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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 6121 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini dell’imposta di registro, il valore dichiarato per un lotto di terreno edificabile di 815 mq, elevandolo da 77 a 100 euro al mq. La rettifica era stata fondata principalmente sul valore attribuito a un terreno similare, ubicato nello stesso Comune e soggetto a vincoli urbanistici analoghi, il cui prezzo era stato concordato nell’ambito di un procedimento di accertamento con adesione. La società contestava l’utilizzabilità di tale atto comparativo, la sua parziale allegazione all’avviso di accertamento e la sostanziale diversità delle condizioni dei terreni. Contestava inoltre la motivazione della sentenza della CTR e la congruità del criterio estimativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società e ha confermato la decisione della CTR, che aveva ritenuto sufficienti gli elementi forniti dall’Ufficio per sostenere la rettifica del valore. La Corte ha affermato che l’Amministrazione può utilizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, anche elementi diversi da quelli espressamente indicati dalla norma, purché utili alla determinazione del valore. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza, mancata corretta individuazione del vizio processuale o perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 7.200 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3

    Nella determinazione del valore dell’immobile l’Ufficio può far riferimento "ad ogni altro elemento" che ritenga utile prova.

    L’elencazione degli elementi utilizzabili dall’Amministrazione non è tassativa. L’Ufficio può fondare la rettifica anche su atti di compravendita o altri dati comparativi non espressamente menzionati, purché idonei a sostenere la determinazione del valore.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis

    La società ne aveva invocato la violazione per la parziale allegazione dell’atto comparativo, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché formulata in modo processualmente inidoneo e non adeguatamente documentata.

  • Art. 112 c.p.c.

    Quando il giudice omette di pronunciarsi su una specifica eccezione, la censura deve essere prospettata come omessa pronuncia, indicando correttamente il vizio processuale e dimostrando che la questione era stata ritualmente proposta o riproposta nel grado precedente.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi ricorre per cassazione deve indicare e, almeno nei contenuti essenziali, trascrivere gli atti e i documenti sui quali fonda le proprie doglianze, precisandone il luogo di produzione. La mancata osservanza comporta l’inammissibilità della censura.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La corretta qualificazione del vizio è essenziale: la violazione di legge, l’omessa pronuncia e il vizio motivazionale sono censure diverse e devono essere dedotte secondo il rispettivo parametro processuale. La Corte di cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore percettivo del giudice, consistente nell’aver attribuito a un documento un contenuto diverso da quello effettivo, costituisce errore revocatorio e deve essere fatto valere con il rimedio della revocazione, non mediante ricorso ordinario per cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini della rettifica del valore di un immobile per l’imposta di registro, l’Amministrazione può utilizzare qualsiasi elemento probatorio idoneo, inclusi atti relativi a immobili comparabili e valori concordati in precedenti procedimenti di accertamento con adesione.
  • Un atto comparativo può costituire una valida base per la rettifica se presenta caratteristiche sufficientemente analoghe quanto a ubicazione, destinazione urbanistica, vincoli e caratteristiche edificatorie; l’eventuale diversa valutazione delle similitudini riguarda normalmente il merito.
  • Nel ricorso per cassazione occorre indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, trascrivendone il contenuto essenziale e specificando dove siano stati prodotti. In mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Le doglianze devono essere ricondotte al corretto vizio processuale: l’omessa pronuncia richiede la denuncia ex art. 112 c.p.c.; l’errore percettivo sul contenuto di un documento richiede la revocazione; la mera contestazione della valutazione delle prove non consente, di regola, il riesame in cassazione.
  • La mancata impugnazione tempestiva o correttamente formulata di una specifica eccezione nel grado precedente può impedirne l’esame in cassazione.
  • Quando il ricorso viene respinto, il contribuente soccombente è normalmente condannato a rimborsare le spese processuali sostenute dall’Amministrazione costituita.

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