Cassazione Penale, Ordinanza n. 28072/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Il ricorso censurava, in termini generici, la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma senza indicare specificamente quali elementi di fatto o di diritto della decisione impugnata fossero erronei o illogici. La Corte rileva che, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, i motivi non erano autosufficientemente specifici e non consentivano di individuare i rilievi mossi alla sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi, richiamando l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e il principio secondo cui il ricorso deve esplicitare e argomentare criticamente le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la loro mancanza determina l'inammissibilità quando non sono indicati in modo chiaro e argomentato i rilievi critici contro la decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a contestazioni apodittiche o generiche della motivazione, senza confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi di ricorso è tanto più rigoroso quanto più puntuale e articolata è la motivazione della decisione impugnata.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorrente deve indicare con precisione quali passaggi fattuali o giuridici della sentenza siano censurati e per quali ragioni, in modo da consentire alla Corte di esercitare il controllo richiesto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla legge processuale.
Come è indicizzato
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