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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1570

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

Normativa europea32017R1570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce, per un gruppo circoscritto di esportatori cinesi di moduli e celle fotovoltaiche, il sistema dell’impegno sui prezzi con un meccanismo di prezzo minimo all’importazione (PMI) variabile, distinto per prodotto mono- e multicristallino. Modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/367 e (UE) 2017/366, disciplina il funzionamento del PMI, stabilisce una riduzione trimestrale dei valori fino al 1° luglio 2018 e limita l’applicazione del nuovo regime alle imprese indicate in allegato. Contemporaneamente abroga la decisione di esecuzione 2013/707/UE e la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 relative all’impegno sui prezzi.

Modifica dei dazi antidumping e compensativi sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, con introduzione di un prezzo minimo all’importazione variabile e abrogazione dell’impegno sui prezzi precedentemente accettato.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La disciplina riguarda in particolare i prodotti fabbricati dalle persone giuridiche elencate nel nuovo allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e nel nuovo allegato 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, per le quali si applica un sistema di prezzo minimo all’importazione (PMI) variabile; per tutte le altre società continuano ad applicarsi i dazi ad valorem combinati previsti dai regolamenti del 2017. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano salve le inchieste in corso sul rispetto dell’impegno sui prezzi per le merci immesse in libera pratica mentre l’impegno era ancora in vigore.

Modifica del regime antidumping e compensativo sui moduli fotovoltaici cinesi

Il regolamento interviene sul quadro delle misure di difesa commerciale già in vigore nei confronti delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, alla luce dell’evoluzione dei prezzi di mercato e delle criticità amministrative del precedente impegno sui prezzi, sostituisce il meccanismo precedente con un prezzo minimo all’importazione variabile, articolato per tecnologia e con riduzione progressiva nel tempo.

Contesto e finalità della modifica

Le misure di partenza erano state istituite nel 2013 con dazi antidumping e compensativi definitivi, poi accompagnate da un impegno sui prezzi accettato dalla Commissione. In esito ai riesami e alla valutazione dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha ritenuto più idoneo un sistema di PMI variabile, perché più trasparente, più semplice da applicare e meno oneroso per importatori, produttori esportatori e amministrazione doganale. Il nuovo regime mira anche a riflettere meglio l’andamento recente dei prezzi e a mantenere un equilibrio tra tutela dell’industria dell’Unione e accesso al mercato per gli operatori a valle.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda i moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle essenziali, distinguendo tra prodotti monocristallini e multicristallini. L’applicazione del PMI non è generale, ma limitata alle persone giuridiche elencate nel nuovo allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e nel nuovo allegato 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. Le altre società restano soggette alle aliquote ad valorem combinate previste dai rispettivi regolamenti di base modificati.

Funzionamento del prezzo minimo all’importazione

Per le imprese incluse negli allegati, il dazio definitivo dovuto è determinato confrontando il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, con il PMI applicabile:

  • se il prezzo è uguale o superiore al PMI, nessun dazio è riscosso;
  • se il prezzo è inferiore, il dazio corrisponde alla differenza tra PMI e prezzo importato;
  • in ogni caso, l’importo non può superare il dazio ad valorem combinato previsto dagli articoli 1, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/367 e (UE) 2017/366.

È inoltre previsto un controllo ex post: se il prezzo effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nell’Unione risulta inferiore a quanto dichiarato e sotto il PMI, si applica un recupero della differenza, sempre nel rispetto del tetto massimo ad valorem. L’operatività del regime è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con le informazioni richieste dagli allegati pertinenti.

Distinzione tecnica dei prodotti e codici TARIC

La Commissione ha ritenuto necessario distinguere tra prodotti monocristallini e multicristallini, sia perché i prezzi di mercato sono differenziati sia perché la distinzione è rilevabile fisicamente dalle autorità doganali. Il regolamento inserisce nel testo dei regolamenti 2017/367 e 2017/366 le classificazioni TARIC per:

  • moduli multicristallini;
  • moduli monocristallini;
  • celle multicristalline con spessore non superiore a 400 μm;
  • celle monocristalline con spessore non superiore a 400 μm.

Valori PMI e loro riduzione nel tempo

Il regolamento fissa una traiettoria di riduzione trimestrale del PMI. I valori applicabili sono i seguenti:

  • dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017: 0,19 EUR/W (celle multicristalline), 0,23 EUR/W (celle monocristalline), 0,37 EUR/W (moduli multicristallini), 0,42 EUR/W (moduli monocristallini);
  • dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018: 0,19 / 0,22 / 0,34 / 0,39;
  • dal 1° aprile 2018 al 30 giugno 2018: 0,19 / 0,22 / 0,32 / 0,37;
  • dal 1° luglio 2018: 0,18 / 0,21 / 0,30 / 0,35.

