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Circolare

Circolare numero 88 del 27-4-2000

Contributi Volontari Dei Lavoratori Dipendenti Non Agricoli Da Versare Per L’anno 2000 Tabelle Rilascio Dell’autorizzazione Con Il Cumulo Dei Contributi Dipendenti Che Svolgono Il Lavoro A Tempo Parziale Art. 7 Del Dls 564/96 Comma 1 Dell’art. 6 Del Dls 184/97 Contributi Volontari Dei Lavoratori Agricoli Dipendenti Da Versare Per L'anno 2000 Prosecuzione Volontaria: Artigiani E Commercianti Gestione Separata

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per l’anno 2000 gli importi e le aliquote dei contributi volontari, sia per i lavoratori dipendenti non agricoli sia per i lavoratori agricoli, artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata. Fornisce inoltre chiarimenti operativi su cumulo dei contributi, requisiti per i lavoratori a tempo parziale, autorizzazioni per stagionali/temporanei/discontinui e possibilità di versare i sei mesi precedenti la domanda. Vengono richiamate anche tabelle riepilogative inviate separatamente in formato Excel.

Contributi volontari 2000 per lavoratori dipendenti, agricoli, artigiani, commercianti e gestione separata

Contributi volontari 2000: aggiornamenti per lavoratori dipendenti e gestioni autonome

La circolare definisce, per l’anno 2000, i criteri di calcolo e le aliquote applicabili ai contributi volontari dovuti da diverse categorie di assicurati. Oltre agli aggiornamenti economici, contiene chiarimenti operativi su autorizzazioni, cumulo contributivo e termini per presentare richieste integrative.

Lavoratori dipendenti non agricoli: base di calcolo e aliquota aggiuntiva

Per i lavoratori dipendenti non agricoli, l’aumento dell’indice ISTAT del costo della vita per il 1999, pari all’1,6%, comporta l’incremento nella stessa misura delle retribuzioni medie settimanali da assumere a base del calcolo dei contributi volontari per il 2000. L’aliquota di finanziamento del fondo IVS resta invariata, così come i coefficienti di ripartizione.

La circolare precisa inoltre che:

  • la retribuzione minima settimanale per il 2000 è pari a £ 288.640;
  • l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992 si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile;
  • la prima fascia di retribuzione pensionabile per il 2000 è fissata in £ 66.324.000;
  • anche i prosecutori volontari autorizzati con retribuzione superiore a tale fascia sono tenuti al versamento dell’aliquota aggiuntiva.

Tabelle riepilogative

Per agevolare l’attività degli uffici e la consulenza all’assicurato, la Direzione Centrale ha predisposto tabelle contenenti sia le retribuzioni medie settimanali delle ex classi sia il corrispondente importo del contributo dovuto. Le tabelle vengono trasmesse separatamente in formato Excel con file VOL2000-ALLEGATI.XLS.

Cumulo dei contributi e gestione di riferimento

In tema di autorizzazione ai versamenti volontari con cumulo dei contributi, viene chiarito che la retribuzione da assumere a base per determinare la retribuzione media settimanale è quella della gestione nella quale l’assicurato verrà autorizzato, anche se cronologicamente antecedente rispetto a quella di un’altra gestione.

Per la gestione speciale artigiani e commercianti, in caso di cumulo contributivo, si utilizza la retribuzione della gestione interessata anche quando essa non copre l’intero anno.

Lavoro a tempo parziale: requisito ridotto e tempi dell’autorizzazione

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, il D.Lgs. n. 564/1996 consente l’accesso ai versamenti volontari con requisito ridotto: è sufficiente un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione, con possibilità di coprire i periodi in cui la prestazione non è stata svolta.

La circolare precisa però che:

  • il requisito ridotto vale soltanto nella gestione dei lavoratori dipendenti;
  • le 52 settimane devono essere ricercate esclusivamente in tale gestione;
  • se le 52 settimane non risultano, la domanda non può essere accolta;
  • l’autorizzazione può essere rilasciata solo in costanza di rapporto di lavoro e non dopo la sua cessazione;
  • la prova dello stato di occupazione a tempo parziale deve essere fornita con la documentazione del rapporto (ad esempio contratto vidimato dall’Ispettorato del lavoro e dichiarazione del datore di lavoro);
  • non vi sono deroghe alla decorrenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 7 del DPR n. 1432/1971, né al termine di versamento entro il trimestre successivo al periodo di riferimento.

