Cassazione Civile, Ordinanza n. 38964/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposte dovute dalla società per l’anno d’imposta 2007. La parte ricorrente ha sostenuto di avere conosciuto il debito solo tramite estratto di ruolo e di non avere ricevuto la notificazione della cartella. In primo e secondo grado i giudici tributari hanno ritenuto, tra l’altro, che la società fosse già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, che l’impugnazione dell’estratto di ruolo non fosse ammissibile in presenza di cartella regolarmente notificata e che vi fosse comunque una duplicazione di giudizio, essendo la cartella già stata impugnata dalla società. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. per avere confuso la data di conoscenza dell’estratto di ruolo con quella di formazione del documento; violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c., dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in tema di prova della notifica della cartella; violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per asserita erronea ritenuta duplicazione del giudizio; violazione delle norme sulla notifica e sull’onere della prova per mancata dimostrazione della notificazione e mancata produzione della cartella; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla rettifica della dichiarazione, sull’istanza di sgravio e sul merito del rapporto tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposto quale legale rappresentante della società estinta, perché la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società e la perdita della sua legittimazione processuale, con successione dei soci nelle posizioni attive e passive. Quanto al ricorso proposto in proprio dal socio, lo ha rigettato. La Corte ha ritenuto che la nuova impugnazione fosse una inammissibile duplicazione del giudizio già instaurato dalla società estinta, poiché il socio succede alla società e non è soggetto diverso da essa ai fini dell’impugnazione della medesima cartella. Ha inoltre osservato che le censure sulla data di conoscenza dell’estratto di ruolo erano irrilevanti, poiché l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile quando la cartella risulta notificata; che non poteva più discutersi della regolarità della notifica della cartella, essendo comunque sanato ogni vizio dalla precedente impugnazione della società; e che le questioni sul merito tributario avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio originario. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Richiamato per escludere l’interesse o la legittimazione a proporre una nuova impugnazione quando la controversia è già stata definita o riproposta in modo duplicativo.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma le doglianze sono state ritenute non decisive alla luce dell’inammissibilità/duplicazione dell’impugnazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla notificazione della cartella e sui fatti costitutivi delle difese svolte.
art. 2719 c.c.
Richiamato con riguardo alla valenza probatoria di copie e disconoscimento della relata di notifica.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione della sentenza tributaria e alle censure di omessa pronuncia.
art. 156, terzo comma, c.p.c.
Applicato per affermare che la precedente impugnazione della cartella sana eventuali vizi della notificazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità per omessa pronuncia, ma non ritenuto decisivo.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 1998, n. 322
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rettifica della dichiarazione, ma le doglianze sono state assorbite o ritenute improcedenti nel contesto della duplicazione del giudizio.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, senza incidere sull’esito del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e fa venir meno la sua legittimazione processuale; nei rapporti pendenti i soci subentrano nelle posizioni sostanziali e processuali della società estinta.
- Il socio successore della società estinta non può proporre una nuova impugnazione contro il medesimo atto come se fosse un soggetto diverso dalla società, quando il giudizio sia già stato instaurato in precedenza dalla società stessa: si configura una duplicazione inammissibile.
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo non è ammissibile quando la cartella di pagamento risulti già notificata; la data di mera conoscenza dell’estratto diviene irrilevante in presenza di notifica valida dell’atto presupposto.
- La precedente impugnazione dell’atto esattoriale può sanare eventuali vizi della notificazione ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., rendendo non più utilmente contestabile il difetto formale di notifica.
- Le questioni di merito sul rapporto tributario devono essere fatte valere nel primo giudizio utile contro la cartella; non possono essere riproposte in modo derivato o reiterato dal successore della parte già estinta.
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