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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10785/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva annullato la precedente ordinanza di scarcerazione (disposta con la sentenza di rinvio) e aveva disposto il ripristino della custodia cautelare. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza con tre motivi principali: 1) erronea impugnabilità/violazione delle norme (art. 125, 310, 586 c.p.p.), sostenendo che l'atto fosse privo di motivazione e che non si dovesse procedere all'appello prima della motivazione della sentenza di merito; 2) errato calcolo del termine massimo di custodia cautelare perché, a suo avviso, ai fini del computo doveva rilevare la pena inflitta in concreto e non la pena edittale; 3) erronea applicazione delle disposizioni relative alla proroga/sospensione dei termini di custodia (contestando l'applicabilità delle proroghe ai sensi dell'art. 303).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che: l'impugnazione del pubblico ministero contro provvedimenti che dispongono la cessazione di misure cautelari è ammissibile anche se il provvedimento è contenuto nella sentenza (principio di autonomia dell'atto in materia di libertà personale); per il calcolo del termine massimo della custodia cautelare va fatto riferimento alla pena edittale prevista dalla legge e non alla pena effettivamente inflitta; le corrette modalità di computo delle sospensioni (nel caso specifico 826 giorni) danno luogo alla proroga entro i limiti di legge, con conseguente annullamento dell'ordinanza di scarcerazione e ripristino della misura custodiale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Disciplina i termini massimi di durata della custodia cautelare; la Corte ha interpretato che per il calcolo dei termini massimi rileva la pena edittale prevista dalla legge e che al termine possono essere aggiunti periodi di sospensione fino ai limiti previsti dalle norme successive

  • art. 304 cod. proc. pen.

    Prevede le sospensioni e il meccanismo di incremento dei termini massimi; la Corte ha richiamato il comma 2 (sospensioni) e il comma 6 (limite massimo applicabile, nel caso, anni 9) come riferimento per il calcolo effettuato dal Tribunale

  • art. 305 cod. proc. pen.

    Regola le proroghe: la Corte ha chiarito che nel caso esaminato il Tribunale ha valutato le sospensioni ai sensi dell'art. 304 e non le proroghe dell'art. 305, respingendo l'obiezione del ricorrente circa l'applicabilità delle proroghe

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la cessazione di efficacia delle misure cautelari, anche quando disposta nella sentenza, ha natura di ordinanza; la Corte lo ha usato per confermare l'impugnabilità autonoma del provvedimento che dispone la liberazione

  • art. 309 e art. 310 cod. proc. pen.

    Regolano i rimedi in materia di misure cautelari (riesame e appello). La Corte ha richiamato tali norme per confermare l'ammissibilità dell'appello/ricorso contro ordinanze in materia di libertà personale, anche quando contenute in sentenze

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Norma sulla immediata impugnabilità: la Corte ha richiamato il principio secondo cui le ordinanze in materia di libertà personale sono immediatamente impugnabili ex artt. 309 e 310 anche se contenute nella sentenza

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle motivazioni di impugnazione in Cassazione: i motivi di ricorso sono stati inquadrati secondo le lettere previste dall'art. 606 per censurare errori di diritto

Massime di principio

  • Le disposizioni che dispongono la cessazione di misure cautelari, anche se inserite nel corpo di una sentenza di condanna, costituiscono provvedimenti in materia di libertà personale autonomamente impugnabili (rimedi di riesame/appello).
  • Il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso misure che dispongono la scarcerazione, anche quando la decisione è contenuta nella sentenza di merito.
  • Per il computo dei termini massimi di durata della custodia cautelare assume rilievo la pena edittale prevista dalla legge per il reato; la pena effettivamente inflitta non rileva ai fini del calcolo del termine massimo.
  • Le sospensioni previste dall'art. 304 vanno conteggiate nel calcolo del periodo di custodia cautelare e possono prolungare il termine entro i limiti legislativamente stabiliti; è importante verificare la corretta quantificazione delle sospensioni e delle eventuali proroghe.
  • Quando si contesta una decisione che dispone la liberazione per decorrenza termini, è strategico verificare sia la correttezza del calcolo delle sospensioni/proroghe sia la corretta identificazione della pena edittale di riferimento.
  • La mera mancanza di una motivazione estesa nell'ordinanza che dispone la liberazione non impedisce necessariamente l'appello o il riesame: la giurisprudenza ammette l'impugnabilità anche delle ordinanze inserite nella sentenza

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