Cassazione Civile, Ordinanza n. 34201/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Un socio di una società di persone aveva impugnato un avviso di accertamento personale con cui gli veniva imputato per trasparenza il maggior reddito accertato, con separato atto, nei confronti della società. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva sostenuto che non fosse stata dimostrata l'impugnazione della sentenza che aveva annullato l'avviso societario. Successivamente la Commissione tributaria regionale aveva accolto la revocazione proposta dall'Agenzia, riconoscendo l'errore di fatto sulla pendenza dell'appello avverso la sentenza di primo grado societaria, ma nella fase rescissoria aveva comunque rigettato il gravame dell'Ufficio, ritenendo che, per l'unitarietà dell'accertamento societario e la violazione del litisconsorzio necessario, la decisione resa sulla posizione della società dovesse valere anche per il socio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per non aver la CTR deciso nel merito, avendo erroneamente qualificato la controversia come soggetta a litisconsorzio necessario; con i motivi subordinati ha denunciato violazione dell'art. 39 c.p.c. per non aver dichiarato la litispendenza o disposto la riunione tra i giudizi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con congrua motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente ravvisato un litisconsorzio necessario, nonostante il contribuente avesse fatto valere soltanto una questione personale (la sopravvenuta cessione della quota sociale prima del periodo di formazione del reddito contestato), e che quindi la CTR avrebbe dovuto decidere nel merito anziché limitarsi a una pronuncia di rito.
Norme richiamate
art. 5 T.U.I.R.
Richiamato per affermare il principio di trasparenza e l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla partecipazione necessaria delle parti nel processo tributario; la Corte precisa però che nel caso concreto non ricorreva litisconsorzio necessario perché erano dedotte questioni personali del socio.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la nullità della sentenza e la mancata decisione nel merito; il riferimento è funzionale alla rimessione al giudice di merito in caso di vizi del contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia o la mancata decisione nel merito della controversia.
art. 39 c.p.c.
Richiamato nei motivi subordinati per la dedotta litispendenza e, in ulteriore subordine, per la mancata riunione dei giudizi.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi delle società di persone, il litisconsorzio necessario originario tra società e soci sussiste in linea generale quando si discutono gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento e della trasparenza fiscale.
- Il vincolo del litisconsorzio necessario non opera quando il socio deduce esclusivamente questioni personali e individuali, che non investono in modo inscindibile la posizione della società e degli altri soci.
- Se il giudice tributario qualifica erroneamente come inscindibile una controversia che riguarda invece una sola posizione personale, non può limitarsi a una pronuncia di rito basata sul litisconsorzio, ma deve decidere il merito della domanda.
- La mera pendenza o definizione di un giudizio relativo all'avviso societario non comporta automaticamente l'improcedibilità o la litispendenza del giudizio sul socio, se il tema controverso è personale e autonomo rispetto alla pretesa societaria.
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