Corte di giustizia, Sentenza C-432/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 settembre 2024. — F SCS e Ordre des avocats du barreau de Luxembourg contro Administration des contributions directes. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16/UE – Scambio di informazioni su richiesta – Ingiunzione rivolta a un avvocato di comunicare informazioni – Segreto professionale dell’avvocato – Articolo 7 e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-432/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il rapporto tra cooperazione fiscale tra Stati membri e segreto professionale dell’avvocato. Conferma che la consulenza legale in materia societaria rientra nella tutela rafforzata dell’articolo 7 della Carta e che un’ingiunzione ampia di esibizione documentale rivolta a un avvocato incide su tale diritto. La direttiva 2011/16 non è invalidata, perché affida agli Stati membri l’attuazione delle modalità nazionali di raccolta delle informazioni nel rispetto della Carta. È però incompatibile con la Carta una normativa nazionale che, in materia fiscale, svuoti quasi del tutto la riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente.
Tutela del segreto professionale dell’avvocato nello scambio di informazioni su richiesta in materia fiscale: compatibilità di un’ingiunzione nazionale con l’articolo 7 della Carta e validità della direttiva 2011/16/UE.
La questione giuridica
Se la consulenza legale in materia di diritto societario rientri nella tutela rafforzata dell’articolo 7 della Carta; se un’ingiunzione rivolta a un avvocato, nell’ambito di uno scambio di informazioni su richiesta ex direttiva 2011/16/UE, che imponga la produzione dell’intero fascicolo e di informazioni sui rapporti con il cliente costituisca un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni; se la direttiva 2011/16 sia invalida per non disciplinare espressamente tali ingerenze e demandare al diritto nazionale la determinazione dei limiti; e se una normativa nazionale che escluda la tutela rafforzata del segreto professionale per la consulenza fiscale, salvo rischio penale per il cliente, sia compatibile con l’articolo 7 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
Principio di diritto
Nell’ambito dello scambio di informazioni su richiesta previsto dalla direttiva 2011/16/UE, la consulenza legale resa da un avvocato in materia di diritto societario beneficia della tutela rafforzata delle comunicazioni tra avvocato e cliente garantita dall’articolo 7 della Carta; di conseguenza, un’ingiunzione che imponga all’avvocato di trasmettere all’amministrazione fiscale l’intero fascicolo, la descrizione delle operazioni consigliate, il suo coinvolgimento e l’identità degli interlocutori costituisce un’ingerenza nel diritto tutelato. La direttiva 2011/16 non è però invalida, perché lascia agli Stati membri, nell’attuazione delle procedure nazionali di raccolta delle informazioni, il compito di garantire il rispetto della Carta. Tuttavia, una normativa nazionale che escluda quasi integralmente la riservatezza delle comunicazioni dell’avvocato in materia fiscale, salvo il solo rischio di azioni penali per il cliente, lede il contenuto essenziale dell’articolo 7 della Carta e non può giustificare un’ingiunzione del genere.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/16/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2011/16/UE
- Articolo 3, punto 8, direttiva 2011/16/UE
- Articolo 5 direttiva 2011/16/UE
- Articolo 6 direttiva 2011/16/UE
- Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva 2011/16/UE
- Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 2011/16/UE
- Direttiva (UE) 2018/822
- Articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Tutela del segreto professionale dell’avvocato nello scambio di informazioni su richiesta in materia fiscale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour administrative lussemburghese nell’ambito di una controversia tra uno studio legale e l’amministrazione tributaria nazionale. Il tema centrale è la compatibilità, con l’articolo 7 della Carta, di un’ingiunzione fiscale rivolta a un avvocato nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva 2011/16/UE.
Fatti e procedimento principale
A seguito di una richiesta di informazioni proveniente dalle autorità fiscali spagnole, l’amministrazione lussemburghese aveva ordinato alla F SCS di trasmettere documenti e informazioni relativi a consulenze rese a una società spagnola in operazioni di acquisizione e strutturazione societaria. Dopo il rifiuto dello studio, fondato sul segreto professionale, l’amministrazione aveva reiterato l’ingiunzione e poi irrogato una sanzione tributaria per inottemperanza.
Lo studio legale e l’Ordine degli avvocati del foro di Lussemburgo hanno impugnato i provvedimenti dinanzi ai giudici amministrativi. La Cour administrative, chiamata a decidere in appello, ha ritenuto necessario interpellare la Corte di giustizia su più profili: l’ambito di tutela dell’articolo 7 della Carta, l’eventuale invalidità della direttiva 2011/16, e la compatibilità con la Carta della normativa lussemburghese che disciplina il dovere di collaborazione degli avvocati come terzi detentori di informazioni.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in particolare:
- articolo 1, paragrafo 1, che definisce l’oggetto della cooperazione;
- articolo 5 e 6, relativi allo scambio di informazioni su richiesta e alle indagini amministrative;
- articolo 17, paragrafi 1, 2 e 4, sui limiti e sui casi di rifiuto;
- articolo 18, paragrafo 1, che impone allo Stato membro interpellato di adottare le misure necessarie per ottenere le informazioni richieste.
