Ordinanza n. 827/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del 9 aprile 2025 (di seguito, anche solo "Determina" oppure "Aggiudicazione" oppure "Provvedimento impugnato"; Doc. 1), con cui -OMISSIS-ha disposto l'aggiudicazione, in favore del Consorzio, della "gara a procedura ristretta n. -OMISSIS- indetta da Sistema di Qualificazione, interamente gestita con sistemi telematici, per l'affidamento dei Servizi di trasporto stradale di materiali e mezzi d'opera" (-OMISSIS- di seguito "Gara" o "Procedura"); - di tutti i Verbali di Gara (Doc. 2), con particolare e non esaustivo riferimento a: il Verbale della prima seduta di Gara del 6 novembre 2024 - nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che la documentazione contenuta nel plico "Risposta Amministrativa" del Consorzio fosse "pienamente conforme a quanto prescritto", ammettendo, così, detto operatore economico alle successive fasi di Gara - oltre che dell'Allegato 1 a detto Verbale, recante l'atto di nomina della Commissione giudicatrice; il Verbale della seconda seduta di Gara del 14 novembre 2024; il Verbale della terza seduta di Gara del 20 novembre 2024; il Verbale della quarta seduta di Gara del 22 novembre 2024; - del provvedimento, allo stato non conosciuto, con cui la Stazione appaltante ha comunicato a CTC l'esito positivo del procedimento di iscrizione al "Sistema di Qualificazione Fornitori di -OMISSIS--OMISSIS- … per la seguente categoria: … -OMISSIS- - Servizio di trasporto stradale delle merci" (di seguito "Sistema di qualificazione"), (che si suppone essere) di tenore analogo ai provvedimenti prot. n. -OMISSIS- e prot. n.-OMISSIS- (Doc. 3), emessi da -OMISSIS-in favore di -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati, ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile, ivi compreso il provvedimento, sopra indicato, con cui la Stazione Appaltante ha comunicato a CTC l'esito positivo del procedimento di iscrizione al Sistema di qualificazione, E PER IL SUBENTRO del RTI -OMISSIS- nell'Aggiudicazione e nell'esecuzione contrattuale, previa declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con il Consorzio; NONCHÈ PER IL RISARCIMENTO dei danni subìti e subendi da parte della Società, OLTRE CHE PER L'ANNULLAMENTO, EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A., del diniego parziale all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2025, tacitamente opposto dalla Stazione appaltante a -OMISSIS- con la comunicazione a mezzo PEC del 6 maggio 2025; CON CONSEGUENZIALE ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente all'accesso alla documentazione indicata nella predetta istanza di accesso e non ancora ostesa, OLTRE CHE PER LA CONDANNA, OVE OCCORRA ANCHE IN VIA ISTRUTTORIA, EX ARTT. 64 E SS. E 46 COMMA 2, C.P.A., di Mercitalia, all'ostensione di tutti gli atti del procedimento relativo al presente giudizio, con particolare (e non esaustivo) riferimento alle domande di iscrizione al Sistema di qualificazione - ed alla documentazione ivi allegata - presentate da tutte le imprese componenti il Consorzio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura ristretta, svolta tramite sistema di qualificazione, per servizi di trasporto stradale di materiali e mezzi d'opera, nonché iscrizione dell'aggiudicatario al sistema di qualificazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore di un consorzio controinteressato, gli atti di gara e il provvedimento di iscrizione dell'aggiudicatario al sistema di qualificazione. Ha dedotto la violazione dell'art. 94, comma 6, e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che una società consorziata avesse violazioni definitivamente accertate degli obblighi tributari e contributivi, con un debito pari a euro 15.636,09, successivamente rateizzato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Secondo la ricorrente, la regolarizzazione successiva sarebbe irrilevante, poiché il pagamento, l'estinzione o l'impegno vincolante avrebbero dovuto perfezionarsi entro la scadenza delle offerte e, comunque, l'importo rideterminato a seguito della rateizzazione avrebbe superato la soglia di rilevanza prevista dal codice. Nel medesimo giudizio sono state proposte domande di subentro, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, di risarcimento del danno e di accesso ai documenti di gara, contro il diniego parziale opposto dalla stazione appaltante.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi relativi alla legittimità dell'esclusione dell'aggiudicatario per irregolarità fiscale e contributiva, né le domande di subentro, risarcimento o accesso. Ha rilevato che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 758 del 29 gennaio 2026, aveva rinviato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questioni pregiudiziali sulla compatibilità con il diritto unionale della disciplina nazionale sull'esclusione automatica per irregolarità fiscali e, in particolare, sulla soglia fissa di rilevanza e sul termine entro il quale deve intervenire la regolarizzazione. La risposta della Corte di Giustizia è stata ritenuta potenzialmente dirimente per la controversia. Applicando gli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., nonché i principi sulla sospensione impropria affermati dall'Adunanza Plenaria n. 4 del 2024, il TAR ha sospeso il giudizio fino alla definizione della questione pregiudiziale già pendente davanti alla Corte di Giustizia. La sospensione non ha riguardato l'efficacia dell'aggiudicazione; il TAR ha inoltre considerato che il contratto non era ancora stato stipulato e che la sospensione non arrecava pregiudizio alla stazione appaltante o all'aggiudicatario. Dopo la cessazione della causa di sospensione, le parti dovranno presentare istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
Norme richiamate
art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione nazionale sull'esclusione per violazioni definitivamente accertate degli obblighi tributari e contributivi è al centro dei dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, in particolare quanto alla soglia fissa di rilevanza e al termine per la regolarizzazione.
