Cassazione Penale, Ordinanza n. 32729/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo la pena rispetto al primo grado per il riconoscimento del tentativo e per l'esclusione della recidiva e dell'aggravante della minorata difesa, aveva comunque irrogato una sanzione ritenuta eccessiva. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato i motivi di appello sul punto. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, assertivi e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. Ha ritenuto che la motivazione sulla pena fosse logica, congrua e corretta in diritto, e che il giudice di appello avesse adeguatamente esercitato il proprio potere discrezionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. possono essere richiamati anche in forma sintetica per giustificare la determinazione della pena, specie quando la sanzione è contenuta entro la misura media o inferiore dell'edittale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali segue quella al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non illogica e non manifestamente carente.
- Quando la pena è applicata in misura media o inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto dell'utilizzo dei criteri di cui all'art. 133 c.p., potendo il giudice richiamare formule come "pena congrua" o "pena equa".
- Una motivazione specifica e dettagliata sulla dosimetria è necessaria solo se la pena si discosta sensibilmente dalla misura media edittale in senso maggiorativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- In caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32596/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32609/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32611/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32616/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32617/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32618/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →