Ordinanza n. 153/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza commissariale contingibile e urgente n. 29 del 25 febbraio 2026, notificata tra il 2 marzo 2026 e il 10 aprile 2026, avente ad oggetto la messa in sicurezza della strada provinciale SP93 a seguito di crollo parziale delle mura castellane, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza commissariale contingibile e urgente di messa in sicurezza della strada provinciale SP93 a seguito del crollo parziale delle mura castellane
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza commissariale contingibile e urgente n. 29 del 25 febbraio 2026, avente a oggetto la messa in sicurezza della SP93 dopo il crollo parziale delle mura castellane. Dal testo emergono contestazioni riferite alla riconducibilità degli immobili fonte di pericolo alla proprietà privata dei ricorrenti ovvero, implicitamente, alla loro eventuale natura di beni civici. Il Comune ha inoltre prospettato profili di inammissibilità del ricorso collettivo. Nella fase cautelare i ricorrenti hanno domandato la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede di prima delibazione, ha ritenuto che gli immobili fonte di pericolo per la pubblica incolumità appaiano inclusi nelle proprietà private dei ricorrenti, in quanto svolgono una funzione di contenimento e non risultano inclusi negli elenchi dei beni civici. Il giudice ha inoltre rilevato che il periculum in mora, avente natura puramente patrimoniale, è recessivo rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione delle persone e dei veicoli. L'ordinanza non definisce i profili di inammissibilità del ricorso collettivo, che sono lasciati impregiudicati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata valutata alla luce del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento può essere negata per carenza di fumus boni iuris già sulla base della prima delibazione della titolarità e della natura dei beni interessati dall'intervento amministrativo.
- Quando immobili privati svolgono una funzione di contenimento e non risultano compresi negli elenchi dei beni civici, può essere ritenuta, in sede cautelare e senza definire il merito, la loro appartenenza alla proprietà privata dei ricorrenti.
- Un pregiudizio meramente patrimoniale dedotto a sostegno della cautelare è recessivo rispetto all'esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione di persone e veicoli.
Come è indicizzato
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