Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 12806 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento relativa a tributi (IVA) ascritti alla società MTM snc per l'anno 1999; il ricorrente deduceva: a) mancata notifica dell'avviso di accertamento al socio (solo notificato alla società); b) estinzione della società per cancellazione dal registro imprese e quindi impossibilità di iscrizione a ruolo nei confronti dei soci; c) estinzione dell'obbligazione per condono tombale presentato relativamente ad anni di imposta (impugnava inoltre motivazione della decisione di merito e formulari di nullità della sentenza). Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi (insufficiente motivazione, violazione norme c.c. e procedurali, inapplicabilità del condono all'IVA, nullità della sentenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: la cartella era basata su una sentenza di merito (CTR) formatasi nel 2009 relativa all'accertamento IVA 1999; la cancellazione della società dal registro non impedisce l'azione verso i soci illimitatamente responsabili per obbligazioni sorte anteriormente; il condono tombale (L. 289/2002, art. 9) non è applicabile all'IVA in virtù della giurisprudenza, anche comunitaria (Corte di Giustizia C-132/06), e quindi non estingue la pretesa IVA; non sussisteva litisconsorzio necessario tra società e soci per l'IVA; i motivi di cassazione erano infondati o inammissibili per carenza di autosufficienza; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato (doppio contributo).

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società (effetto dalla riforma), ma tale estinzione non impedisce che obbligazioni sorte anteriormente siano aggredite nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; pertanto l'iscrizione a ruolo nei confronti dei soci è legittima anche dopo la cancellazione.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 (condono tombale)

    Il condono tombale non è applicabile all'IVA: la Corte ha disapplicato la norma nella parte in cui consentirebbe la definizione agevolata dell'IVA non dichiarata, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-132/06) che impedisce una quasi-esenzione che ostacola l'effettiva emersione dell'evasione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (e n. 3, n. 4)

    I motivi di cassazione per omesso esame di fatto controverso e per violazione di norme sono vagliati restrittivamente: il vizio n.5 riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi, non è utilizzabile per ottenere una diversa valutazione dei fatti; inoltre l'inammissibilità per carenza di autosufficienza è richiamata quando il ricorso non riporta testualmente gli elementi probatori e processuali utili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Richiamato tra i motivi dedotti ma la Corte ha ritenuto infondate le censure relative a normativa processuale tributaria, confermando il corretto esame delle questioni di merito da parte dei giudici di merito.

  • Cass. e giurisprudenza comunitaria (causa C-132/06) e sentenze di questa Corte (es. Cass. 2915/2013)

    Principi consolidati: la Corte di Giustizia ha impedito applicazioni nazionali del condono che producano effetti incompatibili con le regole IVA comunitarie; la Corte di Cassazione applica tale principio escludendo l'efficacia del 'condono tombale' sull'IVA.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato (doppio contributo) nelle ipotesi indicate; la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro imprese non estingue automaticamente l'azione tributaria per obbligazioni sorte anteriormente: i soci illimitatamente responsabili possono essere chiamati a rispondere anche dopo l'estinzione formale della società.
  • Il cosiddetto 'condono tombale' (L. 289/2002, art. 9) non estingue debiti IVA: l'amnistia non si applica all'IVA quando la sua applicazione contrasterebbe con il diritto comunitario e impedirebbe la reale emersione dell'evasione.
  • Per le imposte indirette come l'IVA non sussiste litisconsorzio necessario tra società di persone e soci; l'amministrazione può perseguire i soci solidalmente obbligati anche se l'accertamento è stato notificato solo alla società.
  • In Cassazione è richiesta autosufficienza: le questioni di fatto o l'esistenza di giudicati esterni devono essere esposte testualmente e supportate dalla documentazione già prodotta in grado di dimostrarle, pena l'inammissibilità del motivo.
  • La contestazione della mancata notifica dell'avviso di accertamento al socio non è sufficiente di per sé a precludere la riscossione se la pretesa tributaria è previamente sorta e il ruolo è stato correttamente formato; la difesa deve dimostrare concretamente l'irregolarità e il nesso causale con l'annullamento dell'azione esecutiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.