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Ordinanza

Ordinanza n. 172/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della nota prot. n. 104624 del 27.2.2026;

Giustizia amministrativa202600433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale con cui è stata contestata o negata la possibilità di operare ai sensi della disciplina regionale per lo svolgimento di gare o raduni nelle acque interne

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato la nota regionale prot. n. 104624 del 27 febbraio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In via principale ha contestato l’interpretazione dell’art. 2-bis, comma 2, della legge regionale Liguria n. 8/2014, introdotto dalla legge regionale n. 20/2023, sostenendo che l’obbligo di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o nel Registro unico nazionale del Terzo settore riguardasse soltanto le associazioni nazionali di pesca sportiva che chiedono il riconoscimento regionale ai sensi del comma 1 dell’art. 2-bis. Ha inoltre sostenuto che la disciplina regionale non fosse applicabile al lago del Brugneto, in quanto invaso artificiale. In via subordinata ha prospettato questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge regionale n. 8/2014. È stata proposta domanda cautelare incidentale ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che l’art. 2-bis, comma 2, della legge regionale n. 8/2014 imponga, per operare ai sensi della legge regionale e ottenere il titolo previsto dall’art. 22 per lo svolgimento di gare o raduni nelle acque interne, l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche oppure nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore. Secondo il giudice, tale requisito ha portata generale e non è limitato alle associazioni nazionali aspiranti al riconoscimento regionale, poiché la novella del 2023 ha modificato la precedente formulazione della disposizione. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile la legge regionale anche al lago del Brugneto: benché si tratti di un invaso artificiale, esso non risulta separato dal sistema idrico naturale, essendo alimentato dall’omonimo torrente. Le questioni di illegittimità costituzionale prospettate in via subordinata sono state riservate all’approfondimento nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l’assenza del fumus boni iuris.

  • art. 2-bis, comma 1, l.r. Liguria n. 8/2014

    Prevede il riconoscimento regionale delle associazioni nazionali di pesca sportiva su loro richiesta; il TAR ha escluso che il requisito di iscrizione previsto dal comma 2 sia limitato ai soli soggetti che aspirano a tale riconoscimento.

  • art. 2-bis, comma 2, l.r. Liguria n. 8/2014

    Impone alle associazioni di pesca sportiva, per operare ai sensi della legge regionale, l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore; il requisito è stato interpretato come avente portata generale.

  • art. 22 l.r. Liguria n. 8/2014

    Prevede il titolo necessario per lo svolgimento di gare o raduni nelle acque interne; il suo rilascio presuppone il rispetto del requisito di iscrizione previsto dall’art. 2-bis, comma 2.

  • art. 2, comma 2-bis, l.r. Liguria n. 8/2014

    La questione di illegittimità costituzionale prospettata con riferimento a tale disposizione è stata riservata alla trattazione del merito, senza decisione nella fase cautelare.

  • l.r. Liguria n. 20/2023

    Ha introdotto la formulazione dell’art. 2-bis, comma 2, interpretata dal TAR nel senso di estendere a tutte le associazioni di pesca sportiva il requisito di iscrizione nei registri indicati.

Massime di principio

  • Quando una legge regionale subordina l’operatività delle associazioni di pesca sportiva e il rilascio del titolo necessario per gare o raduni nelle acque interne all’iscrizione in registri pubblici determinati, il requisito si applica in via generale a tutte le associazioni che intendano operare ai sensi della disciplina regionale, salvo che il testo normativo lo limiti espressamente a una categoria specifica.
  • La modifica legislativa della formulazione di una disposizione può essere valorizzata dal giudice per ritenere superata un’interpretazione restrittiva fondata sul testo previgente, quando la novella abbia eliminato il riferimento limitativo alla sola procedura di riconoscimento regionale.
  • Ai fini dell’applicazione della disciplina regionale sulle acque interne, un invaso artificiale può rientrare nel relativo ambito quando non sia separato dal sistema idrico naturale e risulti alimentato da un corso d’acqua naturale.
  • Nella fase cautelare, la prospettazione di questioni di illegittimità costituzionale non determina necessariamente la sospensione dell’atto impugnato: quando le censure principali non presentano fumus boni iuris, il giudice può respingere la domanda cautelare e riservare l’approfondimento delle questioni costituzionali alla trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAffiliazione, tesseramento e ammissione ai campionatiEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiSportProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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