Regolamento (UE) 2017/1109
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1109 della Commissione, del 21 giugno 2017, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca la sospensione della presentazione delle domande di titoli di importazione per il contingente tariffario n. 09.4320 nel settore dello zucchero. La misura si rende necessaria perché un successivo regolamento ha aumentato il quantitativo annuo disponibile per tale contingente. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Revoca della sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per il contingente tariffario n. 09.4320 nel settore dello zucchero.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero, con specifico riferimento al numero d'ordine 09.4320. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell'UE; si limita alla revoca della sospensione precedentemente disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728. Non introduce altri contingenti o settori e non disciplina importazioni al di fuori del regime dei titoli di importazione interessato.
Revoca della sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1109 della Commissione interviene sul regime dei contingenti tariffari per lo zucchero disciplinato dal regolamento (CE) n. 891/2009. La finalità è puramente puntuale: rimuovere la sospensione della presentazione delle domande di titoli di importazione per un contingente specifico, il numero d'ordine 09.4320, alla luce dell'incremento del quantitativo annuo disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 891/2009 ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 aveva sospeso, a decorrere dal 28 settembre 2016, la presentazione di domande di titoli di importazione per il numero d'ordine 09.4320. Poiché il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 ha aumentato il quantitativo annuo relativo a tale contingente, la Commissione ritiene opportuno revocare la sospensione per ristabilire la possibilità di presentare le domande.
Ambito materiale e soggettivo
La disciplina riguarda gli operatori economici che presentano domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari del settore dello zucchero. L'intervento è circoscritto al contingente identificato dal numero d'ordine 09.4320 e non modifica in via generale il regime dei contingenti del regolamento (CE) n. 891/2009.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone la revoca della sospensione precedentemente prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728. In termini pratici, ciò comporta la riapertura della possibilità di presentare domande di titoli di importazione per il contingente interessato.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione motiva questa scelta con l'esigenza di garantire l'efficacia immediata della misura. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula ordinaria dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Revoca della sospensione per il numero d'ordine 09.4320
L'articolo 1 revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relativa al numero d'ordine 09.4320, sospensione che era stata stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728. La revoca consente nuovamente la presentazione delle domande nell'ambito del contingente interessato.
Ragione della revoca
Il provvedimento si fonda sull'aumento del quantitativo annuo per il numero d'ordine 09.4320 disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085, che rende non più giustificata la sospensione delle domande.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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