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Circolare

Circolare numero 26 del 17-2-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10 giugno 2005 relativa alla provincia di Catania, chiarendo quali comuni sono interessati, quali soggetti possono beneficiare della sospensione contributiva e come devono essere recuperati i contributi sospesi. Viene precisato che il beneficio spetta ai datori di lavoro privati e, in alcuni casi, ad altri soggetti già ricompresi nella precedente disciplina, mentre restano esclusi le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici. Sono inoltre definite le modalità di rientro: 17 rate per la sospensione originaria e fino a 24 rate per i soggetti ora esclusi o per chi deve regolarizzare una sospensione divenuta indebita, con indicazioni operative per il versamento tramite F24 e per le altre gestioni.

OPCM n. 3442/2005: sospensione e recupero contributi per i comuni colpiti dai sismi e dall’eruzione dell’Etna nell’ottobre 2002

OPCM n. 3442/2005: sospensione e recupero dei contributi per i comuni della provincia di Catania colpiti dagli eventi del 2002

La circolare INPS n. 26 del 17 febbraio 2006 illustra la disciplina introdotta dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10 giugno 2005 in materia di sospensione e recupero dei contributi previdenziali per i territori della provincia di Catania interessati dai gravi eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002. Il documento chiarisce l’ambito territoriale, i soggetti ammessi al beneficio, i casi di esclusione e le modalità di regolarizzazione delle somme sospese.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

L’ordinanza n. 3442/2005, pubblicata nella G.U. n. 139 del 17 giugno 2005, interviene per ridefinire la disciplina già prevista dall’OPCM n. 3254/2002. La circolare evidenzia che il provvedimento è stato adottato dopo una valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti e introduce due elementi centrali: la nuova individuazione dei comuni interessati e la revisione delle modalità di recupero dei contributi sospesi.

Comuni interessati

L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza elenca i comuni ai quali si applica la disciplina: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant’Alfio e Acicatena.

Rispetto al precedente elenco richiamato dalla circolare INPS n. 41/2003 risultano:

  • esclusi Tre Castagni, Aci S. Antonio e Fiume Freddo;
  • inseriti Belpasso, Nicolosi e Ragalna.

Per i comuni ora esclusi, il recupero dei contributi sospesi deve avvenire entro un massimo di 24 rate.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

La sospensione si applica ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni indicati. La circolare precisa che il beneficio non è invocabile dalle amministrazioni statali, dagli enti territoriali e dagli enti previdenziali.

Viene inoltre chiarito che:

  • il datore di lavoro che usufruisce della sospensione sospende anche la quota contributiva a carico del lavoratore;
  • il lavoratore non ha un diritto autonomo alla sospensione della propria quota se il datore di lavoro non aderisce al beneficio;
  • le istanze dei lavoratori residenti nei comuni colpiti ma occupati in comuni non calamitati, dirette a sospendere la sola quota a loro carico, non sono ammissibili.

La circolare richiama anche l’interpretazione ministeriale secondo cui l’espressione "sede legale od operativa" va letta nel senso che la sospensione spetta in relazione ai lavoratori impiegati nelle zone colpite, indipendentemente dall’ubicazione della sede del datore di lavoro.

Ulteriori categorie interessate

La disciplina viene ritenuta applicabile, per coerenza con la sospensione originaria, anche ad altre categorie di soggetti, e in particolare:

  • datori di lavoro domestico;
  • committenti che versano alla gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali di artigiani, commercianti e agricoli, limitatamente ai contributi dovuti per la propria assicurazione.

Tali soggetti possono versare la contribuzione omessa in 17 rate mensili se non hanno effettuato il pagamento alle scadenze ordinarie e non operano nei comuni oggi esclusi.

Se invece operano nei comuni oggi esclusi e hanno fruito di una sospensione divenuta indebita, possono regolarizzare la propria posizione in 24 mensilità, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della circolare.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

L’art. 2, comma 1, stabilisce che i contributi sospesi devono essere restituiti in rate mensili pari al numero dei mesi interi di sospensione. Poiché il periodo di sospensione va dal 5 novembre 2002 al 31 marzo 2004, i mesi interi sono 17.

Ne deriva che il debito residuo deve essere rimborsato in 17 rate, a decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione della circolare.

Per i contributi e premi sospesi alla data di pubblicazione dell’ordinanza, nei confronti dei soggetti diversi da quelli contemplati dall’art. 1, il recupero avviene invece in un massimo di 24 rate mensili.

Effetti della mancata osservanza delle rate

La circolare precisa che il mancato pagamento di una singola rata non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Tale mancato versamento integra però un’omissione contributiva relativa alla sola rata non pagata e determina l’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso o tardivo pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.

Le somme aggiuntive devono essere calcolate al tasso vigente alla data del pagamento e si applicano per il periodo compreso tra la scadenza della rata e il pagamento effettivo.

