Regolamento (UE) 2024/2434
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2434 della Commissione, dell’11 settembre 2024, recante deroga, per l'anno 2024, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, per il solo anno di domanda 2024, una deroga ai massimali ordinari degli anticipi previsti dal regolamento (UE) 2021/2116. La misura risponde a un contesto di emergenza caratterizzato da tensioni geopolitiche, aumento dei costi dei fattori di produzione, perturbazioni commerciali e eventi meteorologici avversi, con conseguenti problemi di liquidità per i produttori agricoli. Gli Stati membri possono così versare anticipi più elevati rispetto ai limiti standard, nell’ambito dei pagamenti diretti e degli interventi di sviluppo rurale basati su superficie e animali.
Deroga temporanea per l’anno di domanda 2024 ai massimali ordinari degli anticipi PAC, al fine di consentire pagamenti anticipati maggiorati a favore degli agricoltori.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che sono autorizzati a versare anticipi per l’anno di domanda 2024 nell’ambito di: (i) interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115; (ii) misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013; (iii) interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115. La deroga è limitata all’anno di domanda 2024 e incide solo sui livelli massimi degli anticipi; restano fermi gli altri presupposti e le altre regole applicabili ai pagamenti.
Deroga per l’innalzamento degli anticipi PAC nel 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2434 della Commissione introduce una deroga limitata all’anno di domanda 2024 rispetto ai massimali ordinari degli anticipi previsti dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. La finalità è fronteggiare una situazione eccezionale di mercato e climatica che, secondo i considerando, sta determinando difficoltà di liquidità diffuse nel settore agricolo dell’Unione.
Contesto e presupposti della misura
La Commissione fonda l’intervento sull’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente deroghe in casi di emergenza su richiesta di uno Stato membro, nella misura e per il periodo strettamente necessari. Nei considerando si dà atto della richiesta formulata dagli Stati membri in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 luglio 2024 e confermata nella riunione congiunta del 24 luglio 2024 dei comitati competenti.
L’urgenza deriva da una combinazione di fattori negativi, tra cui:
- l’invasione in corso dell’Ucraina da parte della Russia;
- le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente;
- le perturbazioni degli scambi internazionali, con rialzo dei costi di spedizione e ritardi;
- gli elevati prezzi di energia, fertilizzanti e altri fattori di produzione;
- il peggioramento del rapporto tra prezzi dei fattori di produzione e prezzi delle materie prime agricole;
- eventi meteorologici avversi, come precipitazioni eccessive, gelate tardive, inondazioni locali, deficit idrico e ondate di calore.
Ambito soggettivo e oggettivo
La deroga riguarda gli Stati membri, che possono modulare i pagamenti anticipati nell’ambito della PAC per l’anno di domanda 2024. Le misure interessate sono:
- gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
- le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013;
- le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013;
- il sostegno per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.
Nuovi massimali degli anticipi
Il regolamento sostituisce temporaneamente i limiti ordinari con massimali più elevati per il solo anno di domanda 2024:
- fino al 70 % per i pagamenti diretti e per le misure collegate ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 229/2013;
- fino all’85 % per il sostegno allo sviluppo rurale basato su superficie e animali.
Si tratta di una facoltà riconosciuta agli Stati membri, non di un obbligo automatico di pagamento, e opera in deroga ai limiti del regolamento (UE) 2021/2116.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Contesto e base giuridica della deroga
La Commissione adotta il regolamento in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente deroghe, in casi di emergenza e su richiesta di uno Stato membro, nella misura e per il periodo strettamente necessari. I considerando richiamano la richiesta degli Stati membri, formulata nelle riunioni del 15 e 24 luglio 2024, di consentire anticipi maggiorati per fronteggiare problemi di liquidità del settore agricolo.
Aumento del massimale per i pagamenti diretti
In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2024 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.
Aumento del massimale per lo sviluppo rurale basato su superficie e animali
In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2024 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.
Ragioni economiche e climatiche dell’intervento
I considerando evidenziano che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, i conflitti in Medio Oriente, l’aumento dei costi di energia, fertilizzanti e altri input agricoli, i prezzi relativamente bassi di cereali e mangimi, oltre a eventi meteorologici avversi in varie regioni europee, stanno comprimendo i margini degli agricoltori e aggravando i problemi di liquidità. La deroga mira quindi a sostenere il settore in una fase di tensione eccezionale.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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