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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2434

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2434 della Commissione, dell’11 settembre 2024, recante deroga, per l'anno 2024, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali

Normativa europea32024R2434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, per il solo anno di domanda 2024, una deroga ai massimali ordinari degli anticipi previsti dal regolamento (UE) 2021/2116. La misura risponde a un contesto di emergenza caratterizzato da tensioni geopolitiche, aumento dei costi dei fattori di produzione, perturbazioni commerciali e eventi meteorologici avversi, con conseguenti problemi di liquidità per i produttori agricoli. Gli Stati membri possono così versare anticipi più elevati rispetto ai limiti standard, nell’ambito dei pagamenti diretti e degli interventi di sviluppo rurale basati su superficie e animali.

Deroga temporanea per l’anno di domanda 2024 ai massimali ordinari degli anticipi PAC, al fine di consentire pagamenti anticipati maggiorati a favore degli agricoltori.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che sono autorizzati a versare anticipi per l’anno di domanda 2024 nell’ambito di: (i) interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115; (ii) misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013; (iii) interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115. La deroga è limitata all’anno di domanda 2024 e incide solo sui livelli massimi degli anticipi; restano fermi gli altri presupposti e le altre regole applicabili ai pagamenti.

Deroga per l’innalzamento degli anticipi PAC nel 2024

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2434 della Commissione introduce una deroga limitata all’anno di domanda 2024 rispetto ai massimali ordinari degli anticipi previsti dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. La finalità è fronteggiare una situazione eccezionale di mercato e climatica che, secondo i considerando, sta determinando difficoltà di liquidità diffuse nel settore agricolo dell’Unione.

Contesto e presupposti della misura

La Commissione fonda l’intervento sull’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente deroghe in casi di emergenza su richiesta di uno Stato membro, nella misura e per il periodo strettamente necessari. Nei considerando si dà atto della richiesta formulata dagli Stati membri in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 luglio 2024 e confermata nella riunione congiunta del 24 luglio 2024 dei comitati competenti.

L’urgenza deriva da una combinazione di fattori negativi, tra cui:

  • l’invasione in corso dell’Ucraina da parte della Russia;
  • le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente;
  • le perturbazioni degli scambi internazionali, con rialzo dei costi di spedizione e ritardi;
  • gli elevati prezzi di energia, fertilizzanti e altri fattori di produzione;
  • il peggioramento del rapporto tra prezzi dei fattori di produzione e prezzi delle materie prime agricole;
  • eventi meteorologici avversi, come precipitazioni eccessive, gelate tardive, inondazioni locali, deficit idrico e ondate di calore.

Ambito soggettivo e oggettivo

La deroga riguarda gli Stati membri, che possono modulare i pagamenti anticipati nell’ambito della PAC per l’anno di domanda 2024. Le misure interessate sono:

  • gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
  • le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013;
  • le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013;
  • il sostegno per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.

Nuovi massimali degli anticipi

Il regolamento sostituisce temporaneamente i limiti ordinari con massimali più elevati per il solo anno di domanda 2024:

  • fino al 70 % per i pagamenti diretti e per le misure collegate ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 229/2013;
  • fino all’85 % per il sostegno allo sviluppo rurale basato su superficie e animali.

Si tratta di una facoltà riconosciuta agli Stati membri, non di un obbligo automatico di pagamento, e opera in deroga ai limiti del regolamento (UE) 2021/2116.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Contesto e base giuridica della deroga

La Commissione adotta il regolamento in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente deroghe, in casi di emergenza e su richiesta di uno Stato membro, nella misura e per il periodo strettamente necessari. I considerando richiamano la richiesta degli Stati membri, formulata nelle riunioni del 15 e 24 luglio 2024, di consentire anticipi maggiorati per fronteggiare problemi di liquidità del settore agricolo.

Aumento del massimale per i pagamenti diretti

In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2024 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

Aumento del massimale per lo sviluppo rurale basato su superficie e animali

In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2024 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.

Ragioni economiche e climatiche dell’intervento

I considerando evidenziano che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, i conflitti in Medio Oriente, l’aumento dei costi di energia, fertilizzanti e altri input agricoli, i prezzi relativamente bassi di cereali e mangimi, oltre a eventi meteorologici avversi in varie regioni europee, stanno comprimendo i margini degli agricoltori e aggravando i problemi di liquidità. La deroga mira quindi a sostenere il settore in una fase di tensione eccezionale.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti diretti all’agricolturasviluppo ruralefinanziamenti e pagamenti agricolimisure di emergenza

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