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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 7844 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, con rettifica del reddito imponibile ai fini IVA, IRPEG e IRAP, fondato sulla contestazione dell'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che, una volta forniti elementi indiziari sulla falsità delle fatture, spettasse alla contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni; con il secondo ha censurato la motivazione della CTR, ritenuta incompleta e atomistica nella valutazione degli elementi indiziari, tra cui le dichiarazioni di un collaboratore della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, chiarendo che l'onere principale di provare l'inesistenza delle operazioni grava sull'Amministrazione finanziaria, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; al contribuente spetta soltanto la prova contraria. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato alcuni elementi indiziari e li aveva valutati in modo isolato anziché procedere a una loro valutazione complessiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1

    L'accertamento può essere fondato anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    L'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate anche mediante elementi presuntivi, ma deve raggiungere una soglia probatoria qualificata. Non è sufficiente il mero sospetto.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 21 e 54

    Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, la detrazione IVA, i requisiti delle fatture e i poteri di rettifica dell'Amministrazione. La loro applicazione presuppone che l'Ufficio dimostri, anche presuntivamente, l'inesistenza delle operazioni documentate.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina IRPEG

    La rettifica del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche era collegata alla contestata indeducibilità dei costi risultanti dalle fatture ritenute false.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, deve prima fornire elementi probatori o presuntivi gravi, precisi e concordanti; solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni.
  • La regolarità formale della contabilità o l'effettivo pagamento delle fatture non sono necessariamente decisive: devono essere valutati insieme agli altri elementi del caso concreto.
  • Il giudice deve esaminare prima ciascun indizio e poi valutarli complessivamente, verificando se la loro combinazione raggiunga una consistenza presuntiva sufficiente. Una valutazione meramente atomistica può determinare la cassazione della sentenza per motivazione insufficiente.
  • In sede di cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma è censurabile l'omesso esame di elementi rilevanti o una motivazione illogica, superficiale o priva di una valutazione complessiva del quadro indiziario.
  • Il rinvio non equivale all'accertamento definitivo della fondatezza della pretesa fiscale: il giudice di rinvio dovrà rivalutare gli indizi e stabilire se, considerati nel loro insieme, provino l'inesistenza delle operazioni.

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