Cassazione Civile, Ordinanza n. 32024/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d’imposta 2014 nei confronti di una società, con recuperi ai fini IRES, IRAP e IVA, fondati sulla ritenuta inesistenza oggettiva di alcune operazioni ritenute intercorse con tre società fornitrici considerate dall’Ufficio mere "cartiere". La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo che l’Amministrazione non avesse assolto l’onere di provare, anche per presunzioni, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, perché le dichiarazioni degli amministratori delle società cedenti erano state riportate nell’avviso con omissis e non risultavano trascritte in un processo verbale di constatazione; secondo il giudice d’appello, l’assenza del p.v.c. avrebbe inciso sulla stessa formazione delle fonti di prova e sulla motivazione dell’atto. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione delle norme in tema di accertamento e di riparto dell’onere probatorio, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel considerare prive di rilevanza probatoria le dichiarazioni di terzi e gli altri elementi indiziari solo perché non confluiti in un p.v.c. e perché l’avviso riportava solo stralci del loro contenuto.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia. Ritiene fondato il motivo perché la sentenza impugnata ha erroneamente escluso in radice ogni valore probatorio alle dichiarazioni rese da terzi, testualmente riportate nell’avviso di accertamento, solo in ragione della mancata redazione di un processo verbale di constatazione. La Corte afferma che tali dichiarazioni possono essere valutate come fonti di conoscenza, fatti o indizi, insieme agli altri elementi presuntivi addotti dall’Ufficio, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio circa l’oggettiva inesistenza delle operazioni; solo se tale onere è assolto, si sposta sul contribuente l’onere della prova contraria. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 39, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione ai presupposti dell’accertamento e alla prova dell’inesistenza delle operazioni.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato come norma in tema di deducibilità dei costi e disciplina delle imposte dirette.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato con riguardo al diritto alla detrazione IVA e al relativo onere probatorio.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale disposizione sull’accertamento IVA.
artt. 4, 5 e 11 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamati in relazione all’IRAP e ai relativi profili di accertamento.
art. 270 c.c.
Richiamato nel quadro delle prove documentali richiamate dall’Agenzia.
art. 2727 c.c.
Richiamato per il tema delle presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la valutazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette e IVA, quando l’Amministrazione dimostri anche per presunzioni semplici l’oggettiva inesistenza delle operazioni contestate, l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità della detrazione o deduzione si trasferisce sul contribuente.
- Le dichiarazioni rese da terzi e riportate testualmente nell’avviso di accertamento non sono probatoriamente irrilevanti per il solo fatto che non siano state verbalizzate in un p.v.c.: esse costituiscono fonti di conoscenza o indizi che il giudice deve valutare insieme agli altri elementi acquisiti.
- Il giudice di merito non può escludere in astratto la valenza indiziaria di elementi istruttori inseriti nell’atto impositivo; deve invece verificare, nel complesso, se tali elementi siano idonei a sorreggere la pretesa fiscale secondo il criterio presuntivo.
- La mancanza di un processo verbale di constatazione non comporta automaticamente la nullità o l’irrilevanza probatoria degli elementi posti a base dell’accertamento, se questi siano comunque ritualmente riportati nell’avviso e siano valutabili dal giudice.
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