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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1056

Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il quadro giuridico e tecnico per la messa a disposizione elettronica delle informazioni sul trasporto merci (eFTI) e obbliga le autorità competenti ad accettarle, una volta decorsi i termini previsti. La disciplina punta a ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l’efficienza dei controlli e favorire interoperabilità, sicurezza e riservatezza dei dati. Sono previsti standard comuni, certificazione di piattaforme e fornitori di servizi, poteri delegati e di esecuzione della Commissione, nonché un sistema di monitoraggio e riesame.

Quadro UE per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari sul trasporto merci e per l’accettazione obbligatoria di tali informazioni da parte delle autorità competenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle informazioni regolamentari relative al trasporto merci nel territorio dell’Unione, comprese le merci in transito, quando gli operatori economici interessati devono metterle a disposizione per attestare la conformità a specifiche prescrizioni UE o nazionali elencate all’articolo 2, paragrafo 1, e nell’allegato I. Copre anche talune prescrizioni derivanti da atti delegati o di esecuzione dell’UE e da disposizioni nazionali notificate dagli Stati membri, nonché specifiche ipotesi connesse al trasporto di merci pericolose, al trasporto combinato, al trasporto stradale internazionale, alle spedizioni di rifiuti e a taluni requisiti di sicurezza aerea. Restano salve le disposizioni su controlli doganali, gli obblighi dichiarativi doganali e, in generale, il contenuto sostanziale delle informazioni richieste dalle norme settoriali; il regolamento non impone nuovi requisiti informativi o linguistici. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; si applica dal 21 agosto 2024, con applicazione anticipata di alcune disposizioni sin dall’entrata in vigore.

Regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

Il regolamento nasce dall’esigenza di digitalizzare lo scambio delle informazioni regolamentari nel trasporto merci, riducendo oneri amministrativi, costi per le imprese e frammentazione tra Stati membri. I considerando sottolineano che l’assenza di un quadro uniforme impediva un pieno uso delle comunicazioni elettroniche, penalizzando in particolare le PMI e incidendo anche sulla sostenibilità ambientale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle informazioni regolamentari relative al trasporto merci nel territorio dell’Unione, comprese le merci in transito, quando tali informazioni devono essere fornite per dimostrare la conformità a prescrizioni UE o nazionali rientranti nell’articolo 2, paragrafo 1. Sono inclusi, tra gli altri, alcuni obblighi connessi al trasporto combinato, al trasporto stradale internazionale, alle spedizioni di rifiuti, alle merci pericolose e a talune prescrizioni di sicurezza aerea richiamate nell’allegato I.

Resta ferma la disciplina sostanziale degli atti settoriali richiamati: il regolamento non modifica il contenuto delle informazioni richieste, non impone requisiti linguistici ulteriori e non pregiudica i controlli degli uffici doganali né gli obblighi dichiarativi previsti dal codice doganale dell’Unione e dagli altri atti indicati.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 introduce un lessico tecnico indispensabile per l’operatività del sistema. Centrale è la nozione di "informazioni regolamentari", intese come informazioni sul trasporto merci che un operatore deve mettere a disposizione per dimostrare il rispetto di specifiche prescrizioni. Vengono poi definiti eFTI, piattaforma eFTI, servizio eFTI, prestatore di servizi eFTI, insieme di dati comuni eFTI, sottoinsiemi di dati eFTI, formato leggibile da dispositivo automatico e leggibile dall’uomo, nonché l’"operatore economico interessato", cioè il soggetto responsabile della messa a disposizione delle informazioni alle autorità.

Obblighi degli operatori economici

Quando scelgono la modalità elettronica, gli operatori devono utilizzare dati trattati su una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, su un prestatore di servizi eFTI certificato. Le informazioni devono essere rese disponibili in formato leggibile da dispositivo automatico; su richiesta dell’autorità competente devono essere fornite anche in formato leggibile dall’uomo, direttamente sullo schermo di un dispositivo elettronico dell’operatore.

Per il formato automatico è richiesta una connessione autenticata e protetta alla fonte dati della piattaforma eFTI, nonché un unico collegamento elettronico di identificazione che consenta di individuare in modo univoco la spedizione e le informazioni ad essa relative.