È citata anche la direttiva (UE) 2018/822, che ha introdotto lo scambio automatico di informazioni su determinati meccanismi transfrontalieri, nonché l’articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16 come modificata, richiamato per confronto con il regime oggetto della causa.
Sul piano dei diritti fondamentali vengono in rilievo l’articolo 7 della Carta, l’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta, oltre all’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la consulenza in materia di diritto societario rientri nella tutela rafforzata delle comunicazioni avvocato-cliente;
- se un’ingiunzione di esibizione così ampia costituisca un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni;
- se la direttiva 2011/16 sia invalida perché non disciplina espressamente i limiti di tale ingerenza nel regime di scambio di informazioni su richiesta;
- se il diritto nazionale possa disciplinare tali limiti in forza del rinvio dell’articolo 18, paragrafo 1;
- se la normativa nazionale debba contenere garanzie specifiche di necessità e proporzionalità e di salvaguardia del contenuto essenziale del diritto.
Competenza della Corte
La Corte respinge il dubbio di competenza sollevato dal governo austriaco. Osserva che, quando lo Stato membro interpellato esegue una richiesta di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16 e adotta un’ingiunzione nei confronti del detentore delle informazioni, esso attua il diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Carta si applica e la Corte è competente a verificare se e in che misura le disposizioni nazionali siano conformi ai diritti fondamentali.
Tutela rafforzata delle comunicazioni avvocato-cliente
La Corte afferma che l’articolo 7 della Carta tutela la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente non solo per l’attività contenziosa, ma anche per la consulenza legale. Questa protezione riguarda sia il contenuto sia l’esistenza della consulenza, perché chi si rivolge a un avvocato deve poter confidare nella riservatezza degli scambi.
Ne deriva che la tutela rafforzata opera indipendentemente dal settore del diritto interessato: anche una consulenza in materia di diritto societario beneficia della protezione dell’articolo 7 della Carta. Un’ingiunzione che imponga all’avvocato di comunicare documenti e informazioni sui rapporti con il cliente costituisce quindi un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni.
Validità della direttiva 2011/16 alla luce della Carta
La Corte esclude che la direttiva 2011/16 sia invalida. Sottolinea che, nello scambio di informazioni su richiesta, il legislatore dell’Unione ha disciplinato i rapporti tra Stati membri e lasciato agli Stati membri il compito di adottare, secondo il loro diritto nazionale, le misure procedurali necessarie per raccogliere le informazioni.
L’assenza, nella direttiva, di una disciplina espressa del segreto professionale nell’ambito delle procedure nazionali di acquisizione delle informazioni non viola l’articolo 7 né l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, perché spetta a ciascuno Stato membro garantire che le proprie procedure nazionali rispettino i diritti fondamentali quando danno attuazione alla direttiva.
Compatibilità della normativa lussemburghese con l’articolo 7 della Carta
La Corte esamina poi la normativa lussemburghese, in particolare l’articolo 177 dell’AO, che limita il segreto professionale degli avvocati in materia fiscale, salvo il caso in cui la risposta possa esporre il cliente a procedimenti penali. Secondo la Corte, una tale disciplina priva quasi integralmente di riservatezza gli scambi avvocato-cliente in ambito fiscale e incide sul contenuto essenziale del diritto garantito dall’articolo 7 della Carta.
L’ingiunzione controversa, che imponeva la trasmissione integrale del fascicolo relativo alla consulenza e ai rapporti con il cliente, ha quindi aggravato tale lesione. La Corte conclude che un simile provvedimento, fondato su una normativa nazionale di questo tipo, non può essere giustificato.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la consulenza legale in materia societaria rientra nella tutela rafforzata dell’articolo 7 della Carta e l’ingiunzione di esibizione costituisce un’ingerenza in tale diritto;
- l’esame delle questioni sulla validità della direttiva 2011/16 non ha evidenziato elementi idonei a inficiare tale validità;
- l’articolo 7 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ostano a un’ingiunzione fondata su una normativa nazionale che, in materia fiscale, esclude la tutela rafforzata delle comunicazioni avvocato-cliente salvo il rischio di procedimenti penali per il cliente.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che la tutela del segreto professionale dell’avvocato, garantita dall’articolo 7 della Carta, copre anche la consulenza legale in materia societaria e non può essere svuotata da una normativa nazionale che consenta, in materia fiscale, la piena esibizione del contenuto delle comunicazioni avvocato-cliente. Resta ferma la validità della direttiva 2011/16, ma gli Stati membri, nell’attuarla, devono rispettare il contenuto essenziale del diritto alla riservatezza delle comunicazioni.
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