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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04382/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato un'intimazione di pagamento basata su cartelle di pagamento, deducendo la mancata notifica dell'avviso bonario ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e vizi di notifica delle cartelle. Nel giudizio di legittimità ha proposto un solo motivo, denunciando la nullità e illegittimità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 31 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 340, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., poiché, dopo il rinvio dell'udienza comunicato alle parti alle ore 10.30 del 17.5.2022, la causa era stata in realtà trattata alle ore 9.30 dello stesso giorno, in assenza dei difensori, con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio nella fase decisionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha qualificato la doglianza come error in procedendo, riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e ha affermato che la trattazione anticipata rispetto all'orario comunicato alle parti, con loro assenza in udienza, ha impedito la partecipazione alla discussione e leso il diritto di difesa. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base dell'avviso bonario che la contribuente lamentava non le fosse stato notificato.

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato come norma processuale violata per la trattazione della causa in difformità dalla comunicazione di udienza.

  • art. 340, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte precisa che la censura attiene in realtà a un error in procedendo e va ricondotta al n. 4 dell'art. 360, comma 1, c.p.c.

  • art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte richiama il principio per cui la trattazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, in presenza di istanza di parte, integra nullità processuale per violazione del diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Indicato come il corretto paradigma di censura per dedurre un error in procedendo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la trattazione della causa in un momento diverso da quello comunicato alle parti, quando impedisca la partecipazione dei difensori all'udienza, integra una nullità processuale per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • Le violazioni che attengono allo svolgimento del procedimento e alla regolare instaurazione del contraddittorio devono essere dedotte come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e non come error in iudicando.
  • Quando la parte ricorrente indichi con precisione gli atti processuali rilevanti e dimostri che la causa è stata trattata anticipatamente rispetto all'orario comunicato, la sentenza resa all'esito di tale udienza va cassata con rinvio al giudice di merito.
  • In materia tributaria, la mancata osservanza delle modalità di trattazione fissate o comunicate alle parti comporta lesione del diritto al contraddittorio nella fase decisoria e travolge la decisione successiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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