Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6042/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del Prefetto di Caserta prot. n.-OMISSIS- del 19.4.2023 recante il divieto di svolgere l'attività di noleggio presso i locali di Casal di Principe; 2) della nota della Prefettura di Caserta; 3) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; 4) delle note del Nucleo Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Caserta; 5) di ogni altro provvedimento se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’11 settembre 2023 per l’annullamento: 1) del provvedimento del Prefetto di Caserta prot. n.-OMISSIS- del 19.4.2023 recante il divieto di svolgere l'attività di noleggio presso i locali di Casal di Principe; 2) della nota della Prefettura di Caserta; 3) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta ed Aversa; 4) delle note del Nucleo Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Caserta; 5) della nota della Prefettura di Caserta del 22.8.2023 recante relazione giustificativa dei provvedimenti impugnati; 6) di ogni altro provvedimento se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202303717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di esercitare l’attività di noleggio di veicoli senza conducente nei locali di Casal di Principe, connessi atti istruttori e relazione giustificativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, legale rappresentante della società, ha impugnato il divieto adottato dal Prefetto di Caserta il 19 aprile 2023 di esercitare l’attività di noleggio veicoli senza conducente nei locali di Casal di Principe, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 11 TULPS: a suo avviso, il diniego o la revoca possono fondarsi sulla condotta del titolare e non su quella dei suoi familiari. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la Prefettura avesse basato la valutazione essenzialmente sui rapporti di parentela e convivenza con persone gravate da precedenti, alcuni risalenti, senza individuare elementi concreti riferibili direttamente a lui né spiegare come i familiari potessero influire sull’attività o sulla sua affidabilità. La Prefettura aveva ritenuto che il subentro fosse un’interposizione diretta ad aggirare il precedente divieto, disposto nel giugno 2022 nei confronti del fratello, già socio al 50% e legale rappresentante, e aveva valorizzato la successione ravvicinata delle modifiche societarie, i precedenti dei familiari conviventi e le frequentazioni del fratello con persone gravate da precedenti di particolare gravità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere alla Prefettura le spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge. Ha ritenuto ragionevole la valutazione prefettizia circa la natura meramente formale del subentro: il fratello aveva ricevuto il divieto il 15 giugno 2022, aveva ceduto tutte le quote il 22 giugno e il ricorrente era stato nominato amministratore unico il 28 giugno. La ravvicinata successione degli atti, insieme agli altri elementi istruttori, consentiva una prognosi non irragionevole di permanenza del precedente centro effettivo d’imputazione degli interessi, senza necessità di provare con certezza un’interposizione fittizia. Il giudice ha quindi escluso che il provvedimento si fondasse sul solo vincolo parentale: la Prefettura aveva compiuto una valutazione complessiva, sostenuta da dati oggettivi e concordanti, comprendenti le condanne definitive dei genitori conviventi e le frequentazioni del fratello. Le censure di violazione dell’art. 11 TULPS, difetto di istruttoria e difetto di motivazione non sono state accolte; non sono stati ravvisati manifesta illogicità o travisamento dei fatti, e la valutazione è stata ricondotta alla discrezionalità tecnica dell’autorità di pubblica sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS

    Tali circostanze consentivano ragionevolmente alla Prefettura di dubitare dell'effettiva autonomia della nuova gestione e di ritenere non integrato il requisito della buona condotta di cui all'art. 11 T.U.L.P.S.

    Il requisito della buona condotta può essere ritenuto non integrato sulla base di una valutazione prognostica complessiva, fondata su elementi oggettivi e concordanti che evidenzino il rischio di una gestione non autonoma o di interposizione; non occorre che la valutazione si fondi esclusivamente su condotte personali già accertate in via definitiva a carico del titolare.

Massime di principio

  • Nel valutare il requisito della buona condotta ai fini dell’esercizio di un’attività soggetta a titolo di pubblica sicurezza, l’autorità può considerare anche i rapporti familiari e l’ambiente di vita dell’interessato, purché la decisione non derivi dal solo vincolo di parentela ma da una valutazione complessiva sorretta da elementi concreti e convergenti.
  • La successione ravvicinata tra un divieto di esercizio dell’attività adottato nei confronti del gestore e il trasferimento delle quote e della carica amministrativa a un familiare può giustificare una prognosi di interposizione e di continuità sostanziale della gestione, senza che sia necessaria la prova certa dell’interposizione fittizia.
  • Nell’attività di prevenzione di pubblica sicurezza la valutazione del rischio può fondarsi sul criterio del «più probabile rischio», e non sugli standard probatori propri del processo penale, purché la prognosi sia ragionevole e ancorata a dati oggettivi.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia non conduce all’annullamento in assenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o carenza istruttoria, quando la prognosi sia sorretta da una pluralità di elementi convergenti.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.