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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24518/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere e reimpiego di beni di provenienza illecita (capo 4,6,8,10,11). I motivi di ricorso contestano: (i) violazione dell'art. 648-ter c.p. per presunta mancanza dell'elemento oggettivo riguardo alla Mercedes indicata nel capo 4 e mancanza di prova che quella vettura fosse stata effettivamente impiegata nella sua attività commerciale; (ii) vizio di motivazione e violazione dell'art. 546 c.p.p. per mancata esposizione di argomentazioni sull'impiego del veicolo nella rimessa; (iii) mancanza dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) rispetto ai capi contestati; (iv) manifesta illogicità e travisamento della prova nell'interpretazione delle intercettazioni (in particolare conversazioni del 20 e 21 novembre 2017) e nella deduzione del vincolo associativo, sostenendo che i contatti fossero solo con il padre e non con gli altri sodali; (v) carenza dell'elemento oggettivo del reato associativo e doglianza che non possa sussistere concorso tra reimpiego e associazione quando la disponibilità derivi dallo stesso reato associativo (c.d. clausola di riserva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi proposti non consentiti e in larga parte mera richiesta di rivedere la valutazione di merito. La Corte ha ritenuto sussistente una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello coerenti) e ha specificato che il sindacato di legittimità non può operare una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione storica. Ha inoltre escluso il travisamento della prova, affermando che i giudici di merito hanno valutato correttamente le intercettazioni e le risultanze della perquisizione (tra cui rinvenimento di autovetture senza targa e segni di effrazione, deposito di vetture nella rimessa del Farace e conversazioni che dimostrano l'intenzione di inserire le vetture nell'attività commerciale). Sul punto del vincolo associativo la Corte ha confermato che l'uso del padre come intermediario non esclude la consapevolezza e l'inserimento del ricorrente nel sodalizio; ha poi rilevato che la contestazione di reimpiego è compatibile con la partecipazione al sodalizio, in quanto il reato presupposto del reimpiego è il furto/riciclaggio e non l'associazione in sè. In accoglimento formale dell'eccezione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una ammenda di euro 3.000 alla cassa delle ammende, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 648-ter cod. pen.

    La norma è stata applicata per configurare il reato di reimpiego di beni di provenienza illecita; la Corte ha ritenuto che il compendio probatorio (intercettazioni, perquisizione, rinvenimento di autovetture prive di targa e segni di effrazione, attività di vendita nella concessionaria) dimostri la concreta destinazione delle auto all'attività economica del ricorrente e la sua consapevolezza circa la provenienza illecita.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'appello e la sentenza di appello non abbiano omesso argomentazioni rilevanti e che, nella presenza di una "doppia conforme", non sia necessario un esame dettagliato di ogni singola deduzione delle parti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: i ricorsi che mirano a una diversa lettura delle intercettazioni o a rinnovare questioni già decise sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • In presenza di una "doppia conforme" (motivazione coerente di primo grado e appello) il livello di esame richiesto al giudice successivo diminuisce: le argomentazioni contrarie che non propongono novità rilevanti sono implicitamente respinte.
  • Il travisamento della prova è una censura molto qualificata: deve emergere un palese errore percettivo (fatto ritenuto esistente quando non lo è, o viceversa) tale da disarticolare l'intero impianto probatorio; semplici divergenze interpretative non sono sufficienti.
  • Per integrare il reato di reimpiego (art. 648-ter) occorre dimostrare la destinazione di beni di provenienza illecita all'attività economica del soggetto e la sua consapevolezza della provenienza illecita; elementi materiali come deposito nella rimessa, assenza di targhe, segni di effrazione e conversazioni che indicano l'intenzione di commercializzare il bene sono indici rilevanti.
  • L'utilizzo di intermediari familiari non esclude la responsabilità o la consapevolezza dell'imprenditore: la cooperazione stabile e la ripetizione dell'accordo possono integrare il vincolo associativo anche se i contatti diretti con tutti i sodali non sono frequenti.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve fondare le doglianze su profili di diritto o vizi di motivazione effettivamente censurabili in sede di legittimità; riproporre valutazioni di merito già affrontate espone al rigetto e a sanzioni (ammenda e condanna alle spese).

Testo integrale

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