Sentenza del 07/10/2019 n. 8422 - Comm. Trib. Prov. Catania
Tassa automobilistica - Esenzione in favore di veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000, poiché il veicolo era di particolare interesse storico e collezionistico e rientrava nell'elenco dei modelli e delle marche individuati dall'ASI. La controversia riguardava la necessità e gli effetti dell'accertamento dell'ASI e la legittimità della richiesta della tassa in assenza di contestazioni circa la corrispondenza concreta del veicolo alle caratteristiche della categoria indicata nell'elenco.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. L'esenzione dipende dall'accertamento dell'ASI, che ha natura costitutiva ed è formulato in modo generale e astratto mediante un elenco analitico di modelli e marche. Pertanto, quando il veicolo rientra in una delle categorie dell'elenco e l'Ufficio non contesta che le sue caratteristiche corrispondano a quelle richieste, non è legittimo emettere un avviso di accertamento per il pagamento della tassa automobilistica.
Norme richiamate
Art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000
Esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
La norma riconosce l'esenzione quando il veicolo possiede i requisiti di particolare interesse storico e collezionistico risultanti dall'accertamento dell'ASI. Tale accertamento ha carattere costitutivo e si riferisce alle categorie di veicoli individuate nell'elenco dei modelli e delle marche.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione non è sufficiente affermare genericamente che il veicolo è storico: occorre che esso rientri nelle categorie individuate dall'ASI secondo la disciplina applicabile.
- L'elenco ASI opera con riferimento a modelli e marche e ha portata generale; non è necessario un accertamento individuale distinto per ogni singolo veicolo, purché sia verificata la corrispondenza del veicolo concreto alla categoria elencata.
- Se il contribuente dimostra che il veicolo rientra nell'elenco applicabile e l'Amministrazione non contesta specificamente le sue caratteristiche, l'avviso di accertamento della tassa è illegittimo.
- L'Amministrazione che nega l'esenzione deve indicare e dimostrare una contestazione concreta, ad esempio la non corrispondenza del modello, delle caratteristiche o dei requisiti del veicolo rispetto alla categoria ASI pertinente.
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