Obblighi delle autorità competenti

Le autorità competenti sono tenute ad accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico conformemente all’articolo 4 a decorrere da 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo atto delegato o di esecuzione adottato ai sensi degli articoli 7 e 8. L’obbligo comprende anche le informazioni richieste come supplementari per completare quelle mancanti.

In relazione al regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, l’accettazione elettronica avviene senza necessità del consenso previsto dall’articolo 26, paragrafi 3 e 4. Se una prescrizione richiede una convalida ufficiale, come un timbro o un certificato, l’autorità competente deve rilasciarla per via elettronica secondo le specifiche adottate dalla Commissione.

Gli Stati membri devono inoltre assicurare che tutte le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni eFTI e possano trattarle secondo le regole tecniche comuni.

Riservatezza e protezione dei dati

L’articolo 6 impone un obbligo espresso di riservatezza per le informazioni commerciali trattate e scambiate nel sistema eFTI. Autorità competenti, fornitori di servizi eFTI e operatori devono garantire che tali informazioni siano consultate e trattate soltanto da soggetti autorizzati.

Il regolamento richiede anche che i dati personali siano trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Le piattaforme eFTI devono quindi integrare misure tecniche e organizzative idonee a garantire sicurezza, accesso controllato, tracciabilità delle operazioni e protezione contro danneggiamenti o furti.

Standard comuni, interoperabilità e atti della Commissione

Il cuore tecnico del regolamento è affidato alla Commissione, che deve adottare atti delegati e di esecuzione per definire:

  • l’insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI;
  • le caratteristiche tecniche di ciascun elemento di dati;
  • le procedure comuni e le norme dettagliate per l’accesso e il trattamento delle informazioni;
  • le specifiche funzionali delle piattaforme eFTI e le regole per i prestatori di servizi eFTI;
  • le norme sulla certificazione e sull’uso del marchio di certificazione.

Nel definire tali standard, la Commissione deve tenere conto delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche esistenti, cercando di garantire l’interoperabilità e di mantenere neutralità tecnologica. Il primo atto delegato sull’insieme di dati comuni eFTI e sui sottoinsiemi di dati doveva essere adottato entro il 21 febbraio 2023; il primo atto di esecuzione sulle procedure di accesso e sulle specifiche tecniche doveva essere adottato entro la stessa data. Il primo atto di esecuzione relativo ai requisiti funzionali delle piattaforme eFTI e quello relativo ai prestatori di servizi eFTI dovevano essere adottati entro il 21 agosto 2023.

Requisiti delle piattaforme eFTI

Le piattaforme eFTI devono assicurare un insieme molto dettagliato di funzionalità. Tra le principali:

  • trattamento dei dati personali conforme al GDPR;
  • trattamento dei dati commerciali con garanzie di riservatezza;
  • accesso delle autorità secondo le specifiche adottate dalla Commissione;
  • possibilità per gli operatori di mettere a disposizione le informazioni regolamentari;
  • collegamento elettronico univoco tra spedizione e dati;
  • accesso esclusivamente autorizzato e autenticato;
  • registrazione di tutte le operazioni di trattamento;
  • conservazione dei dati e dei registri per i periodi previsti dalle norme settoriali e dall’articolo 17;
  • protezione contro danni e sottrazioni;
  • corrispondenza con l’insieme di dati comuni eFTI;
  • trattamento in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

Le informazioni rese disponibili mediante una piattaforma certificata devono essere accompagnate da un marchio di certificazione.

Requisiti dei prestatori di servizi eFTI

I prestatori di servizi eFTI devono garantire che i dati siano trattati solo da utenti autorizzati, secondo diritti di trattamento chiaramente definiti. Devono inoltre assicurare conservazione, disponibilità immediata per le autorità competenti senza costi aggiuntivi, e adeguata protezione contro trattamenti non autorizzati e contro perdita, distruzione o danno accidentali.

Certificazione, accreditamento ed elenchi pubblici

La certificazione è affidata a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. L’allegato II stabilisce requisiti di indipendenza, imparzialità, competenza tecnica, riservatezza, assicurazione della responsabilità civile e partecipazione alle attività di normazione.

