Cassazione Penale, Sentenza n. 20941/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Cod. Str.) sollevando tre motivi: 1) vizi processuali e probatori relativi alla nomina del difensore d'ufficio (assegnato da elenco di Torino anziché di Asti) e alla valutazione della testimonianza dell'agente Mascarello nonché alla mancanza dello scontrino n. 2017 dell'etilometro; il difensore sosteneva che la nomina fuori foro aveva impedito l'effettiva assistenza all'accertamento tecnico irripetibile e che le misurazioni non erano consequenziali; 2) mancata prova della circostanza aggravante per aver provocato un incidente stradale, poiché l'urto sarebbe stato autonomo, in assenza di traffico e senza prova della velocità o del nesso causale con lo stato di ebbrezza; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), rilevando l'assenza di precedenti, l'esito positivo della commissione medica provinciale e il fatto che non vi siano danni a persone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando l'infondatezza dei motivi o la loro genericità. In particolare: la nomina del difensore iscritto ad elenco di altro distretto è mera irregolarità non lesiva del diritto di difesa; le dichiarazioni del teste e i risultati dell'alcoltest (tassi 2,13 g/l e 1,86 g/l) confermano lo stato di alterazione e sono adeguatamente valutate; l'assenza dello scontrino intermedio non ha incrinato la motivazione, correttamente spiegata con la difficoltà di soffiata e con il risultato complessivo degli accertamenti; la circostanza aggravante per avere provocato incidente è stata ritenuta provata in quanto l'uscita di strada e l'urto contro la struttura del casello integrano produzione di pericolo per la circolazione e sono compatibili con l'elevato tasso alcolemico; la causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata correttamente esclusa dopo valutazione complessiva della gravità del fatto (alto tasso alcolemico e circostanze dell'incidente). Conseguentemente il precedente giudizio di condanna (pena: 6 mesi di reclusione, ammenda di €1.500, revoca della patente e confisca dell'autovettura) è sostanzialmente confermato e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
La sentenza riconosce la sussistenza del reato di guida in stato d'ebbrezza per valori di tasso alcolemico molto elevati; la condizione di grave alterazione, anche se riscontrata tramite accertamenti strumentali, può integrare l'elemento aggravante quando sia ritenuta causalmente connessa all'incidente.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è astrattamente applicabile alla guida in stato d'ebbrezza, ma il giudice deve effettuare una valutazione complessiva e motivata (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo e comportamento successivo). Un elevato tasso alcolemico e le circostanze oggettive dell'incidente possono escludere l'applicabilità della causa.
art. 97, comma 2, c.p.p.
art. 97 comma 2 cod. proc. pen. (elenchi dei difensori d'ufficio)
L'iscrizione in un elenco di un altro distretto non inficia l'idoneità del difensore d'ufficio né determina nullità automatica: è necessaria la prova del concreto pregiudizio al diritto di difesa, che non è stato ravvisato.
art. 133 cod. pen.
art. 133, comma 1 cod. pen.
L'art. 133 c.p. fornisce i criteri di valutazione della gravità della condotta e del bisogno di pena; ai fini del 131-bis il giudice deve considerare i parametri previsti dall'art. 133.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione della somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, come avvenuto per il pagamento di €3.000,00.
Massime di principio
- La nomina di un difensore d'ufficio iscritto in un elenco di altro distretto non determina di per sé nullità: occorre dimostrare un concreto pregiudizio all'effettività della difesa.
- I risultati strumentali dell'alcoltest, se affidabili e congruamente motivati, costituiscono elemento probatorio decisivo rispetto a dichiarazioni contraddittorie sulla lucidità del conducente.
- Per configurare l'aggravante 'per aver provocato un incidente' è sufficiente che l'evento abbia interrotto il normale svolgimento della circolazione o creato pericolo per la collettività; non è necessario il coinvolgimento di terzi o altri veicoli.
- Il nesso causale tra stato di alterazione e sinistro può essere valutato in base al grado di ebbrezza e alle circostanze oggettive: un tasso alcolemico molto elevato può rendere plausibile la responsabilità causale anche in assenza di misurazioni di velocità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata; la presenza di elementi di gravità (alto tasso alcolemico, conseguenze dell'incidente, luogo pericoloso) può escluderne l'applicazione.
- La mera genericità o la riproposizione di doglianze già decise in Appello senza confronto specifico con la motivazione rende il ricorso per cassazione inammissibile.
- La mancata produzione di documentazione accessoria (es. scontrino intermedio) non annulla automaticamente gli accertamenti strumentali se la motivazione spiega le ragioni dell'assenza e il complesso probatorio rimane solido.
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