art. 1, comma 1, Allegato II.10, d.lgs. 36/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale parametro normativo in materia di violazioni fiscali e contributive rilevanti ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara.
art. 79 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente, mediante il richiamo all'art. 295 c.p.c., la sospensione del processo amministrativo quando la decisione dipende dalla definizione di una controversia pregiudiziale.
art. 295 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa della sospensione necessaria, applicata nel caso concreto nella forma della sospensione impropria per una questione pregiudiziale già sottoposta alla Corte di Giustizia in altro giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone alle parti, cessata la causa di sospensione, di presentare istanza di fissazione dell'udienza.
art. 80 d.lgs. 50/2016
II. Se gli artt. 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3, Dir. 2014/24/UE, l’art. 5 del TUE e i principi di ragionevolezza e proporzionalità in essi espressi, ostino ad una normativa nazionale quale l’art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016 che impone l’esclusione automatica dalle procedure di appalto dell’operatore economico che non abbia pagato o abbia ritardato il pagamento di un piccolo importo predeterminato nella soglia fissa di Euro 5.000 e senza applicazione di alcun parametro di natura relativa commisurato all’importanza e al valore dell’appalto, ovvero di un apprezzamento demandato, caso per caso, all’Amministrazione, che tenga conto delle circostanze concrete nonché dell’oggettiva inidoneità della irregolarità ad incidere sulla solvibilità ed affidabilità dell’operatore economico; III. se l’art. 57, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE, anche alla luce del principio eurounitario di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale, quale l’art. 80, co. 4, D.lgs. 50/2016, che preveda, con riferimento alla inottemperanza di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, che l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta e, qualora la risposta data alla precedente questione sia nel senso della compatibilità della previsione interna con il diritto eurounitario, (ii) se l’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, anche alla luce del principio eurounitario di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale, quale l’art. 80, co. 4, D.lgs. 50/2016, che impone l’esclusione automatica di un operatore economico per irregolarità fiscale, senza possibilità di regolarizzazione successiva, anche laddove l’operatore abbia sanato la propria posizione prima dell’aggiudicazione definitiva, se del caso previo apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione delle ragioni addotte a giustificazione dell’adempimento tardivo o della serietà dimostrata nell’impegno vincolante assunto
La disciplina previgente è richiamata quale disposizione sostituita dall'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 e quale oggetto delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia, rilevanti anche per l'interpretazione della disciplina vigente.
art. 57, paragrafi 2 e 3, direttiva 2014/24/UE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sono richiamati quali parametri unionali per valutare l'esclusione per irregolarità fiscali e contributive, la possibilità di regolarizzazione e il rispetto del principio di proporzionalità.
art. 18, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale parametro unionale insieme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla soglia fissa di esclusione.
art. 5 TUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nell'ambito dei quesiti pregiudiziali concernenti i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Massime di principio
- Quando la decisione di un ricorso amministrativo dipende da una questione di interpretazione o validità del diritto dell'Unione Europea già sottoposta alla Corte di Giustizia in un diverso giudizio, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., anziché sollevare nuovamente la medesima questione pregiudiziale.
- La sospensione impropria è giustificata quando la pronuncia della Corte di Giustizia sulla questione già pendente è potenzialmente dirimente per la causa sospesa e consente economia processuale e ragionevole durata del processo, evitando la duplicazione dei rinvii e dei relativi costi.
- La sospensione del giudizio per pregiudizialità unionale non comporta automaticamente la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato: tale effetto richiede una specifica misura cautelare.
- In materia di esclusione dalle gare per irregolarità fiscali o contributive, la compatibilità unionale della soglia fissa di rilevanza e del termine entro cui deve intervenire la regolarizzazione costituisce questione pregiudiziale rilevante quando l'illegittimità dell'aggiudicazione dipende dalla tardività della regolarizzazione dell'operatore economico.
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