Ogni Stato membro designa un’autorità nazionale che conserva un elenco aggiornato degli organismi accreditati, delle piattaforme eFTI certificate e dei prestatori di servizi eFTI certificati. Gli elenchi devono essere resi pubblici su un sito web ufficiale e trasmessi alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno, con pubblicazione degli indirizzi dei siti web da parte della Commissione.

La certificazione di piattaforme e prestatori è rilasciata su domanda; in caso di esito negativo deve essere indicata la motivazione. Gli organismi di valutazione mantengono inoltre elenchi aggiornati delle certificazioni rilasciate, sospese o ritirate.

Delega, comitato e controllo democratico

Il regolamento attribuisce alla Commissione poteri delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 agosto 2020, con possibilità di proroga tacita e revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Gli atti delegati riguardano, tra l’altro, gli allegati, gli insiemi di dati e le norme di certificazione.

Per gli atti di esecuzione si applica la procedura di comitato prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011.

Riesame e monitoraggio

La Commissione deve valutare il regolamento entro il 21 febbraio 2029 e presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La valutazione deve considerare anche la possibile introduzione di un obbligo generalizzato per gli operatori economici di usare mezzi elettronici e una maggiore interoperabilità tra eFTI e gli altri sistemi informatici di registrazione e trattamento delle informazioni.

Ai fini del monitoraggio, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 21 agosto 2027 e poi ogni cinque anni, il numero di volte in cui le autorità competenti hanno consultato o trattato informazioni regolamentari eFTI, sulla base dei registri delle operazioni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica in via generale dal 21 agosto 2024. Alcune disposizioni, tra cui quelle sulle notifiche nazionali, sulla delega tecnica e sulle specifiche di base, si applicano già dalla data di entrata in vigore. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra operatori economici interessati e autorità competenti nel trasporto merci nell’Unione. Il regolamento stabilisce sia le condizioni per cui le autorità devono accettare tali informazioni in formato elettronico, sia le regole per i servizi che consentono la loro messa a disposizione.

Ambito di applicazione e notifiche nazionali

L’articolo 2 delimita le prescrizioni informative rientranti nel regolamento, richiamando specifiche norme UE e nazionali elencate nell’allegato I. Entro il 21 agosto 2021 gli Stati membri devono notificare alla Commissione le disposizioni nazionali corrispondenti, e successivamente notificare entro un mese le modifiche o nuove prescrizioni. La Commissione aggiorna l’allegato I con atti delegati.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, informazioni regolamentari, prescrizione relativa alle informazioni regolamentari, autorità competente, eFTI, sottoinsieme di dati eFTI, insieme di dati comuni eFTI, piattaforma eFTI, servizio eFTI, prestatore di servizi eFTI, formato leggibile da dispositivo automatico e leggibile dall’uomo, organismo di valutazione della conformità e spedizione.

Obblighi degli operatori economici

L’articolo 4 impone che, quando rendono disponibili le informazioni regolamentari in formato elettronico, gli operatori economici usino dati trattati su una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato. Le informazioni devono essere messe a disposizione in formato leggibile da dispositivo automatico e, su richiesta dell’autorità, anche in formato leggibile dall’uomo; l’accesso automatico avviene tramite connessione autenticata e protetta e mediante un unico collegamento elettronico di identificazione della spedizione.

Obblighi delle autorità competenti

L’articolo 5 prevede che, a decorrere da 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo atto delegato o di esecuzione adottato ai sensi degli articoli 7 e 8, le autorità competenti debbano accettare le informazioni eFTI presentate conformemente all’articolo 4, comprese le informazioni supplementari richieste. Per le spedizioni soggette al regolamento (CE) n. 1013/2006, l’accettazione elettronica avviene anche senza il consenso previsto dall’articolo 26, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento. Se è richiesta una convalida ufficiale, l’autorità competente deve fornirla elettronicamente. Gli Stati membri devono garantire alle autorità l’accesso e il trattamento delle informazioni elettroniche.

