Sentenza n. 2883/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda del 26 marzo 2024 per il rilascio di una concessione e l’eventuale anticipata occupazione di porzioni di demanio marittimo, sollecitata il 31 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente concessione)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 26 marzo 2024 il Modello Domanda D1 per ottenere una concessione demaniale marittima, con eventuale contestuale anticipata occupazione, per destinare le aree indicate a uso produttivo e industriale. Dopo il mancato riscontro, ha sollecitato l’amministrazione il 31 marzo 2026. Con l’unica censura ha dedotto la violazione dell’art. 2 della l.r. Sicilia n. 7/2019 e, ove occorra, dell’art. 2 della l. n. 241/1990, dell’art. 41 Cost. e dei principi di correttezza, buon andamento, efficienza e leale collaborazione, sostenendo la sussistenza dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che anche il richiedente una concessione demaniale marittima per uso produttivo e industriale sia titolare di un interesse legittimo rispetto all’amministrazione concedente e che possa quindi configurarsi il silenzio-inadempimento. Ha accertato la presentazione dell’istanza e il successivo sollecito rimasto senza risposta, rilevando che l’amministrazione non aveva fornito notizie sullo stato della procedura o sulle ragioni dell’inerzia. Ha escluso la tardività: il termine annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a. è rispettato in presenza di atti di diffida che manifestino la volontà e l’interesse alla conclusione del procedimento, poiché esso attiene alla presunzione legale assoluta di persistenza dell’interesse ad agire e non a una decadenza. Ha dichiarato illegittimo il silenzio e condannato l’Assessorato a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Non ha nominato subito un commissario ad acta, riservando la decisione a una successiva istanza, proponibile non prima della scadenza del termine. Ha condannato l’amministrazione a rifondere le spese, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
Va soggiunto che il sollecito del 31.3.2026 consente di escludere la tardività della proposizione dell’azione contra silentium, posto che il termine annuale di cui all’art. 31, c. 2, c.p.a., è da intendersi comunque rispettato in presenza di atti di diffida, discutendosi non di una decadenza, ma di una presunzione legale assoluta concernente la persistenza dell’interesse ad agire, da ritenere sussistente laddove, con la diffida, si rappresenti la volontà e l’interesse alla conclusione del procedimento finale.
Il termine annuale per l’azione contro il silenzio non è un termine di decadenza: la diffida che manifesta la volontà e l’interesse alla conclusione del procedimento consente di ritenere persistente l’interesse ad agire e di escludere la tardività.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Allo stato, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla nomina di un commissario, riservandosi di esercitare tale potere a valle di un’istanza ad hoc della parte interessata (art. 117, c. 3, c.p.a.), da produrre non prima della scadenza del termine di n. 60 giorni sopra meglio specificato.
La nomina del commissario ad acta può essere rinviata e disposta, su istanza della parte interessata, dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per provvedere.
art. 2, comma 11, l.r. Sicilia n. 7/2019
Si dispone, infine, la trasmissione di questa sentenza, una volta passata in giudicato, alla Corte dei conti per il seguito di competenza (art. 2, c. 11, l.r. n. 7/2019).
La sentenza, una volta passata in giudicato, deve essere trasmessa alla Corte dei conti per il seguito di competenza.
Massime di principio
- Anche la domanda di concessione demaniale marittima per uso produttivo e industriale dà luogo a una posizione di interesse legittimo del richiedente nei confronti dell’amministrazione concedente; il protratto mancato riscontro può pertanto essere fatto valere con l’azione contro il silenzio-inadempimento.
- Il termine annuale previsto per l’azione contro il silenzio non opera come termine di decadenza: una diffida che manifesti la volontà e l’interesse alla conclusione del procedimento consente di ritenere persistente l’interesse ad agire e di escludere la tardività.
- Accertata l’inerzia, il giudice può condannare l’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine; la nomina del commissario ad acta può essere riservata a una successiva istanza, da presentare dopo la scadenza del termine assegnato.
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