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Sentenza

Sentenza del 04/12/2017 n. 5113 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Operazioni straordinarie - Scissione - Perdite - Ripartizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il criterio di ripartizione delle perdite fiscali pregresse nell'ambito di una scissione societaria. In base all'art. 173, comma 10, del TUIR, si applicano alla scissione, in quanto compatibili, le regole previste per le fusioni. Tuttavia, la seconda parte del comma 4 dell'art. 173 consente di derogare al criterio generale di ripartizione proporzionale alle quote di patrimonio netto rimaste alla società scissa e trasferite alla beneficiaria. Occorre quindi verificare concretamente se le perdite siano connesse all'attività rimasta in capo alla scissa oppure a quella trasferita alla beneficiaria, attribuendole in funzione della posizione soggettiva collegata agli specifici elementi patrimoniali interessati.

La decisione

Il principio affermato è che la ripartizione delle perdite non deve necessariamente avvenire secondo il criterio proporzionale basato sul patrimonio netto. Quando le perdite sono specificamente riconducibili all'attività o agli elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria, possono essere attribuite a quest'ultima; analogamente, le perdite riferibili all'attività rimasta devono restare in capo alla società scissa. La decisione concreta dipende quindi dall'accertamento dell'effettiva connessione tra le perdite e i compendi patrimoniali oggetto della scissione. Il testo non indica l'esito processuale formale né i nomi delle parti.

Norme richiamate

  • Art. 173, comma 4, del TUIR

    Il riparto delle perdite può essere effettuato in base alle posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso.

    La norma consente di superare il criterio meramente proporzionale fondato sulle quote di patrimonio netto, quando sia possibile collegare in modo specifico le perdite all'attività o agli elementi patrimoniali trasferiti o rimasti.

  • Art. 173, comma 10, del TUIR

    Sono applicabili alla scissione, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la fusione.

    Il richiamo alle regole sulla fusione estende alla scissione i relativi criteri fiscali, salvo le deroghe specificamente previste dalla disciplina della scissione.

Massime di principio

  • Nelle scissioni societarie, le perdite fiscali pregresse non devono essere ripartite automaticamente in proporzione al patrimonio netto attribuito alle società coinvolte.
  • È possibile applicare un criterio analitico quando le perdite sono dimostrabilmente connesse a specifiche attività, passività, rami aziendali o elementi patrimoniali trasferiti o rimasti.
  • La società che intende attribuire le perdite sulla base della connessione con gli elementi patrimoniali deve poter documentare il nesso concreto tra la formazione delle perdite e l'attività oggetto di scissione.
  • In assenza di una connessione specifica adeguatamente dimostrata, torna applicabile il criterio generale di ripartizione proporzionale previsto dalla disciplina fiscale.
  • La verifica deve essere effettuata caso per caso, considerando la realtà economica dell'operazione e non soltanto la distribuzione formale del patrimonio netto.

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