Di conseguenza, per coprire i periodi non lavorati con contribuzione volontaria, l’autorizzazione deve essere rilasciata mentre il rapporto è ancora in essere e resta valida fino al pensionamento.

Lavoro stagionale, temporaneo o discontinuo

L’art. 7 del D.Lgs. n. 564/1996 disciplina i lavoratori dipendenti con attività stagionale, temporanea o discontinua, consentendo per i periodi successivi al 31.12.1996 non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa l’accesso ai versamenti volontari con requisito ridotto di un anno nel quinquennio precedente la domanda.

Poiché il lavoro è svolto per tutte le settimane del periodo di occupazione, l’autorizzazione con requisito ridotto deve essere rilasciata solo con decorrenza successiva alla cessazione o sospensione del lavoro. Se l’attività è svolta in forma part-time, si applicano invece le regole specifiche sopra richiamate.

Gli assicurati interessati devono inoltre dimostrare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione.

Versamenti per i sei mesi precedenti la domanda

La circolare chiarisce il funzionamento dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997, che consente di versare contributi volontari anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione.

Originariamente era stato richiesto che la domanda fosse presentata insieme alla richiesta di autorizzazione; tuttavia, un ulteriore esame della norma ha portato a ritenere che la richiesta possa essere presentata entro il termine previsto per il versamento degli arretrati, cioè entro il trimestre successivo all’invio dell’autorizzazione. In tal caso la domanda va trattata come istanza di riesame e deve essere accolta.

La circolare invita le sedi a informare gli interessati di tale possibilità con le modalità ritenute più opportune, in attesa dell’adeguamento della modulistica.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati ai versamenti volontari, le aliquote da applicare per l’anno 2000 risultano aumentate dello 0,70% rispetto al 1999, in ragione dell’incremento annuale dell’aliquota di finanziamento del settore agricolo subordinato previsto dal D.Lgs. n. 146/1997.

In particolare:

  • per gli autorizzati prima del 31.12.1995 l’aliquota di finanziamento è pari al 20,17%;
  • per gli autorizzati dopo tale data l’aliquota è pari al 21,17%.

Artigiani e commercianti

Per la gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il contributo volontario continua a essere determinato sul reddito medio, suddiviso in otto fasce di contribuzione, alle quali si applicano le aliquote di legge.

Dal 1° gennaio 2000 le aliquote risultano così stabilite:

  • artigiani titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni: 16,20%;
  • collaboratori artigiani minori di 21 anni: 13,20%;
  • commercianti titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni: 16,59%;
  • collaboratori commercianti di età non superiore a 21 anni: 13,59%.

Poiché le aliquote dei commercianti differiscono da quelle degli artigiani, vengono predisposte tabelle di contribuzione distinte.

Gestione separata

Per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, i contributi sono determinati secondo i criteri fissati dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 e dall’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, come integrati dall’art. 51, comma 1, della legge n. 448/1999, che ha incrementato la misura dell’aumento biennale.

Dal 1° gennaio 2000 l’aliquota contributiva è pari al 12,50%.

Punti principali

Contributi volontari 2000 per lavoratori dipendenti non agricoli

Per l’anno 2000 le retribuzioni medie settimanali da assumere a base del calcolo dei contributi volontari devono essere incrementate dell’1,6%, in coerenza con l’aumento dell’indice ISTAT del costo della vita per il 1999. Resta invariata l’aliquota di finanziamento del fondo IVS e, di conseguenza, anche i coefficienti di ripartizione. La retribuzione minima settimanale non può comunque essere inferiore a £ 288.640. È inoltre dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, fissata per il 2000 in £ 66.324.000; tale obbligo vale anche per i prosecutori volontari autorizzati con retribuzione superiore a tale fascia.

Tabelle di calcolo e supporto agli uffici

Per agevolare la risposta agli assicurati, la Direzione Centrale ha predisposto tabelle contenenti, oltre alle retribuzioni medie settimanali delle ex classi, anche il relativo importo del contributo dovuto. Le tabelle sono trasmesse separatamente in formato Excel con file denominato VOL2000-ALLEGATI.XLS.