La Commissione giustifica tale progressione con la necessità di avvicinare i PMI ai prezzi di mercato globali osservati nel primo trimestre 2017, ritenuti idonei a offrire ancora una tutela residua all’industria dell’Unione, ma senza impedire agli operatori europei di beneficiare dei miglioramenti di efficienza del settore.

Ambito soggettivo: inclusioni ed esclusioni

Il nuovo regime si applica solo agli operatori che, secondo la valutazione della Commissione, non presentano un rischio considerevole di elusione del PMI. Sono inclusi i produttori esportatori che hanno rispettato l’impegno sui prezzi oppure che si sono ritirati volontariamente senza che il ritiro fosse finalizzato a prevenire un’imminente revoca da parte della Commissione. Al contrario, le società per cui l’accettazione dell’impegno era stata revocata per violazioni, o che presentano profili assimilabili a un rischio di non conformità, restano soggette ai dazi ad valorem ordinari.

Rapporti con il precedente impegno sui prezzi

L’impegno sui prezzi originariamente accettato viene superato dal nuovo sistema. Per questo il regolamento abroga la decisione di esecuzione 2013/707/UE e, inoltre, la decisione di esecuzione (UE) 2017/615. La Commissione precisa però che le verifiche e le inchieste sul rispetto dell’impegno già avviate, nonché quelle future relative a merci immesse in libera pratica quando l’impegno era ancora in vigore, continuano a essere trattate secondo le regole applicabili alle fattispecie pregresse.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha scelto di prevedere un intervallo di due settimane tra pubblicazione ed efficacia, per consentire agli operatori di adattarsi al nuovo assetto delle misure commerciali.

Disposizioni principali

Introduzione del prezzo minimo all’importazione variabile

Per i produttori esportatori elencati negli allegati introdotti dal regolamento, il dazio antidumping e il dazio compensativo definitivi diventano variabili in funzione del PMI. Se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al PMI, non è riscosso alcun dazio; se è inferiore, il dazio è pari alla differenza tra PMI e prezzo di importazione, senza superare comunque l’aliquota ad valorem massima già prevista dai regolamenti 2017/367 e 2017/366.

Distinzione tra prodotti monocristallini e multicristallini

Il regolamento distingue quattro categorie di prodotto: celle multicristalline, celle monocristalline, moduli multicristallini e moduli monocristallini. Per ciascuna categoria è previsto un proprio PMI e un proprio codice TARIC, con definizioni tecniche che consentono l’identificazione doganale dei prodotti.

Riduzione trimestrale dei valori PMI

Il PMI diminuisce progressivamente nel tempo. Per l’ultima parte del 2017 e per il 2018 sono fissati i seguenti valori: dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, 0,19 EUR/W per le celle multicristalline, 0,23 EUR/W per le celle monocristalline, 0,37 EUR/W per i moduli multicristallini e 0,42 EUR/W per i moduli monocristallini; dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018, 0,19 / 0,22 / 0,34 / 0,39; dal 1° aprile 2018 al 30 giugno 2018, 0,19 / 0,22 / 0,32 / 0,37; dal 1° luglio 2018, 0,18 / 0,21 / 0,30 / 0,35.

Ambito soggettivo del nuovo regime

Il sistema del PMI si applica solo alle società ancora aderenti all’impegno sui prezzi o ritiratesi volontariamente senza criticità pregresse rilevate dalla Commissione, incluse alcune società successivamente aggiunte negli allegati. Restano invece soggette ai dazi ad valorem, senza beneficio del PMI, le società per cui la Commissione aveva revocato l’accettazione dell’impegno per violazioni o per altre ragioni che ne facciano presumere un rischio di elusione.

Fattura commerciale e controllo doganale

L’applicazione del PMI alle società interessate è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente le informazioni richieste dagli allegati richiamati. Il regolamento prevede anche una verifica successiva all’importazione: se il prezzo effettivamente pagato al primo acquirente indipendente nell’Unione risulta inferiore al prezzo dichiarato e al PMI, si applica un dazio pari alla differenza, salvo il limite massimo del dazio ad valorem combinato.

Abrogazione dell’impegno sui prezzi e salvaguardia delle inchieste pendenti

La decisione di esecuzione 2013/707/UE e la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 sono abrogate, poiché il nuovo PMI sostituisce l’impegno sui prezzi. Tuttavia, le inchieste ancora in corso relative al rispetto dell’impegno, nonché eventuali future inchieste per merci immesse in libera pratica quando l’impegno era ancora vigente, restano disciplinate dalle disposizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 richiamate dal regolamento.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdazio compensativodifesa commercialepolitica commercialedogane

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