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Legge

L.R. Marche 10/2008

Modifica della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale"

Normativa regionaleL.R. Marche 10/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 20/1984, inserendo un comma aggiuntivo all’art. 2 sulla disciplina delle indennità spettanti agli amministratori di enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati regionali. Il testo fornito non indica il contenuto materiale della modifica né limiti temporali specifici.

Modifica della disciplina delle indennità per amministratori e componenti di organi regionali

Modifica della disciplina delle indennità regionali

La legge regionale dell’Umbria 27 maggio 2008, n. 10 interviene in modo puntuale sulla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, che disciplina le indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale.

Contenuto dell’intervento

Il testo fornito evidenzia una sola modifica normativa:

  • viene aggiunto il comma 1-bis all’art. 2 della l.r. 20/1984.

Nel materiale disponibile non è riportato il contenuto letterale del nuovo comma né ulteriori interventi su altre disposizioni. Di conseguenza, sulla base del testo consolidato fornito, può dirsi soltanto che la legge aggiorna la disciplina delle indennità già prevista dalla legge del 1984, senza che siano specificati i dettagli della nuova previsione.

Ambito applicativo

L’intervento riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale dell’Umbria e si inserisce nella disciplina delle indennità dovute:

  • agli amministratori di enti pubblici operanti in materie di competenza regionale;
  • ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale.

Regime temporale

Nel testo disponibile non risultano termini di efficacia, scadenze o regimi transitori. La legge appare come una modifica puntuale di disciplina ancora riferibile alla normativa di base del 1984, ma il contenuto concreto della variazione non è desumibile dal frammento fornito.

Testo integrale

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