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Sentenza

Sentenza n. 16368/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202604778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di pagare le spese di lite liquidate dalla sentenza definitiva del Tribunale di Roma, giudice del lavoro, n. 11284/2025 del 6 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, giudice del lavoro, n. 11284/2025, definitiva, non impugnata e notificata all’Amministrazione. Il titolo condannava il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, quale avvocato antistatario; il pagamento non era stato effettuato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato, pagando le somme liquidate, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, senza compenso, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue una sentenza definitiva che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di adempiere entro un termine e predisporre, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire il giudicato può essere individuato nel dirigente dell’amministrazione competente per materia; l’incarico può essere disposto senza compenso quando rientra nei compiti istituzionali del dirigente e nella gestione della spesa pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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