Cassazione Penale, Sentenza n. 16425/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva la mancata motivazione della Corte di appello in relazione a due richieste di appello: 1) l'applicazione della diminuente per il tentativo nella massima estensione (riduzione della pena) — la difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse taciuto rispetto a tale richiesta, impedendo il controllo del percorso logico-giuridico; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (modesto valore economico della refurtiva) — anche su questo punto la difesa lamentava la mancanza di pronuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che i giudici di merito avessero effettivamente operato una riduzione della pena detentiva nella misura richiesta dalla difesa (riduzione pari a due terzi rispetto al minimo edittale del delitto consumato) e che la determinazione della pena pecuniaria (60 euro) rientrasse nell'esercizio non arbitrario della discrezionalità del giudice. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva invece motivato la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, ritenendo che il modesto valore della refurtiva e la tenuità del danno fossero già stati considerati nell'applicazione delle attenuanti generiche (valutate in regime di equivalenza con l'aggravante e la recidiva), decisione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è quindi stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Rinvio alla disciplina dell'attenuazione della pena per il delitto tentato; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la diminuzione prevista per il tentativo nella misura concretamente operata dai giudici di merito
art. 624 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di furto; la condanna riguarda il delitto previsto da questa norma nella versione cui si applicano anche le regole sull'eventuale tentativo
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante per il modesto valore economico del bene; la Corte ha ritenuto che tale elemento fosse già valutato nel riconoscimento delle attenuanti generiche e quindi non applicabile ulteriormente
artt. 132 e 133 cod. pen.
Disposizioni sullo svolgimento dell'attività discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte ha confermato che la quantificazione della sanzione pecuniaria rientra nella discrezionalità di merito, purché motivata e non arbitraria
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Motivo di cassazione per omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha esaminato la denuncia di mancata pronuncia e l'ha ritenuta infondata perché la motivazione della Corte territoriale attesta che le questioni erano state considerate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite di sintesi nell'enunciazione dei motivi in sede di cassazione; richiamato per la formulazione sintetica dei motivi nel ricorso
Massime di principio
- La mera contestazione del merito della valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito (es. valutazione della tenuità del danno o del valore della refurtiva) non è sufficiente a fondare la cassazione se la motivazione di merito mostra che tali elementi sono stati considerati.
- Per poter ottenere la cassazione per difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) è necessario dimostrare una concreta omissione o un'insufficienza motivazionale tale da pregiudicare il sindacato di legittimità; non è sufficiente affermare la disapprovazione delle conclusioni di merito.
- La determinazione della misura della pena (compresa la quantificazione della multa) rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emerge arbitrarietà o palese violazione di legge nella motivazione.
- Quando più circostanze attenuanti e aggravanti sono valutate in regime di equivalenza, il giudice può escludere ulteriori attenuanti qualora ritenga che i medesimi elementi siano già stati compiutamente considerati nelle valutazioni effettuate.
- La diminuente per il tentativo va applicata secondo i criteri previsti dalla legge, ma la misura concreta della riduzione (entro i limiti normativi) è soggetta alla valutazione del giudice di merito; la Corte di Cassazione verifica soltanto la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione.
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