Cassazione Civile, Ordinanza n. 01993/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato l’annullamento di una cartella di pagamento IRES 2014 emessa in esito a controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La cartella derivava dal disconoscimento, da parte dell’Ufficio, di alcune componenti negative e perdite riportate dalla società nella dichiarazione, conseguenti alla scelta della contribuente di rettificare retroattivamente il bilancio e di calcolare, con approccio incrementale, una deduzione ambientale (c.d. Tremonti ambiente) relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. La contribuente sosteneva di avere diritto alla deduzione ex art. 6, commi 13 e ss., L. n. 388/2000, nonostante avesse già percepito tariffe incentivanti del GSE (c.d. Conto Energia), e aveva portato in giudizio una perizia stragiudiziale di parte a sostegno del calcolo del sovraccosto ambientale. Con l’unico motivo l’Agenzia ha dedotto violazione dell’art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sola perizia di parte per provare i presupposti e il quantum dell’agevolazione, invertendo l’onere della prova; inoltre, ha sostenuto che, nel calcolo del sovraccosto, le tariffe incentivanti avrebbero dovuto essere sottratte dal costo agevolabile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto fondata la censura sull’onere della prova: in materia di agevolazioni fiscali è il contribuente a dover provare i fatti costitutivi del beneficio e la perizia stragiudiziale di parte non ha efficacia probatoria piena, ma solo valore di allegazione difensiva o indiziario; la CTR, invece, l’aveva valorizzata come sufficiente, invertendo di fatto l’onere probatorio. Ha invece respinto la censura relativa al calcolo del sovraccosto ambientale, affermando che, per gli investimenti ricadenti nel periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, le tariffe incentivanti percepite non vanno scomputate dal costo dell’investimento perché costituiscono profitti/costi operativi irrilevanti ai fini del calcolo dei costi ammissibili. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del controllo automatizzato che ha portato all’emissione della cartella di pagamento
art. 6, commi 13-19, L. n. 388 del 2000
norma istitutiva dell’agevolazione fiscale ambientale c.d. Tremonti ambiente, da applicare secondo il criterio del sovraccosto ambientale
art. 6, comma 15, L. n. 388 del 2000
richiede l’adozione dell’approccio incrementale per la determinazione dei costi ammissibili, senza però specificarne nel dettaglio le modalità
art. 2697, primo comma, c.c.
l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al beneficio grava su chi invoca l’agevolazione fiscale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato quale vizio denunciato nel ricorso per cassazione
Regolamento (CE) n. 800/2008
indicato come disciplina europea applicabile ratione temporis per il calcolo dei costi ammissibili negli investimenti ambientali, con esclusione dei profitti e dei costi operativi
art. 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008
per la quantificazione dei costi ammissibili relativi a un impianto fotovoltaico, i sovraccosti vanno calcolati senza considerare vantaggi e costi operativi
Disciplina comunitaria 2001/C-37/03
richiamata dall’Agenzia a sostegno della tesi dello scomputo dei vantaggi economici, ma ritenuta non applicabile al periodo rilevante
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente che invochi un regime di favore deve provare in modo pieno i fatti costitutivi del beneficio, compresa l’esistenza e la consistenza del presupposto agevolativo.
- La perizia stragiudiziale di parte, anche se giurata, non ha efficacia probatoria piena nel processo tributario: essa vale come allegazione difensiva tecnica e, al più, come elemento indiziario da valutare nel contesto dell’intero materiale istruttorio.
- Il giudice di merito non può ritenere assolto l’onere probatorio della parte solo perché la controparte non abbia contestato specificamente la perizia di parte; occorre comunque una autonoma e completa valutazione dei fatti e dei documenti.
- Nel calcolo del sovraccosto ambientale per gli investimenti agevolati, la disciplina europea applicabile ratione temporis può escludere lo scomputo delle tariffe incentivanti quando esse costituiscano proventi operativi irrilevanti ai fini della determinazione dei costi ammissibili.
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