Cassazione Penale, Sentenza n. 24961/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare per reati di narcotraffico e associazione finalizzata agli stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), deducendo: (1) vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria rispetto alla partecipazione al sodalizio (art. 74), sostenendo che il suo coinvolgimento sarebbe stato occasionale e dettato da interessi personali, non da affectio societatis; (2) motivazione apparente circa la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., per mancata indicazione del necessario elemento psicologico (consapevolezza della finalità di agevolare un'associazione mafiosa).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, secondo la Corte, esso costituisce una censura di merito volta a rievocare una diversa valutazione del quadro indiziario; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio, anche in considerazione del contributo alla piantagione di marijuana e del coinvolgimento in reati-fine. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., perché il Tribunale non ha indicato elementi fattuali da cui desumere la consapevolezza del ricorrente della finalità agevolatrice mafiosa; rinvio al Tribunale di Catanzaro, Sezione riesame, per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La partecipazione al reato di cui all'art. 74 (associazione finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti) può desumersi anche dal coinvolgimento in un solo reato-fine se la condotta del soggetto, e l'uso consapevole dell'organizzazione, ne rivelano un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo; non è necessario che il partecipante abbia commesso molteplici reati-fine e la ricerca di interessi personali non esclude automaticamente la partecipazione al sodalizio.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina i principali reati in materia di stupefacenti (detenzione, traffico). Richiamata quale materia dei reati-fine contestati e come contesto fattuale utile a valutare la partecipazione al sodalizio.
Codice Penale, art. 416-bis, comma 1
La circostanza aggravante consistente nell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso è di natura soggettiva e inerisce ai motivi a delinquere: occorre dimostrare la consapevolezza del soggetto circa la finalità agevolatrice perseguita da altri compartecipi; in mancanza di indicazione di elementi fattuali probatori della siffatta consapevolezza, l'aggravante non può essere confermata.
Codice di Procedura Penale, art. 309, comma 7
Indica la competenza per il giudizio di rinvio (la Corte rinvia al Tribunale di Catanzaro, Sezione riesame, ai sensi di questa norma).
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata relativamente agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito probatorio con censure generiche: le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti vengono dichiarate inammissibili se consistono in ricostruzioni alternative non sorrette da specifici profili di illegittimità giuridica.
- La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dal coinvolgimento in un solo reato-fine quando la condotta e il ruolo del soggetto evidenzino un contributo significativo alle dinamiche operative dell'organizzazione.
- Il perseguimento di interessi personali o di vantaggi economici non esclude di per sé la sussistenza di affectio societatis e la responsabilità associativa: la coesistenza di finalità personali e di attività organizzata è compatibile con l'imputazione associativa.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. ha natura soggettiva e richiede prova o rilievi fattuali che rendano ragionevole la deduzione della consapevolezza del soggetto circa la finalità di agevolare un'associazione mafiosa; l'accertamento meramente generico degli 'esiti delle indagini' non è sufficiente.
- Se la Corte rileva carenza motivazionale su un profilo specifico (es. l'aggravante), può annullare solo quella parte dell'atto impugnato e rinviare per nuovo esame al giudice di merito competente, lasciando impregiudicate le altre statuizioni.
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