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Sentenza

Sentenza del 19/02/2016 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 472/97 - Omessa presentazione dichiarazione - Sanzioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA relative al 2007 e non aveva tenuto o conservato correttamente la contabilità. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTP di Savona che aveva annullato le sanzioni, sostenendo che il contribuente fosse comunque responsabile degli adempimenti fiscali e che l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 riguardasse soltanto il mancato versamento delle imposte, non le ulteriori violazioni contabili e dichiarative. Il contribuente ha dedotto di avere affidato tutti gli adempimenti a un commercialista, Rag. N.S., il quale avrebbe omesso gli invii e gli altri adempimenti, producendo documentazione sull'incarico e una querela penale nei confronti del professionista.

La decisione

La Commissione ha limitato il giudizio alle sanzioni, non essendo stato proposto appello incidentale sulle altre questioni. Ha ritenuto provato il mandato professionale conferito al Rag. N.S. tra il 2006 e il 2009, sulla base del cassetto fiscale, delle copie delle dichiarazioni recanti l'indicazione dell'intermediario, del verbale della Direzione Provinciale del Lavoro e della querela penale. Ha quindi confermato che le omissioni erano riconducibili esclusivamente al professionista denunciato e che non risultavano dolo o colpa del contribuente. Non è stato ritenuto necessario attendere un giudicato penale. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato, con conferma dell'annullamento delle sanzioni. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

    Il contribuente, il sostituto d'imposta e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

    La norma è stata interpretata nel senso che il contribuente può essere esonerato dalle sanzioni quando dimostra che l'omissione è dovuta esclusivamente a un terzo incaricato e che il fatto è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Non è necessario che sia intervenuto un giudicato penale.

  • Art. 112 c.p.c.

    L'Agenzia ha lamentato ultrapetizione, sostenendo che il giudice di primo grado avesse applicato l'art. 6, comma 3, oltre il suo ambito. La censura non è stata accolta, poiché la decisione è rimasta confermata sul piano dell'esonero dalle sanzioni.

  • Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Ha costituito la base normativa per la compensazione delle spese di giudizio.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c.

    È stato richiamato per giustificare la compensazione delle spese, considerata la particolarità e la difficoltà della situazione concreta.

  • Art. 109, comma 4, D.P.R. n. 917/1986

    Il contribuente lo aveva richiamato in relazione alla deducibilità dei costi, ma tale questione non è stata esaminata nel merito, perché il giudizio d'appello era limitato alle sanzioni.

  • Cass. civ. n. 26848/2007 e n. 5136/2009

    I precedenti sono stati richiamati per affermare che la denuncia all'autorità giudiziaria del fatto imputabile esclusivamente al terzo può essere sufficiente a escludere la punibilità del contribuente, senza necessità di una sentenza penale definitiva.

Massime di principio

  • L'affidamento degli adempimenti fiscali a un professionista non esonera automaticamente il contribuente: occorre provare l'effettivo conferimento dell'incarico, l'estensione delle attività affidate e l'esclusiva responsabilità del professionista.
  • La denuncia all'autorità giudiziaria del professionista inadempiente è un elemento rilevante per ottenere l'esclusione delle sanzioni, ma deve essere accompagnata da ulteriori prove concrete dell'incarico e dell'assenza di dolo o colpa del contribuente.
  • Non è necessariamente richiesto un giudicato penale definitivo: il giudice tributario può valutare autonomamente la documentazione disponibile e ritenere provata la responsabilità esclusiva del terzo.
  • L'esonero dalle sanzioni può riguardare anche omissioni dichiarative e altri adempimenti fiscali, se risultano causalmente riconducibili esclusivamente al terzo denunciato e non a una condotta negligente del contribuente.
  • Il contribuente deve comunque adottare controlli ragionevoli sull'operato del professionista; la presenza di gravi irregolarità autonome, mancata vigilanza o elementi che dimostrino una partecipazione consapevole può impedire l'applicazione dell'esimente.
  • La decisione sulle sanzioni non elimina necessariamente l'imposta dovuta né impedisce all'Amministrazione di recuperare il tributo; riguarda principalmente la responsabilità punitiva del contribuente.

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