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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22367/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per peculato continuato derivante dall'uso di una carta prepagata intestata allo IACP di Catania e da prelievi in contanti. Si contestava l'utilizzo della carta per acquisti non attinenti alle funzioni dell'Ente (acquisti su Apple iTunes, abbonamenti a quotidiani, ecc.) e prelievi per complessivi oltre 3.460 euro. Il ricorrente ha dedotto che molte spese erano pertinenti all'ufficio (abbonamenti e pubblicazioni a beneficio del personale), che gli acquisti di modesto importo (audiolibri) non integrano appropriazione, e che il prelievo di 3.000 euro era funzionale alla gestione dell'economato e alla successiva rendicontazione/versamento; inoltre la mancata rendicontazione era derivata da impedimenti materiali documentati e non prova di finalità privatistica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. I motivi: la mera incompletezza o inadeguatezza della rendicontazione non è sufficiente a provare il peculato; la pubblica accusa deve dimostrare la concreta appropriazione con prove di una 'interversione del titolo' ovvero situazioni altamente significative (es. totale assenza di atti che colleghino l'impiego del denaro alle funzioni istituzionali o sistematica elusione delle regole di rendicontazione). In particolare, sul prelievo di 3.000 euro la Cassazione ha osservato che non è stato dimostrato che vi siano stati atti compatibili unicamente con la volontà di trattenere la somma e che il prelievo, per regolamento, poteva essere prodromico alla rendicontazione; sugli acquisti on line la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato le giustificazioni difensive (abbonamenti e materiale consultabile dal personale). Per questi motivi la sentenza di condanna è annullata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di appello.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte ricorda che per integrare il peculato occorre la prova della concreta appropriazione e della destinazione privatistica del denaro; non è sufficiente la sola mancanza di rendicontazione

  • art. 323-bis cod. pen. (circostanze attenuanti)

    Richiamata come circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Richiamata come circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito

  • Regolamento di contabilità dello IACP (delibera commissariale n.42 del 7/6/2012, art.62 comma 3)

    Prevede l'attivazione di una carta prepagata presso la tesoreria e stabilisce le modalità di rendicontazione; la Corte osserva che il rispetto o la violazione di tali regole rileva in sede amministrativa ma non è automaticamente prova del reato penale senza ulteriori elementi

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini, Rv. 282742 - 02)

    Principio consolidato secondo cui la mancanza o inadeguatezza della rendicontazione, salvo situazioni altamente significative, non può di per sé integrare la responsabilità penale per peculato

Massime di principio

  • La mera incompletezza o inadeguatezza della documentazione di spesa non è sufficiente a provare il peculato: occorre dimostrare la destinazione privatistica del denaro (interversione del titolo).
  • Un prelievo di denaro, se previsto da procedure interne come fase prodromica alla rendicontazione, non prova di per sé l'intento di appropriarsi: servono atti o comportamenti incompatibili con le funzioni dell'agente.
  • Spese per materiale o abbonamenti fruibili dall'intero personale o riconducibili a finalità istituzionali possono escludere l'elemento soggettivo del peculato, se adeguatamente documentate.
  • L'onere di provare la finalità privatistica grava sulla pubblica accusa; l'assenza di rendiconti, se dovuta a impedimenti materiali o a comportamenti persecutori, deve essere valutata con cautela.
  • In situazioni analoghe è fondamentale conservare ogni documento giustificativo, quietanze e comunicazioni con la tesoreria, e dimostrare l'iter amministrativo seguito (mandati, reversali, richieste di accesso agli atti) per contrastare l'accusa di appropriazione.
  • Per il difensore è utile evidenziare la possibilità di benefici collettivi delle spese contestate e produrre prove di versamenti successivi o di ricostituzione del fondo per mostrare l'assenza di interversione del titolo.

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