava l'applicazione degli artt. 111 e 331 c.p.c. e sosteneva che la Corte d'Appello avesse errato nel dichiarare inammissibile l'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivo decisivo: la ricorrente, pur essendo successore a titolo particolare nel diritto controverso, non ha depositato in cancelleria la documentazione probatoria della successione né ha indicato specificamente i documenti posti a fondamento del ricorso (art. 366, comma 1, n.6 e art. 372 c.p.c.). La Corte ha richiamato il consolidato principio che il successore che non era parte nel grado di merito deve provare la propria legittimazione e depositarne i documenti a pena di inammissibilità. Inoltre la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto necessaria la notifica dell'appello ai litisconsorti necessari (art. 331 c.p.c.) e la mancata notifica ha inciso sull'inammissibilità del gravame. È altresì dato atto degli adempimenti sul contributo unificato secondo l'art.13 D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
La Corte d'Appello ha ritenuto che, in cause inscindibili, la notifica dell'appello ai litisconsorti necessari sia perentoria; la mancata notificazione a chi era parte nel primo grado (o al suo successore provato) giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
art. 111 c.p.c.
Riferimento alla disciplina della successione nel diritto controverso; la ricorrente contestava l'interpretazione data dalla Corte d'Appello ma la Cassazione ha ritenuto che la successione non abbia eliminato la necessità di provare la legittimazione e di eseguire le notifiche previste.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Imposto l'obbligo, a pena di inammissibilità, di indicare specificamente nel ricorso per cassazione gli atti e i documenti posti a fondamento; la mancata indicazione/elencazione valida dei documenti è rilevabile d'ufficio e comporta inammissibilità.
art. 372 c.p.c.
La Corte richiama l'obbligo del deposito in cancelleria della documentazione diretta a provare la legittimazione del successore nel diritto controverso; il deposito può essere effettuato anche oltre il termine previsto dall'art. 369 purché l'elenco sia notificato alle altre parti.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis richiamati)
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della ricorrente in relazione al ricorso principale, secondo la normativa sui contributi.
d.lgs. n. 40/2006 (riferimento modifica art. 366)
Richiamata come riferimento alla versione normativa che impone l'obbligo di indicazione dei documenti nel ricorso per cassazione; la Corte applica la regola aggiornata.
Massime di principio
- Se si succede nel diritto controverso (a titolo particolare o universale) e si intende proporre impugnazione, è necessario provare la successione e depositare la relativa documentazione in cancelleria; la mancata prova comporta inammissibilità del ricorso.
- In cause con litisconsorzio necessario o questioni inscindibili, la notifica dell'appello ai soggetti che erano parte nel primo grado (o ai loro successori debitamente provati) è perentoria: la mancata notifica può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel ricorso per cassazione bisogna indicare specificamente, nel testo o negli allegati, gli atti e i documenti posti a fondamento (art. 366 c.p.c.): un semplice indice nel fascicolo di parte può non essere sufficiente.
- Quando il titolo di successione è stato acquisito prima dell'impugnazione, il successore deve comunque dimostrare con documenti la propria legittimazione; se la successione è avvenuta dopo il primo grado ma prima dell'appello occorre tempestivamente chiedere la sostituzione o l'estromissione del dante causa e notificare correttamente gli atti.
- È buona prassi, al fine di evitare l'inammissibilità, notificare l'appello sia al dante causa che al successore e depositare in cancelleria copia del titolo di trasferimento e dell'atto che ne prova la legittimazione.
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