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Ordinanza

Ordinanza n. 15791/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento prot. 346 pubblicato in data 15.07.2026 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali di Supplenza definitive della provincia di Frosinone, valevoli per il biennio 2026/2028, nella parte in cui, pur avendo disposto lo scioglimento della riserva, non ha attribuito alla ricorrente il punteggio spettante per il titolo di specializzazione per le attività di sostegno conseguito in Italia mediante il percorso formativo di cui all'art. 7 D.L. 71/2024 (percorso INDIRE – Università eCampus) e nella parte in cui non è stato riconosciuto il punteggio di cui al punto B della Sezione A.2 della Tabella A/7 allegata all'O.M. 27/2026 per il titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Italia (12 punti); - del decreto di ripubblicazione delle graduatorie GPS della provincia di Frosinone prot. 380 del 10.08.2026 nella parte in cui nuovamente non ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio di cui al punto B della Sezione A.2 della Tabella A/7 allegata all'O.M. 27/2026 per il titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Italia (12 punti); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli esiti delle procedure di conferimento delle supplenze medio tempore adottati; per la rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nelle GPS di I fascia per la classe di concorso ADSS – provincia di Frosinone – biennio 2026/2028, con riconoscimento degli ulteriori 12 punti per il titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi del punto B della Sezione A.2 della Tabella A/7 allegata all'O.M. 27/2026, e conseguente ricollocazione nella corretta posizione in graduatoria.

Giustizia amministrativa202608901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provinciali per le supplenze definitive della provincia di Frosinone per il biennio 2026/2028 e successivo decreto di ripubblicazione, nella parte in cui non hanno attribuito 12 punti per il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Italia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la pubblicazione delle GPS definitive del 15 luglio 2026 e la ripubblicazione del 10 agosto 2026, chiedendo la rettifica del punteggio nella GPS di I fascia per la classe ADSS nella provincia di Frosinone e la conseguente ricollocazione in graduatoria. Ha dedotto la mancata attribuzione di 12 punti per il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Italia mediante il percorso formativo previsto dall'art. 7 d.l. 71/2024, nonostante lo scioglimento della riserva, invocando l'applicazione del punto B della Sezione A.2 della Tabella A/7 allegata all'O.M. 27/2026. Ha inoltre chiesto misure cautelari e impugnato gli esiti delle procedure di conferimento delle supplenze medio tempore adottati. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione amministrativa, poiché la domanda sembra riguardare la gestione della graduatoria e l'attribuzione del punteggio in base a un titolo individuale, senza specifiche censure contro l'atto generale che disciplina l'accesso alle graduatorie.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né quella cautelare. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario: secondo l'indirizzo richiamato, le controversie sulla validità dell'atto amministrativo generale che disciplina l'accesso alle graduatorie spettano al giudice amministrativo, mentre quelle sulla gestione delle graduatorie e sulla corretta attribuzione del punteggio in base ai titoli posseduti spettano al giudice ordinario. Ha assegnato 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per memorie limitate a tale profilo e rinviato alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover sollecitare, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il contraddittorio delle parti sulla possibile sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con invito a presentare memorie, esclusivamente su tale profilo, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

    La norma è utilizzata per sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata dal collegio e assegnare un termine per memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alle graduatorie scolastiche, la giurisdizione amministrativa riguarda le censure dirette contro la validità dell'atto amministrativo generale che disciplina l'accesso alle graduatorie; le controversie sulla gestione della graduatoria e sulla corretta attribuzione del punteggio in base ai titoli individualmente posseduti sono invece devolute al giudice ordinario.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione di giurisdizione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere, assegnando loro un termine per presentare memorie sul punto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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