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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27188/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una imputata giudicata per detenzione di cocaina in quantità tale da integrare il fatto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Dopo un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, limitato alla sola questione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive ex art. 20-bis c.p., la Corte d'appello di Bari, in sede di rinvio, ha nuovamente respinto l'istanza, valorizzando la negativa prognosi desunta dai gravi precedenti penali dell'imputata e dalla gravità concreta del fatto. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe illegittimamente introdotto una nuova ratio decisoria, fondata sui precedenti criminali e non già sulle condizioni economiche dell'imputata, che erano state l'oggetto del primo annullamento; ha inoltre contestato la rilevanza temporale dei precedenti, il nesso con il reato associativo richiamato e ha dedotto che non era stata chiesta solo la pena pecuniaria, ma anche il lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, se la sentenza rescindente ha annullato il rigetto di una istanza di sanzioni sostitutive solo per uno specifico vizio motivazionale, il giudice di rinvio può confermare il rigetto valorizzando una ratio decidendi autonoma, rimasta estranea all'annullamento, purché non contrasti con il dictum rescindente e non ampli indebitamente il devolutum. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che già la sentenza di appello conteneva due rationes autonome: una relativa alla specifica pericolosità della condotta e ai precedenti penali dell'imputata, l'altra relativa alla non positiva prognosi sull'adempimento di una sanzione solo pecuniaria; l'annullamento aveva investito soltanto la seconda. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha legittimamente mantenuto il rigetto facendo leva sui precedenti penali gravi e sulle modalità del fatto, con motivazione ritenuta sufficiente e conforme ai parametri discrezionali previsti per le sanzioni sostitutive. È stato quindi rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di detenzione di cocaina oggetto del procedimento

  • art. 20-bis c.p.

    norma sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la cui applicazione è affidata a valutazione discrezionale del giudice

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    parametri di impugnazione dedotti dalla difesa per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 627 c.p.p.

    norma che delimita il giudizio di rinvio al perimetro del dictum rescindente

  • art. 624 c.p.p.

    richiamato in relazione al giudicato progressivo formatosi sulle parti della decisione non annullate

  • art. 58 della l. n. 689/1981

    richiamato come parametro del potere discrezionale del giudice nel valutare l'applicazione delle sanzioni sostitutive

  • art. 56 c.p.

    richiamato implicitamente nel riferimento alla tentata estorsione come precedente penale valorizzato

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    testo unico stupefacenti, fonte della fattispecie contestata

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice non può fondare la decisione su questioni nuove estranee al devolutum e al vincolo derivante dalla sentenza rescindente.
  • Se la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve colpirle tutte: l'omessa censura di anche una sola ratio, se idonea da sola a reggere il decisum, rende il ricorso infondato o comunque privo di utilità.
  • Quando l'annullamento con rinvio riguarda solo un determinato profilo motivazionale del diniego di sanzioni sostitutive, il giudice di rinvio può confermare il diniego sulla base di una diversa ratio già presente o comunque autonoma e non contrastante con il dictum rescindente.
  • L'applicazione delle sanzioni sostitutive costituisce valutazione discrezionale del giudice, che può essere negata valorizzando i precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione sia specifica, puntuale e ancorata a elementi concreti idonei a escludere una prognosi favorevole sulla funzione rieducativa, sul rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni.
  • La mera deduzione difensiva di condizioni personali o familiari favorevoli non è sufficiente a superare una motivazione negativa sorretta da gravi precedenti e dalla concreta gravità del fatto, se il giudice ha spiegato in modo non illogico perché tali elementi depongano contro l'applicazione della misura sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneMisure alternative
RamiStupefacentiProcesso penaleEsecuzione penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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