Sentenza del 14/04/2015 n. 3485 - Comm. Trib. Prov. Milano
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE SOGGETTI AD IVA - Decreto ingiuntivo - Enunciazione di atti e condanna al pagamento - Imposta di registro in misura proporzionale - Illegittimità - Imposta di registro in misura fissa - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta illegittima. Il decreto ingiuntivo, riferendosi a somme dovute per prestazioni di servizi di telecomunicazione soggette a IVA, deve essere tassato con imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986. È quindi annullato, o comunque disapplicato nella parte contestata, l'avviso di liquidazione che pretendeva la tassazione proporzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta misura dell'imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo che enunciava atti e disponeva la condanna al pagamento di somme dovute per servizi di telecomunicazione, già assoggettate a IVA. L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale, mentre il ricorrente sosteneva l'applicazione dell'imposta in misura fissa in base al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Norme richiamate
Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando l'atto giudiziario riguarda operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale secondo il valore della prestazione, ma deve essere applicata in misura fissa, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Per i decreti ingiuntivi relativi al pagamento di corrispettivi per prestazioni di servizi soggette a IVA, l'imposta di registro è generalmente dovuta in misura fissa in applicazione del principio di alternatività IVA-registro.
- La presenza nel decreto ingiuntivo dell'enunciazione di atti o rapporti sottostanti non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale: occorre verificare la natura delle operazioni e il loro assoggettamento a IVA.
- Un avviso di liquidazione che applichi l'imposta proporzionale a somme derivanti da servizi imponibili ai fini IVA può essere contestato per violazione dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986.
- La regola va verificata caso per caso, soprattutto quando nel decreto siano comprese somme non soggette a IVA, interessi, penalità, garanzie o rapporti diversi dalla prestazione imponibile, poiché tali componenti potrebbero avere un diverso trattamento fiscale.
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