Sentenza del 19/12/2018 n. 9247 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Deduzione costi - Principio di inerenza - Negazione - Mera sproporzione o incongruenza della spesa - Insufficienza - Macroscopica antieconomicità - Necessaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il principio di inerenza dei costi rispetto all'attività d'impresa. Il contribuente deve provare l'esistenza, la natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione delle spese alla produzione del reddito. L'Amministrazione finanziaria può contestare l'inerenza quando gli elementi forniti siano mancanti, insufficienti o inadeguati, anche evidenziando incongruità o antieconomicità della spesa. Tuttavia, la mera sproporzione o incongruenza quantitativa non è di per sé sufficiente: per escludere l'inerenza, soprattutto ai fini IVA, è necessaria una macroscopica antieconomicità idonea a dimostrare l'assenza di collegamento tra il costo e l'attività d'impresa.
La decisione
La sentenza enuncia il principio secondo cui l'inerenza è un giudizio qualitativo di correlazione tra il costo e l'attività concretamente esercitata, distinto da valutazioni di convenienza o utilità economica. Ai fini delle imposte dirette, l'antieconomicità e l'incongruità costituiscono indizi che possono legittimare la contestazione dell'Amministrazione, imponendo al contribuente di giustificare la regolarità dell'operazione e la scelta imprenditoriale. Ai fini IVA, invece, la detrazione non può essere negata sulla sola base della non congruità della spesa, salvo che ricorra una macroscopica antieconomicità, indicativa dell'assenza di inerenza.
Norme richiamate
Art. 109 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei componenti negativi del reddito d'impresa richiede che essi siano riferibili all'attività d'impresa e rispettino i requisiti previsti dalla disciplina fiscale. L'inerenza va valutata in senso qualitativo, verificando il collegamento con l'attività esercitata.
Massime di principio
- Il contribuente deve documentare non solo l'esistenza della spesa, ma anche la sua natura, la causa economica e il collegamento concreto con l'attività d'impresa.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente la deduzione o la detrazione perché una spesa appare elevata, sproporzionata o poco conveniente: tali elementi sono soltanto indizi di possibile carenza di inerenza.
- Quando l'Amministrazione dimostra incongruità o antieconomicità, il contribuente deve fornire una spiegazione specifica e documentata della scelta imprenditoriale.
- Ai fini IVA, la negazione dell'inerenza per ragioni economiche richiede una macroscopica antieconomicità, tale da far ritenere che la spesa non abbia alcun effettivo collegamento con l'attività d'impresa.
- Il giudizio di inerenza è qualitativo e non coincide con la valutazione della convenienza, della redditività o dell'utilità quantitativa della spesa.
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