Sentenza del 27/01/2016 n. 200 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTA DI REGISTRO - Divisione di comunione immobili - Conguaglio in denaro - Tassazione con imposta proporzionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto complessivamente euro 30.871,48 per imposte di registro, ipotecaria, catastale e bollo, in relazione a una sentenza di divisione giudiziale recante conguagli complessivi di euro 172.697,71. Hanno contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione degli avvisi, la mancata allegazione della sentenza civile, l'errata applicazione ai conguagli dell'imposta proporzionale prevista per gli atti traslativi anziché dell'aliquota propria degli atti divisionali, nonché, solo in appello, la carenza dei poteri di firma del soggetto che aveva sottoscritto gli atti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato anche l'appello, ritenendo gli avvisi sufficientemente motivati e non necessaria l'allegazione della sentenza, trattandosi di atto pubblico noto ai contribuenti. Nel merito, ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, la divisione è assimilata a una vendita limitatamente alla parte in cui il valore dei beni assegnati eccede la quota spettante al condividente. Il relativo conguaglio deve quindi essere tassato con l'imposta proporzionale prevista per gli atti traslativi, indipendentemente dall'effettivo pagamento. La contestazione relativa ai poteri di firma è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in appello e comunque infondata alla luce della documentazione prodotta dall'Ufficio. Gli avvisi sono stati confermati e i contribuenti sono stati condannati al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite.
Norme richiamate
Art. 34, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita per la parte eccedente.
La divisione è soggetta al trattamento tipico degli atti divisionali solo per quanto corrisponde alle quote spettanti; l'eccedenza assegnata a un condividente costituisce fiscalmente una vendita e viene tassata con l'imposta proporzionale prevista per gli atti traslativi.
Art. 728 c.c.
L'ineguaglianza in natura nelle quote si compensa con un conguaglio in denaro.
Il conguaglio serve a compensare la maggiore attribuzione patrimoniale ricevuta da un condividente rispetto alla sua quota. Ai fini fiscali, la divergenza tra quota di diritto e quota di fatto è sufficiente per applicare la tassazione prevista per il trasferimento dell'eccedenza.
Art. 54, comma 5, ultima parte, D.P.R. n. 131/1986
Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare e il fatto da denunciare e la somma da pagare.
L'avviso di liquidazione, non avendo la stessa natura di un avviso di accertamento, è adeguatamente motivato quando indica l'atto da registrare, il presupposto impositivo e l'importo richiesto, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
I motivi di appello devono essere sufficientemente specifici e riferiti alla decisione impugnata; tuttavia, la specificità può risultare anche implicitamente dal contenuto delle censure, senza necessità di formule sacramentali.
Art. 7 Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma è stata invocata dai contribuenti in relazione all'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati, ma il giudice ha ritenuto rispettati gli obblighi motivazionali applicabili all'avviso di liquidazione.
Art. 42 D.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato dai contribuenti per contestare i poteri di firma dell'atto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in appello e, comunque, non provata.
Massime di principio
- Nelle divisioni immobiliari, l'assegnazione a un condividente di beni di valore superiore alla sua quota produce una componente fiscalmente assimilata a una vendita, limitatamente all'eccedenza.
- Il conguaglio in denaro è soggetto all'imposta proporzionale propria degli atti traslativi anche se il contribuente sostiene che non sia stato effettivamente versato: la differenza tra quota spettante e valore dei beni assegnati può essere sufficiente a fondare la tassazione.
- Per contestare un avviso di liquidazione occorre indicare concretamente quali elementi impediscano di ricostruire la base imponibile, l'aliquota o l'importo richiesto; una generica contestazione della motivazione può essere respinta.
- La mancata allegazione di un provvedimento giudiziario richiamato nell'avviso non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto, soprattutto quando si tratta di un atto pubblico conosciuto o conoscibile dal contribuente e l'avviso contiene gli elementi essenziali della pretesa.
- Le contestazioni relative alla sottoscrizione o ai poteri del firmatario devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
- In casi analoghi è essenziale verificare separatamente la quota astratta di ciascun condividente, il valore dei beni concretamente assegnati e la parte eccedente, poiché solo quest'ultima dovrebbe ricevere il trattamento fiscale dell'atto traslativo.
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