Salta al contenuto
Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 533 del 16/11/2023

Provvedimento del 16 novembre 2023

Garante Privacy533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Google LLC, con cui l’interessato chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca di alcuni URL associati al proprio nome, contenenti informazioni su passate vicende giudiziarie e altri elementi del suo profilo pubblico. L’Autorità ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla reperibilità delle pagine, anche in ragione del ruolo pubblico rivestito dall’interessato e del fatto che i contenuti non riguardavano solo le vicende giudiziarie, ma ricostruivano in modo più ampio la sua vita pubblica e privata. Richiamati i criteri sul diritto all’oblio e il bilanciamento con la libertà di informazione, il Garante ha dichiarato il reclamo infondato.

Reclamo di un interessato contro Google LLC per la deindicizzazione di URL contenenti notizie su vicende giudiziarie pregresse e profilo pubblico: reclamo dichiarato infondato

Reclamo contro Google LLC per la deindicizzazione di URL contenenti vicende giudiziarie e profilo pubblico

Il Garante ha esaminato un reclamo presentato nei confronti di Google LLC ai sensi dell’art. 77 GDPR, con cui l’interessato chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca di alcuni URL associati al proprio nome, riferiti a pregresse vicende giudiziarie e a contenuti biografici presenti su siti strutturati in modo analogo a una voce enciclopedica. Il reclamo è stato dichiarato infondato.

Origine del reclamo e richieste formulate

L’interessato aveva chiesto, in via principale nei confronti di Google LLC e in via alternativa nei confronti dei gestori dei siti, la rimozione di specifici risultati di ricerca. La contestazione riguardava la reperibilità online di dati giudiziari relativi a procedimenti penali conclusi, secondo quanto riferito dall’interessato, con esiti a lui favorevoli.

Secondo il reclamante, la permanenza online di tali informazioni, sebbene aggiornate con gli sviluppi successivi, avrebbe compromesso la sua reputazione. L’interessato sosteneva che l’interesse della collettività alla conoscenza del fatto di essere stato imputato fosse ormai cessato e richiamava anche i principi della c.d. riforma Cartabia in tema di sottrazione all’indicizzazione.

Posizione di Google LLC

L’Autorità ha acquisito le osservazioni di Google LLC, che ha escluso di poter aderire alla richiesta di rimozione. Il motore di ricerca ha sostenuto che permaneva un interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni contenute nelle pagine, anche per il ruolo pubblico dell’interessato.

Google ha inoltre rilevato che gli URL non rinviavano a contenuti limitati alle sole vicende giudiziarie, ma a pagine che ricostruivano in modo più ampio la vita professionale e privata del reclamante. Tali pagine risultavano aggiornate e potevano ulteriormente arricchirsi di nuove informazioni, con il rischio, secondo il gestore, di una compressione indebita del diritto di informare ed essere informati.

Quadro normativo richiamato dal Garante

Il Garante ha preliminarmente affermato la propria competenza nei confronti di Google LLC, richiamando l’art. 3, par. 1, GDPR e l’art. 55, par. 1, GDPR. Ha poi ricordato che, ai fini della valutazione della deindicizzazione e del diritto all’oblio, devono essere considerati non solo il tempo trascorso, ma anche gli ulteriori criteri elaborati dal WP Art. 29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 e dall’EDPB nelle Linee guida n. 5/2019 del 7 luglio 2020.

Sono stati richiamati in particolare gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché l’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che disciplina l’annotazione dei provvedimenti di assoluzione e archiviazione ai fini della sottrazione dall’indicizzazione, sempre però nei limiti dell’art. 17 GDPR.

Valutazione del bilanciamento tra diritto all’oblio e libertà di informazione

L’Autorità ha rilevato che le pagine collegate agli URL contestati contenevano informazioni di natura diversa riferite all’interessato e ne costruivano un profilo generale, anche in ragione del ruolo pubblico rivestito negli anni. Tra i contenuti figuravano anche notizie sui procedimenti penali che lo avevano riguardato, alcuni conclusi con provvedimenti favorevoli e uno, secondo quanto riportato, ancora pendente.

