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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11185/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del DASPO emesso dal Questore di Roma in data 13/09/2024 per i disordini verificatisi il 18/04/2024 allo stadio Olimpico (incontro Roma-Milan, Europa League). L'unico motivo di ricorso dedotto era la violazione di legge e carenza di motivazione per l'omessa valutazione di una memoria difensiva che il ricorrente sostiene di aver inviato via PEC tramite il proprio difensore. Il ricorrente affermava che la cancelleria aveva erroneamente rilevato il mancato deposito di memorie.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché il giudice a quo aveva effettuato verifiche sul portale e sulle PEC constatando l'assenza dell'invio. Il ricorrente non ha prodotto elementi probatori idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione della memoria né a dimostrare il buon esito dell'invio PEC, non assolvendo all'onere di assicurarsi della ricezione. Inoltre, dall'esame degli atti è emerso che la memoria rinvenuta nel fascicolo era priva di firma digitale e che l'invio risultava datato 03/10/2024, precedente alla nomina del difensore (08/10/2024), con ciò evidenziandosi l'inesistenza o l'irregolarità della sottoscrizione e della legittimazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Sez. 3, n. 10128 del 06/11/2020 (Lasdica)

    Principio secondo cui grava sul ricorrente l'onere di dimostrare, in sede di impugnazione, l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del giudice competente; l'invio telematico è ammissibile ma occorre provare il buon esito dell'invio e la conoscenza dell'atto da parte dell'autorità procedente

  • Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018 (Benigno, Rv. 275600)

    Conferma che l'invio telematico o tramite PEC è consentito come modalità alternativa al deposito cartaceo, ma resta l'obbligo per la difesa di garantire che l'atto sia effettivamente sottoposto al giudice e ricevuto nei termini

Massime di principio

  • L'invio di memorie difensive tramite PEC è ammesso ma il mittente deve poter dimostrare il buon esito della trasmissione e la ricezione da parte della cancelleria; la semplice affermazione di aver inviato non è sufficiente
  • È obbligo del difensore accertarsi della ricezione degli atti (ad es. verificando ricevute PEC, segnature di ricezione sul portale del giudice o ottenendo ricevute opponibili), pena l'irricevibilità o l'inutilità dell'invio
  • La data di nomina o di conferimento del mandato al difensore è rilevante: atti trasmessi prima della legittimazione formale possono essere considerati inefficaci o non validamente sottoscritti
  • Assenza di firma digitale o mancanza di elementi di sottoscrizione opponibili indebolisce la prova dell'invio e della paternità dell'atto
  • In caso di contestazione sull'avvenuto deposito telematico, il ricorrente deve acquisire e produrre elementi oggettivi (ricevute PEC complete, log del portale, evidenze di apposizione di firma digitale) per impugnare efficacemente il provvedimento
  • La mancata prova dell'avvenuta ricezione comporta, di norma, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali

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