Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/01/2016 n. 351 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Coassicurazione - Servizi a favore dell'assicurato - Attività di gestione delegata ad un terzo - Applicabilità del tributo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta corretta. I compensi per l'attività di gestione delegata non beneficiano dell'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative, perché costituiscono il corrispettivo di un'attività autonoma e distinta. Tali compensi devono quindi essere assoggettati a IVA.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA dei compensi riconosciuti, nell'ambito di un contratto di coassicurazione, alla compagnia incaricata di gestire anche la quota di rapporto facente capo ad altre compagnie. Il ricorrente sosteneva che tali prestazioni fossero collegate all'attività assicurativa e quindi esenti da IVA come prestazioni accessorie o proprie dei contratti di assicurazione. La decisione ha invece ritenuto che la clausola di delega o di guida costituisca un rapporto giuridico distinto dal contratto assicurativo: l'attività di gestione svolta a favore delle altre compagnie non coincide con la prestazione assicurativa resa all'assicurato.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle operazioni assicurative esenti

    L'esenzione IVA per le operazioni assicurative non si estende automaticamente alle prestazioni che, pur essendo collegate a un contratto di assicurazione, costituiscono servizi autonomi e distinti, come la gestione delegata della posizione di altre compagnie coassicuratrici.

  • Contratto di coassicurazione e clausola di delega o di guida

    La clausola con cui una compagnia affida a un'altra la gestione del rapporto con l'assicurato realizza un rapporto giuridico ulteriore rispetto a quello assicurativo. Il relativo compenso remunera un servizio di gestione e non una prestazione assicurativa.

Massime di principio

  • L'esenzione IVA deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa a ogni servizio economicamente collegato a un'attività assicurativa.
  • Per stabilire il trattamento IVA occorre verificare la natura concreta della prestazione remunerata e il rapporto giuridico cui essa appartiene, non soltanto il contesto assicurativo in cui viene svolta.
  • Se un'attività consiste nella gestione amministrativa, tecnica o organizzativa degli interessi di un'altra compagnia, essa può costituire un servizio autonomo e imponibile, anche quando è prevista da un contratto di coassicurazione.
  • La presenza di una clausola di delega non rende automaticamente accessori i servizi svolti dal delegato rispetto alla copertura assicurativa: occorre accertare se tali servizi siano indispensabili e intrinsecamente connessi alla prestazione assicurativa oppure siano separabili e autonomamente remunerati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.