Riservatezza delle informazioni commerciali

L’articolo 6 impone ad autorità competenti, fornitori di servizi eFTI e operatori economici interessati di garantire la riservatezza delle informazioni commerciali trattate e scambiate, ammettendo il loro trattamento solo previa autorizzazione.

Insieme di dati comuni e specifiche tecniche

L’articolo 7 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire e modificare l’insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI, incluse le caratteristiche tecniche di ciascun elemento di dati. Il primo atto delegato deve essere adottato entro il 21 febbraio 2023 e deve considerare le convenzioni internazionali e garantire interoperabilità con i modelli di dati internazionali e dell’Unione.

Procedure comuni e regole di accesso

L’articolo 8 prevede atti di esecuzione della Commissione per stabilire procedure comuni e norme dettagliate, comprese specifiche tecniche, per l’accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI, il trattamento delle informazioni e le comunicazioni con gli operatori economici. Il primo atto di esecuzione, da adottare entro il 21 febbraio 2023, deve coprire tutti questi aspetti.

Requisiti funzionali delle piattaforme eFTI

L’articolo 9 elenca i requisiti che le piattaforme eFTI devono soddisfare: trattamento conforme al GDPR, tutela dei dati commerciali, accesso delle autorità secondo le specifiche tecniche, possibilità per gli operatori di caricare le informazioni, identificazione univoca della spedizione, accesso autorizzato e autenticato, registrazione delle operazioni, conservazione e protezione dei dati, corrispondenza agli insiemi di dati comuni eFTI e trattamento in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione. La Commissione deve adottare atti di esecuzione con le specifiche dettagliate; il primo entro il 21 agosto 2023.

Requisiti per i prestatori di servizi eFTI

L’articolo 10 impone ai prestatori di servizi eFTI di assicurare che i dati siano trattati solo da utenti autorizzati secondo diritti chiaramente definiti, siano conservati e accessibili, siano immediatamente accessibili alle autorità competenti senza spese e siano adeguatamente protetti contro trattamenti non autorizzati e perdita o danneggiamento. La Commissione adotta atti di esecuzione con norme dettagliate; il primo è dovuto entro il 21 agosto 2023.

Certificazione e accreditamento

Gli articoli 11, 12 e 13 introducono un sistema di certificazione basato su organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Gli Stati membri designano un’autorità nazionale che mantiene e pubblica gli elenchi aggiornati di organismi accreditati, piattaforme eFTI e prestatori certificati; entro il 31 marzo di ogni anno tali elenchi vanno comunicati alla Commissione. La certificazione di piattaforme e fornitori è rilasciata su domanda, con rilascio di certificato in caso di esito positivo e con elenchi pubblici di certificazioni, sospensioni e ritiri. Le informazioni diffuse tramite una piattaforma eFTI certificata devono essere accompagnate da un marchio di certificazione.

Poteri delegati e procedure di comitato

L’articolo 14 conferisce alla Commissione, per cinque anni dal 20 agosto 2020, il potere di adottare atti delegati sugli allegati, sugli insiemi di dati e sulle regole di certificazione; la delega è prorogabile tacitamente e revocabile da Parlamento o Consiglio. L’articolo 15 prevede la procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione.

Riesame, monitoraggio e applicazione temporale

L’articolo 16 impone alla Commissione di valutare il regolamento entro il 21 febbraio 2029 e di riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al CESE, anche su possibili iniziative per rendere obbligatorio l’uso di mezzi elettronici e aumentare l’interoperabilità. L’articolo 17 prevede che gli Stati membri comunichino, entro il 21 agosto 2027 e poi ogni cinque anni, dati statistici sull’uso eFTI. L’articolo 18 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 21 agosto 2024, con applicazione anticipata di alcuni articoli dalla data di entrata in vigore.

Esclusioni e coordinamento con altri atti

Il regolamento non modifica il contenuto sostanziale delle informazioni regolamentari richieste da altri atti UE o nazionali e non introduce requisiti linguistici ulteriori. Non pregiudica il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, il codice doganale dell’Unione, i controlli doganali, né gli obblighi relativi a documenti e sistemi previsti da altri atti settoriali richiamati nel testo.

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