Istruzioni operative per il versamento

I contributi previdenziali esposti nel Mod. DM10 devono essere pagati tramite Mod. F24, secondo le modalità indicate nell’esempio riportato nella circolare, utilizzando il codice contributo "DSOS", istituito con la circolare n. 98 del 28 maggio 2002 per i contributi sospesi per calamità naturali.

Nel modello deve essere indicata la matricola dell’azienda seguita dal codice "N943", avente il significato di "Contributi sospesi eruzione Etna ord. n. 3254/2002".

Per le altre gestioni interessate la circolare rinvia alla circolare n. 148/2004. In particolare:

  • gli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi devono utilizzare il modello F24 con causale AD per gli artigiani e causale CD per i commercianti, oltre alla codeline rilasciata dalla sede competente;
  • per il settore agricolo si rinvia alla circolare n. 112 del 17 ottobre 2005.

Sintesi conclusiva

La circolare fornisce quindi un quadro operativo completo per la gestione dei contributi sospesi a seguito degli eventi calamitosi del 2002 nella provincia di Catania, distinguendo tra comuni ammessi ed esclusi, soggetti beneficiari e non beneficiari, e regole di recupero in 17 o 24 rate. Vengono inoltre precisate le istruzioni tecniche di versamento e le conseguenze sanzionatorie in caso di mancato rispetto delle scadenze.

Punti principali

Oggetto e finalità dell’ordinanza

La circolare commenta l’OPCM n. 3442 del 10 giugno 2005, pubblicata in G.U. n. 139 del 17 giugno 2005, che introduce ulteriori misure urgenti di protezione civile per i danni causati dagli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania. L’intervento modifica la disciplina precedente e definisce in modo più puntuale comuni interessati, soggetti beneficiari e modalità di recupero dei contributi sospesi.

Comuni interessati e modifiche rispetto alla precedente disciplina

L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza elenca i comuni beneficiari: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant’Alfio e Acicatena. Rispetto all’elenco già trasmesso con nota DPC/CG/7287 del 14 febbraio 2003 e recepito con circolare INPS n. 41/2003, vengono esclusi Tre Castagni, Aci S. Antonio e Fiume Freddo, mentre vengono inseriti Belpasso, Nicolosi e Ragalna. Per i comuni oggi esclusi il recupero avviene entro massimo 24 rate.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

La sospensione si applica ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni indicati. La circolare chiarisce che non possono beneficiare della misura le amministrazioni statali, gli enti territoriali e gli enti previdenziali. Viene inoltre precisato che la sospensione può riguardare anche la quota contributiva a carico del lavoratore solo se il datore di lavoro ne beneficia; il lavoratore non ha un diritto autonomo alla sospensione della propria quota. Le istanze presentate da lavoratori residenti nei comuni colpiti ma occupati in comuni non calamitati, volte a sospendere la sola quota lavoratore, non sono ammissibili.

Altri soggetti coinvolti

La circolare estende l’operatività dell’ordinanza, per quanto compatibile con la disciplina originaria, anche ai datori di lavoro domestico, ai committenti della gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali di artigiani, commercianti e agricoltori, limitatamente ai contributi dovuti per la propria assicurazione. Tali soggetti possono recuperare la contribuzione omessa in 17 rate mensili se operanti nei comuni interessati e se non hanno versato alle scadenze ordinarie; se operanti nei comuni oggi esclusi e se hanno fruito indebitamente della sospensione, possono regolarizzare in 24 mensilità.

Modalità di recupero e rateazione

L’art. 2, comma 1, prevede che i contributi sospesi siano restituiti in rate mensili pari al numero dei mesi interi di sospensione. Poiché il periodo di sospensione è compreso tra il 5 novembre 2002 e il 31 marzo 2004, i mesi interi sono 17. Il debito residuo va quindi rimborsato in 17 rate a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della circolare. Il comma 2 stabilisce che i contributi e premi sospesi alla data di pubblicazione dell’ordinanza, per i soggetti diversi da quelli di cui all’art. 1, siano restituiti in massimo 24 rate mensili.

Effetti del mancato pagamento delle rate

La mancata osservanza di una scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione, ma costituisce omissione contributiva relativa alla singola rata. In tal caso si applicano le sanzioni per omesso o tardivo pagamento previste dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, con somme aggiuntive calcolate al tasso vigente alla data del pagamento e riferite al periodo tra la scadenza della rata e il pagamento effettivo.

Modalità operative di versamento

I contributi previdenziali esposti nel Mod. DM10 devono essere versati con Mod. F24, secondo le modalità indicate nell’esempio richiamato dalla circolare, utilizzando il codice tributo "DSOS", già istituito per il versamento dei contributi sospesi per calamità naturali. Nel campo apposito va indicata la matricola aziendale seguita dal codice "N943", con significato "Contributi sospesi eruzione Etna ord. n. 3254/2002". Per le altre gestioni interessate si rinvia alla circolare n. 148/2004; per gli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi vanno utilizzate le causali AD per gli artigiani e CD per i commercianti, oltre alla codeline da richiedere alla sede competente. Per il settore agricolo si rinvia alla circolare n. 112 del 17 ottobre 2005.

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