Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 10/2003

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 25 gennaio 2001, n.2".

Normativa regionaleL.R. Basilicata 10/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Basilicata 25 gennaio 2001, n. 2 sulla disciplina dell’Autorità di Bacino. Interviene su composizione e validità delle adunanze, estendendo alcune previsioni al personale in servizio, e ridefinisce il regolamento di amministrazione e contabilità, applicabile fino alla copertura dei posti amministrativi in organico.

Modifiche alla disciplina dell’Autorità di Bacino interregionale della Basilicata

Modifiche alla disciplina dell’Autorità di Bacino regionale

La legge regionale Basilicata 26 febbraio 2003, n. 10 interviene sulla L.R. 25 gennaio 2001, n. 2, apportando modifiche puntuali alla disciplina dell’Autorità di Bacino. Il provvedimento riguarda soprattutto la composizione e il funzionamento degli organi, nonché la gestione amministrativo-contabile in una fase transitoria.

Composizione e funzionamento del Comitato Istituzionale

Viene soppressa la lettera e) del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 2 del 2001. Inoltre, ai fini della validità delle adunanze, la presenza della metà più uno dei componenti assume una disciplina più articolata in relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

  • quando si trattano piani e programmi di interesse anche delle Regioni e delle Province di Puglia e Calabria, è richiesta la presenza dei loro rappresentanti;
  • negli altri casi, la loro presenza non è obbligatoria, purché si tenga conto della maggioritaria rappresentanza territoriale.

Personale in servizio presso l’Autorità di Bacino

L’intervento sull’art. 12 estende espressamente al personale in servizio presso l’Autorità di Bacino una previsione che prima riguardava il solo Segretario Generale. Il testo consolidato riconduce quindi anche tale personale nell’ambito applicativo della disposizione richiamata.

Regolamento di amministrazione e contabilità e fase transitoria

L’art. 17 è sostituito e disciplina la gestione amministrativo-contabile in attesa della copertura dei posti in organico del personale amministrativo. In questa fase:

  • per le attività amministrativo-contabili l’Autorità di Bacino fa capo ai competenti uffici regionali;
  • tali attività devono essere svolte in conformità alle norme regionali vigenti.

Quando vengono coperti i posti in organico del personale amministrativo, il Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, adotta il regolamento di amministrazione e contabilità e lo trasmette alle Regioni Puglia e Calabria per la successiva approvazione.

Ambito territoriale ed efficacia

La legge opera nell’ambito della Regione Basilicata e incide sulla disciplina dell’Autorità di Bacino regionale/interregionale prevista dalla L.R. n. 2 del 2001. La parte relativa alla gestione amministrativo-contabile ha natura transitoria e resta applicabile fino alla copertura dei posti amministrativi in organico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.