Il Garante ha ritenuto che le informazioni presenti nelle pagine fossero ancora rispondenti all’interesse della collettività, anche perché aggiornate agli avvenimenti più recenti. Ha osservato che la rimozione del collegamento tra il nome dell’interessato e quei contenuti avrebbe privato il pubblico della possibilità di conoscere vicende non solo giudiziarie, ma anche di più ampio rilievo pubblico.

In questo contesto è stato ribadito che la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia non esclude il necessario bilanciamento con le deroghe previste dall’art. 17 GDPR, tra cui quella relativa alla libertà di espressione e di informazione. La previsione processuale è stata quindi letta come una presunzione relativa, non assoluta, di accoglibilità della richiesta di deindicizzazione.

Decisione finale

Sulla base di tali considerazioni, il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di rimozione degli URL dai risultati di ricerca. Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.

Impugnazione del provvedimento

Il provvedimento richiama la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011. Il ricorso va depositato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richiesta dell'interessato

Il procedimento trae origine da un reclamo presentato il 22 marzo 2023 ai sensi dell’art. 77 GDPR. L’interessato chiedeva di ordinare a Google LLC, in via principale, o ai gestori dei siti Wikidec e Wikiwand, in via alternativa, la rimozione dai risultati di ricerca di alcuni URL associati al proprio nominativo, ritenendo illecito il trattamento di dati personali riferiti soprattutto a pregresse vicende giudiziarie.

Posizione dell'interessato

L’interessato sosteneva che i procedimenti penali richiamati si erano conclusi con esiti a lui favorevoli e che la permanenza online di tali informazioni, anche se aggiornate con gli sviluppi favorevoli, arrecasse pregiudizio alla reputazione. Riteneva inoltre venuto meno l’interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti e invocava il diritto alla deindicizzazione e alla rimozione delle pagine.

Osservazioni di Google LLC

Google LLC ha opposto il diniego alla rimozione, evidenziando la persistenza dell’interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni, anche in considerazione del ruolo pubblico dell’interessato. Ha inoltre osservato che le pagine non contenevano solo notizie sulle vicende giudiziarie, ma una più ampia ricostruzione della vita professionale e privata del reclamante, aggiornata con informazioni recenti e potenzialmente ulteriormente aggiornabile.

Valutazioni del Garante sul quadro normativo

Il Garante ha richiamato l’applicabilità del GDPR in ragione dello stabilimento di Google in ambito europeo e la propria competenza ex art. 55, par. 1, GDPR. Per la valutazione della domanda di deindicizzazione ha richiamato gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, oltre alle Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e alle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 sul diritto all’oblio nei motori di ricerca.

Esito del bilanciamento e decisione

L’Autorità ha rilevato che le pagine contestate contenevano informazioni di varia natura sul reclamante, costruendone un profilo generale anche in relazione al suo ruolo pubblico. Ha ritenuto che i contenuti, aggiornati agli avvenimenti più recenti, restassero attuali e rispondenti all’interesse della collettività. La rimozione dell’associazione tra nome e contenuto avrebbe quindi privato il pubblico della conoscenza di vicende rilevanti, non solo giudiziarie. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.

Richiami alla riforma Cartabia e al diritto all'oblio

Il Garante ha menzionato l’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, osservando che la disciplina della sottrazione all’indicizzazione dei contenuti relativi a procedimenti penali favorevolmente conclusi opera comunque nei limiti dell’art. 17 GDPR. Ne ha tratto la conclusione che la norma processuale non introduce una presunzione assoluta di accoglimento, dovendo sempre essere salvaguardate le deroghe collegate, tra l’altro, alla libertà di espressione e di informazione.

Dispositivo e tutela giurisdizionale

Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il Garante ha dichiarato il reclamo infondato. È stata richiamata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ex art. 78 GDPR, artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatodeindicizzazione e diritto all'obliomotori di ricercadati giudiziarilibertà di informazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.