Autorizzazione con cumulo dei contributi

In applicazione della circolare n. 111 del 18.05.1999, per il cumulo dei contributi la retribuzione da prendere a base per la determinazione della retribuzione media settimanale è quella della gestione nella quale l’assicurato verrà autorizzato, anche se temporalmente precedente rispetto a quella di altra gestione. Per la gestione speciale artigiani e commercianti, con cumulo contributivo, vale la retribuzione della gestione interessata anche se non riferita all’intero anno.

Lavoratori dipendenti a tempo parziale

Il D.Lgs. n. 564/1996 consente ai lavoratori con contratto part-time di accedere ai versamenti volontari con requisito ridotto di un anno nel quinquennio precedente la domanda, per coprire i periodi di mancata prestazione lavorativa. Il requisito ridotto si applica solo nella gestione dei lavoratori dipendenti e le 52 settimane richieste devono essere reperite esclusivamente in tale gestione, indipendentemente dalla loro collocazione temporale nel quinquennio. Se le 52 settimane mancano, la domanda non può essere accolta. L’autorizzazione può essere rilasciata solo durante la vigenza del rapporto di lavoro, non dopo la cessazione, e decorre dal primo sabato successivo alla domanda; il versamento resta soggetto alla scadenza del trimestre successivo al periodo di riferimento.

Lavoro stagionale, temporaneo o discontinuo ex art. 7 D.Lgs. 564/1996

Per i lavoratori dipendenti che svolgono attività stagionale, temporanea o discontinua, i periodi successivi al 31.12.1996 non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati/colmati con versamenti volontari con requisito ridotto di un anno nel quinquennio precedente. Poiché il lavoro è svolto per tutte le settimane del periodo di occupazione, l’autorizzazione con requisito ridotto deve essere rilasciata solo con decorrenza successiva al termine o alla sospensione del lavoro. Se il lavoro è svolto in forma part-time, si applicano le regole illustrate per il lavoro a tempo parziale. Gli interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione.

Versamento dei sei mesi precedenti la domanda

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997 consente di effettuare i versamenti volontari anche per i sei mesi precedenti la data della domanda di autorizzazione. La richiesta può essere presentata non necessariamente insieme alla domanda, purché sia effettuata entro il termine utile per il versamento degli arretrati, cioè entro il trimestre successivo alla data di invio dell’autorizzazione. Se presentata entro tale termine, la richiesta deve essere accolta come domanda di riesame. È riportato un esempio: domanda 25.01.2000, autorizzazione 08.05.2000, richiesta 03.07.2000, accoglibile perché il termine di versamento degli arretrati scade il 30.09.2000.

Contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti

Per l’anno 2000 le aliquote dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti cambiano rispetto al 1999. Per gli autorizzati, sia prima sia dopo il 31.12.1995, va applicata una variazione in aumento dello 0,70% in ragione dell’aumento annuale dell’aliquota di finanziamento del settore agricolo subordinato previsto dal D.Lgs. n. 146/1997. L’aliquota di finanziamento è pari al 20,17% per i lavoratori agricoli autorizzati prima del 31.12.1995 e al 21,17% per quelli autorizzati dopo tale data.

Prosecuzione volontaria per artigiani e commercianti

Per gli iscritti alle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali il contributo volontario è commisurato al reddito medio, suddiviso in otto fasce di contribuzione. Dal 1° gennaio 2000 le aliquote risultano modificate: artigiani titolari senza limiti di età e collaboratori maggiori di 21 anni 16,20%; collaboratori minori di 21 anni 13,20%; commercianti titolari senza limiti di età e collaboratori oltre i 21 anni 16,59%; collaboratori non superiori ai 21 anni 13,59%. La differenza di aliquota tra artigiani e commercianti rende necessarie tabelle distinte di contribuzione.

Gestione separata

Per gli iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la misura del contributo è determinata secondo i criteri dell’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, come integrati dall’art. 51, comma 1, della legge n. 448/1999, che ha elevato a un punto l’aumento biennale previsto. Dal 1° gennaio 2000 l’aliquota contributiva è fissata al 12,50%.

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