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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42774/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava parzialmente il sequestro preventivo disposto sul complesso di somme (totale richiesto inizialmente euro 169.794,20, con sequestro probatorio e poi preventivo su parti di tali somme). Le censure principali erano: perquisizione illegittima e illegittima estensione della stessa; acquisizione e sequestro del denaro senza titolo e in assenza dei presupposti di urgenza; mancanza di fumus commissi delicti visto che le somme sarebbero state prestiti versati per soddisfare l'erario o entrate da vendite della società non indagata; carenza di motivazione circa la pertinenzialità e la riconducibilità del contante al reato (art. 648-ter c.p. e art. 648-quater c.p.); violazioni delle norme sulla confisca per equivalente (artt. 240, 240-bis c.p.p.) e mancanza di prova dell'origine illecita delle somme; mancata dimostrazione del periculum in mora e vizi procedurali nella convalida e nelle determinazioni cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: per la somma già interessata da sequestro probatorio fosse stata correttamente richiesta e disposta la misura preventiva; la giurisprudenza di legittimità ammette che per la confisca diretta l'identità fisica del denaro da confiscare non debba coincidere con quello illecitamente conseguito; non è necessario che il reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie per integrare l'art. 648-ter c.p.; il Tribunale di Trieste ha adeguatamente motivato sia il fumus commissi delicti (tracciabilità dei movimenti, causali incongrue, modalità di occultamento del contante) sia il periculum in mora; il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di illegittimità di legge e non può trasformarsi in sindacato sull'apprezzamento del merito dei fatti. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Costituzione

    Richiamati gli artt. 13 e 14 in relazione alla tesi di perquisizione e sequestro: la Corte non ha ritenuto violati i principi costituzionali alla luce delle motivazioni e dell'adeguata autorizzazione e convalida degli atti.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 6 CEDU e Protocollo 1 CEDU

    Le censure fondate su violazioni CEDU sono state valutate nel contesto della correttezza procedurale e motivazionale del provvedimento; la Corte non ha ravvisato profili tali da costituire violazione rilevante ai fini della cassazione.

  • Codice penale

    art. 648-ter, art. 648-quater

    L'art. 648-ter (impiego di proventi illeciti) può integrare il reato anche senza connotazioni dissimulatorie dell'impiego; per la confisca diretta è irrilevante l'identità fisica del denaro sequestrato rispetto al numerario illecito (principio consolidato in giurisprudenza). L'art. 648-quater rileva in relazione alla confisca e al problema della pertinenzialità e prova del profitto.

  • Codice di procedura penale

    art. 125, art. 240, art. 240-bis, art. 321, art. 325, art. 329, art. 606, art. 616

    Art. 325 c.p.p.: il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di violazione di legge e vizi motivazionali radicali; art. 606 (lett. e) disciplina i motivi di doglianza sulla motivazione; art. 616 disciplina la condanna alle spese per ricorso inammissibile. Le norme sulla confisca (240, 240-bis) richiedono motivazione specifica quando si procede per equivalente; art. 125 e 321 richiamati rispetto a perquisizione e atti della P.G.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez.U. n. 42415/2021; Sez.2 n. 24273/2021; Sez.6 n. 6589/2013; Sez.5 n. 43068/2009

    La Corte ha fatto riferimento a orientamenti consolidati: 1) identità del denaro fisicamente confiscato non rilevante per la confisca diretta; 2) per l'art. 648-ter non è richiesta la dissimulazione dell'impiego; 3) limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari.

Massime di principio

  • In materia di provvedimenti cautelari reali (sequestro probatorio e preventivo) il sindacato in Cassazione è principalmente di legittimità: per ottenere accoglimento occorre dimostrare violazioni di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
  • La presenza di un precedente sequestro probatorio non impedisce, di per sé, la successiva richiesta e misura di sequestro preventivo se sussistono i presupposti richiesti dalla legge e se il PM e il GIP motivano la necessità della misura.
  • Ai fini della confisca diretta di somme di denaro, la giurisprudenza ammette che non sia necessario confiscare esattamente il medesimo numerario derivante dal reato; rileva l'aggancio funzionale al profitto illecitamente conseguito.
  • Per la configurabilità dell'art. 648-ter c.p. non è indispensabile che l'impiego dei proventi presenti modalità di occultamento o dissimulazione: rileva l'impatto sull'integrità del mercato libero derivante dall'utilizzo di proventi illeciti.
  • La confisca per equivalente richiede motivazione puntuale e la prova dell'indisponibilità o non rintracciabilità del profitto originario; se il profitto è ancora rintracciabile o le somme sono riconducibili a soggetti terzi non indagati, va dedotta e documentata la titolarità e provenienza lecita.
  • Le censure sulla illegittimità di perquisizioni o sequestro probatorio devono essere fondate su vizi formali e sostanziali specifici (mancata autorizzazione, assenza dei presupposti di legge, ecc.) e, se non manifestamente tali, difficilmente superano il vaglio della Cassazione per inammissibilità.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare è strategico produrre documentazione che dimostri la titolarità del denaro (contabilità, flussi bancari, atti societari) e la correlazione temporale tra il fatto contestato e le somme possedute, nonché argomentare puntualmente la mancanza del periculum in mora.

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