Sentenza n. 980/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino n. 5965 CL del 06.03.2014, dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire eventualmente rilasciati dal Comune di Amalfi, nonché del decreto dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari n. 236 dell’08.02.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza, limitatamente alla veranda, reso nell’ambito di una domanda di condono edilizio; nonché, per illegittimità derivata, atti comunali asseritamente rilasciati e decreto dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere della Soprintendenza n. 5965 CL del 6 marzo 2014, nella parte in cui aveva espresso valutazione negativa su una veranda realizzata con materiali ritenuti non conformi alla l.r. n. 35/1987 sul P.U.T. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire in sanatoria eventualmente rilasciati dal Comune di Amalfi, nonché del decreto dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari n. 236 dell’8 febbraio 2023. La censura principale accolta dal giudice ha riguardato la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché dagli atti non risultava effettuata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con conseguente impedimento della partecipazione procedimentale del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e accolto nel resto. Le domande rivolte contro gli atti impugnati per illegittimità derivata sono state dichiarate inammissibili perché il parere dell’Ente Parco era totalmente favorevole e l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire in sanatoria non risultavano adottati. È stata invece accolta l’impugnazione del parere della Soprintendenza per violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990: non risultava la preventiva comunicazione dei motivi ostativi, omissione che aveva impedito al ricorrente di partecipare al procedimento. Il parere è stato annullato nei limiti dell’interesse del ricorrente. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per reciproca soccombenza e per la natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza costituisce adempimento necessario ai fini della partecipazione procedimentale; la sua omissione, quando non risulti dagli atti, determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo.
l.r. n. 35/1987 sul P.U.T.
La conformità dei materiali della veranda alla disciplina regionale sul P.U.T. era stata posta a fondamento del parere negativo della Soprintendenza; il testo non espone una valutazione nel merito di tale parametro, poiché il parere è stato annullato per vizio procedimentale.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo, quando ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, l’amministrazione deve comunicare preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; l’omissione di tale adempimento rende illegittimo il provvedimento conclusivo se impedisce la partecipazione dell’interessato.
- È inammissibile l’impugnazione proposta per illegittimità derivata contro un atto presupposto o consequenziale che non risulti adottato; non può essere esaminata una domanda diretta contro un provvedimento meramente eventuale.
- Manca l’interesse a impugnare un parere dell’amministrazione che abbia contenuto integralmente favorevole alla parte ricorrente.
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